Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): normativa aggiornata e regole per l’edilizia libera
Quando le VEPA rientrano nell’edilizia libera? Ecco cosa prevede il Testo Unico Edilizia dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis
Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) hanno rappresentato per anni un terreno di incertezza giurisprudenziale e amministrativa: alcuni Comuni ne contestavano la realizzazione in assenza di titolo edilizio, ritenendole opere che determinano aumento di superficie o modifica della sagoma, mentre altri le consideravano elementi accessori, funzionali alla protezione dagli agenti atmosferici.
Questa tipologia di opere ha subito negli ultimi anni un’evoluzione normativa che le ha fatte rientrare ufficialmente nel regime di edilizia libera.
VEPA: le vetrate panoramche rientrano in edilizia libera?
Conferma ne sono anche i casi decisi dal TAR Lombardia su diverse ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi emesse da un Comune, che aveva ordinato la rimozione di VEPA realizzate su alcuni terrazzi.
In particolare, il giudice amministrativo, con le sentenze "gemelle" del 30 giugno 2025, n. 2481, 2482 e 2483, ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’ottemperanza alla rimozione, ma evidenziando allo stesso tempo il mutamento normativo avvenuto con il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142), con il quale le VEPA sono state espressamente ricondotte all’edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 380/2001), superando il contrasto interpretativo.
Vediamo quindi quali sono le caratteristiche delle VEPA, come si qualificano giuridicamente e quando rientrano in edilizia libera e quando no, alla luce dell'evoluzione normativa.
VEPA: caratteristiche e qualificazione giuridica
Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) sono un particolare tipo di chiusura totalmente trasparente che si applica su balconi, logge o terrazzi per migliorarne le condizioni di fruibilità, senza determinare un vero e proprio ampliamento di superficie utile.
Queste le caratteristiche che le contraddistinguono:
- sistemi di chiusura verticali in vetro trasparente, amovibili e scorrevoli;
- posizionate su logge, balconi, porticati o terrazzi;
- destinate a funzioni di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento dell’efficienza energetica e acustica, limitazione dell’ingresso di polveri e pioggia;
- non determinano aumento di volumetria né creano un nuovo vano stabilmente chiuso e abitabile;
- non alterano in modo permanente la sagoma né la destinazione d’uso degli spazi;
- devono essere effettivamente amovibili.
Per anni si è discusso se costituissero interventi di nuova costruzione (e quindi soggetti a permesso di costruire) oppure semplici opere accessorie. La mancanza di una disciplina univoca ha prodotto incertezze, contenziosi e interpretazioni difformi da parte delle amministrazioni comunali, a cui hanno cercato di porre rimedio prima il Decreto Aiuti-bis e il Decreto Salva Casa successivamente.
Evoluzione normativa
La disciplina sulle vetrate panoramiche si è infatti evoluta in tappe successive, tenendo conto che prima del 2022, non vi era alcun riferimento normativo esplicito. Molti Comuni e TAR consideravano le VEPA opere soggette a permesso di costruire o, al massimo, a SCIA, in quanto ritenute incidenti sulla sagoma e sul prospetto.
Con il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022, convertito in L. 142/2022), all’art. 33-quater è stato aggiunto al Testo Unico Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l’art. 6, comma 1, lettera b-bis, che ha introdotto la qualificazione espressa come edilizia libera, specificando i requisiti di amovibilità, trasparenza e assenza di creazione di nuovi volumi.
La norma testualmente dispone che: «gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche e di riduzione delle dispersioni termiche, purché le opere non configurino la creazione di un nuovo volume abitabile».
Successivamente, l’art. 2 del Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024), ha integrato l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 precisando al comma 1, lett. b-bis), che «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di microaerazione e salubrità dei vani, purché le opere non determinino la creazione di un volume chiuso stabilmente e non comportino il mutamento della destinazione d’uso né l’aumento della superficie utile; resta fermo il rispetto della disciplina dei beni culturali e paesaggistici e delle normative di settore; l’installazione deve garantire il decoroso aspetto dell’edificio anche sotto il profilo del decoro architettonico.».
Il DL Salva Casa ha quindi:
- precisato meglio le funzioni (aggiungendo “microaerazione” e “salubrità dei vani”);
- vietato non solo il “volume abitabile”, ma qualsiasi volume chiuso stabilmente;
- chiarito il divieto di incremento della superficie utile e il rispetto del decoro architettonico.
VEPA: quando si possono installare e quando no
Alla luce delle modifiche operate sull’art. 6 del Testo Unico Edilizia, le VEPA possono essere considerate edilizia libera se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- non devono determinare spazi stabilmente chiusi (quindi no creazione di nuovi volumi o superfici);
- devono mantenere la microaerazione e la salubrità dei vani interni;
- devono essere amovibili e trasparenti;
- devono rispettare le linee architettoniche esistenti e avere un limitato impatto visivo.
Rimane esclusa dall’ambito di edilizia libera l’installazione delle VEPA su porticati o fronti esterni gravati, anche parzialmente, da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche. In questi casi è necessario un titolo abilitativo, in funzione dell’impatto dell’opera (SCIA o permesso di costruire).
Infine, l'installazione rimane soggetta a:
- prescrizioni dei piani urbanistici comunali;
- eventuali vincoli storici e paesaggistici;
- rispetto del regolamento condominiale in caso di installazione in condominio.
Documenti Allegati
Sentenza