Campionatura nell’offerta tecnica: il TAR conferma l’esclusione per ritardo

La campionatura è parte integrante dell’offerta e non può essere sanata con il soccorso istruttorio, in ossequio al principio di immodificabilità

di Redazione tecnica - 04/07/2025

Quali effetti produce la presentazione tardiva della campionatura in una procedura di gara? È ammissibile il soccorso istruttorio? E in che misura la lex specialis può qualificare la campionatura come elemento essenziale dell’offerta?

Presentazione tardiva della campionatura: offerta inammissibile?

A ribadire la centralità del rispetto rigoroso della tempistica di gara e i limiti di applicazione del soccorso istruttorio è il TAR Sardegna, con la sentenza del 26 giugno 2025, n. 596, in relazione al ricorso di un operatore economico escluso per aver trasmesso i campioni due giorni dopo il termine fissato dalla SA nell’ambito di una procedura aperta indetta per un appalto di forniture.

La lex specialis prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della campionatura entro il termine perentorio di scadenza dell’offerta, con l’indicazione delle quantità minime richieste. L’operatore economico aveva provveduto a trasmettere la campionatura con due giorni di ritardo, sostenendo che si trattasse di un adempimento meramente dimostrativo. La stazione appaltante aveva invece disposto l’esclusione, precisando che la campionatura costituiva elemento essenziale ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio.

Un’esclusione confermata pienamente dal giudice amministrativo, con una motivazione articolata su diversi argomenti. Vediamoli nel dettaglio.

Valore sostanziale della campionatura 

La stazione appaltante aveva previsto espressamente, nel Disciplinare di gara, l’obbligo per ciascun concorrente di presentare, a pena di esclusione, la campionatura entro il termine di presentazione delle offerte.

Il TAR ha sottolineato che la clausola era formulata in modo chiaro, inequivoco e vincolante, indicando sia la natura obbligatoria dell’adempimento sia le conseguenze escludenti in caso di inosservanza. In questo senso, la clausola rispetta il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto direttamente connessa a un requisito essenziale di partecipazione.

Il ricorrente sosteneva che i campioni avessero funzione meramente dimostrativa della capacità tecnica dell’offerente e quindi la loro presentazione potesse essere sanata con il soccorso istruttorio.

Il giudice ha smentito questa tesi, precisando che la lex specialis attribuiva alla campionatura una funzione costitutiva dell’offerta tecnica, in quanto base per l’attribuzione di un punteggio tecnico fino a 25 punti sulla “qualità dei materiali”.

Tale previsione, come osservato dal Collegio, incarna il principio secondo cui le stazioni appaltanti possono stabilire, in relazione alla natura dell’appalto, che elementi materiali siano parte integrante dell’offerta tecnica. Il riferimento normativo è l’art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di individuare criteri premiali basati su elementi sostanziali e verificabili, anche attraverso campioni.

Inammissibilità del soccorso istruttorio

Il TAR ha escluso la possibilità di regolarizzare la presentazione tardiva tramite soccorso istruttorio, in applicazione dei principi consolidati:

  • l’art. 101, comma 1, d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il soccorso istruttorio è consentito per sanare carenze di documentazione amministrativa o altre irregolarità essenziali non afferenti al contenuto dell’offerta tecnica ed economica;
  • la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, Sez. V, n. 209/2021; Sez. III, n. 3103/2019) afferma che il termine di presentazione dell’offerta costituisce un limite invalicabile per la produzione di elementi costitutivi e valutativi della proposta;
  • la campionatura, nel caso di specie, non era un allegato documentale ma un elemento valutativo che contribuiva alla graduatoria tecnica.

Il ritardo nella consegna ha dunque comportato una violazione non emendabile. La stazione appaltante ha legittimamente considerato la presentazione avvenuta oltre termine come tamquam non esset, cioè giuridicamente inesistente.

Legittimità della causa di esclusione e principio di par condicio

Il Collegio ha evidenziato che il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, comma 1) non si traduce in una rigida tipizzazione normativa, ma consente alla lex specialis di prevedere requisiti essenziali riferiti alla specificità della gara, purché chiaramente formulati e funzionali a garantire la parità di trattamento.

La disposizione del Disciplinare non ha introdotto un motivo di esclusione autonomo e non previsto dal Codice, bensì ha declinato la regola generale della presentazione integrale e tempestiva dell’offerta. In tale prospettiva, la previsione di cui all’art. 94 d.Lgs. n. 36/2023 (requisiti generali di affidabilità) e l’art. 95 D.Lgs. n. 36/2023 (verifica del possesso dei requisiti) si integrano con la disciplina di gara che fissa la campionatura come elemento necessario ai fini dell’aggiudicazione.

Il TAR ha altresì precisato che accedere a una lettura “attenuata” della clausola avrebbe comportato una violazione del principio di par condicio, alterando la correttezza delle operazioni di valutazione delle offerte.

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi respinto confermando che:

  • la campionatura si configura come elemento sostanziale e non come supporto meramente illustrativo. Si tratta di una componente necessaria per determinare la qualità tecnica dell’offerta, concorrendo in modo diretto alla determinazione del punteggio. In simili ipotesi, la campionatura diventa un’estensione della proposta tecnica e ne condivide la disciplina di immodificabilità dopo la scadenza dei termini;
  • l’offerta è immodificabile: la scadenza del termine di presentazione segna il momento di cristallizzazione dell’offerta tecnica e degli elementi su cui fondare la valutazione comparativa; una consegna successiva, anche di pochi giorni, altera l’affidamento degli altri concorrenti e compromette il corretto sviluppo delle operazioni di gara;
  • il soccorso istruttorio incontra dei limiti operativi: l’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023 limita l’attivabilità del soccorso istruttorio ai casi di carenze di documentazione amministrativa e regolarizzazioni formali. Quando si tratta di un elemento costitutivo dell’offerta, come in questo caso, il margine di integrazione è escluso.
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