Servizi tecnici: la progettazione da dipendente pubblico non qualifica

Il Consiglio di Stato esclude la spendibilità della progettazione svolta come dipendente di un’Amministrazione per dimostrare la capacità tecnica in gara

di Redazione tecnica - 03/07/2025

L’attività di progettazione svolta all’interno della Pubblica Amministrazione può essere valorizzata come requisito di capacità tecnica ai fini della partecipazione a gare d’appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura? Esiste un limite tra esperienza professionale individuale e attività imputabile all’Ente?

A chiarire i termini sulla qualificazione tecnica degli operatori economici nel settore dei servizi tecnici è il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 giugno 2025, n. 5407, facendo luce sulla possibile spendibilità o meno di attività di progettazione svolta in qualità di dipendente di un’Amministrazione.

Requisiti di capacità tecnica: l'attività di progettazione svolta per la PA vale?

La vicenda nasce nell’ambito di un accordo quadro per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria riguardanti interventi su immobili di una Pubblica Amministrazione regionale. Il ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione, ritenendo illegittima la valutazione positiva della capacità tecnica di un operatore economico concorrente. Il nodo della controversia riguarda la spendibilità di attività di progettazione eseguite, in qualità di dipendente comunale, dal professionista che oggi ricopre il ruolo di socio, amministratore e direttore tecnico della società aggiudicataria.

Secondo la prospettazione difensiva, le esperienze maturate all’interno dell’Ente, pur essendo retribuite con l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023), sarebbero assimilabili a quelle di un libero professionista e, quindi, computabili per attestare la capacità tecnica del concorrente.

Tesi che il TAR, in primo grado, aveva respinto, annullando l’aggiudicazione, con una decisione confermata anche dal Consiglio di Stato. Vediamo perché.

Attività di progettazione come dipendente della PA: non è requisito spendibile

Il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l’attività di progettazione svolta in qualità di dipendente pubblico è imputabile esclusivamente all’amministrazione in cui il tecnico è inserito.

In particolare:

  • tale attività si colloca ratione officii nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e risulta priva di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae, propria dell’incarico professionale esterno;
  • la corresponsione di incentivi tecnici (art. 113 D.Lgs. 50/2016, oggi art. 45 D.Lgs. 36/2023) ha natura premiale ma non muta la qualificazione del rapporto, che resta un’attività istituzionale interna alla Pubblica Amministrazione.

Di rilievo, in particolare, il passaggio in cui i giudici chiariscono che la logica della immedesimazione organica impedisce di considerare tali prestazioni come requisiti individuali autonomi del professionista, né tantomeno cedibili all’impresa privata.

Ne deriva che lo svolgimento delle attività d’ufficio non consente al dipendente di acquisire in proprio un requisito di qualificazione e, a maggior ragione, che tale requisito di qualificazione possa poi essere “prestato” o “ceduto” a imprese private al fine di consentire la partecipazione di queste ultime a gare di appalto.

 

Conclusioni: aggiudicazione annullata

L’appello è stato quindi respinto, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione: la capacità tecnica richiesta per la qualificazione non può essere comprovata mediante attività progettuale resa da un professionista come dipendente di un’Amministrazione pubblica.

L’esperienza maturata in qualità di dipendente pubblico, anche se incentivata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 o dell’art. 45 D.Lgs. 36/2023, non è un requisito spendibile né dal singolo, né dalla società di cui egli divenga successivamente socio o direttore tecnico.

Si tratta di un orientamento che consolida il confine tra la sfera dell’attività istituzionale e quella professionale autonoma, con rilevanti implicazioni operative per le verifiche dei requisiti nelle gare di servizi di ingegneria e architettura.

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