Crediti Superbonus scartati e poi riammessi: come richiederli?
Interrogazione al MEF su una questione pratica di non poco conto: cosa devono fare i contribuenti per fruire dei crediti non più oggetto di contenzioso ma formalmente scaduti?
Tra le tante questioni legate al Superbonus, una particolarmente spinosa riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta contestati dall’Agenzia delle Entrate e successivamente riconosciuti spettanti, all’esito del contenzioso.
Crediti Superbonus riammessi dopo il contenzioso: come utilizzarli?
Sono infatti numerosi i contribuenti che si trovano in una situazione d’impasse, non riuscendo a usufruire dei crediti maturati entro il 31 dicembre 2023, da utilizzare in quattro annualità, in quanto la relativa quota risulterebbe «scaduta» e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Allo stato attuale, non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, per fruirne pienamente, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente.
Si tratta di un problema sollevato in Commissione Finanze alla Camera dall’on. Enrica Alifano con l’interrogazione n. 5-04143 “Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Superbonus 110%” e che, secondo la deputata, non ha avuto una risposta soddisfacente dal Sottosegretario Federico Freni.
La risposta del MEF
Il Sottosegretario Freni ha ricordato che ai sensi del comma 3 dell’art. 121, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In questo contesto, alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall’invio della comunicazione dell’opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate riferisce che la comunicazione di esercizio dell’opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
Queste le possibili soluzioni:
- nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell’applicazione della procedura di controllo preventivo di cui all’articolo 122-bis del D.L. n. 34 del 2020, il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito venga prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell’opzione da cui deriva il credito;
- sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente. In questi casi viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tenere conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Niente procedura automatizzata
Attenzione però: si tratta di attività che non possono esser svolte in via automatizzata in quanto necessitano di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, con interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
Infine, il sottosegretario ha specificato che nel caso in cui i crediti non siano utilizzabili in esecuzione di provvedimenti di sequestro penale, l’art. 28-ter del D.L. n. 4/2022 dispone che essi potranno essere usati solo una volta cessati gli effetti di tale provvedimento e con un ampliamento dei tempi di utilizzo in misura pari alla durata del sequestro penale stesso.
La replica
Una risposta che non ha soddisfatto l’on. Alifano che l’ha ritenuta inaccettabile, auspicando l’adozione di una procedura automatizzata per il “ripristino” dell’utilizzo dei crediti e definendo l’attuale assetto burocratico “da anteguerra”, non aiutando a stabilire un buon rapporto tra amministrazione e i contribuenti.
La speranza, ha concluso la deputata, è che l’interrogazione presentata possa fare da apripista per la risoluzione del problema, che interessa una larga fetta della cittadinanza.