Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici:
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 dello scorso 3 luglio è stato
pubblicato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE.
Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo
costi e benefici ed in particolare:
- definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi
e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad
eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che
ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
- crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un
mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
Vengono definiti gli strumenti necessari per raggiungere gli
obiettivi di efficienza energetica ed, in tal senso, viene affidato
all’ENEA il compito di coordinare gli interventi attraverso un
piano di attività finalizzate a dare attuazione a quanto disposto
dal decreto e ad ulteriori obiettivi e provvedimenti inerenti
l’efficienza energetica. In particolare, l’ENEA svolge tali
obiettivi attraverso un’apposita struttura denominata “Agenzia”
che, al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli
strumenti volti al raggiungimento degli obiettivi, deve provvedere,
entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall'anno 2009, alla
redazione di un rapporto per l'efficienza energetica, contenente
un’analisi globale su quanto fatto e l’individuazione delle
eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a
quanto già attuato.
Importanti novità per quanto concerne la semplificazione e
razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari:
- Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore
delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti,
superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, non sono considerati nei computi per la
determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli
elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli
orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso
derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali,
in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli
edifici.
- Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle
murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad
ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, è permesso derogare, nell'ambito
delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui
al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle
distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione
del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle
altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25
centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La
deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti.
- per quanto concerne gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di
singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti
solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non
sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso (fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e
successive modificazioni).
- La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico.
L’Allegato III del decreto fissa, inoltre, le metodologie di
calcolo e i requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi
energetiche e la certificazione energetica degli edifici. Per
quanto concerne i soggetti abilitati, il decreto definisce
tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli
edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e
province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a
seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici con superamento di esami finale. Ai fini
di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti
certificatori, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di
certificazione energetica, dichiarano:
- nel caso di certificazione di edifici di nuova
costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra
l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione
dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici
esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di
non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente.
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