La detrazione del 55 per cento spetta per le spese effettivamente
sostenute nel periodo di imposta in questione e anche nel caso in
cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, a condizione
che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o
postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 283/E dello
scorso 7 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
risposto all'interpello di un contribuente in merito agli
interventi agevolabili per la detrazione del 55 per cento ai sensi
del comma 347 della Legge Finanziaria 2007.
In particolare, il contribuente chiedeva se la sostituzione di un
impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un
impianto radiante a pavimento, consentirebbe di portare in
detrazione il 55 per cento delle spese concernenti:
- manodopera dismissione del vecchio pavimento;
- carico e trasporto in discarica più oneri discarica per
smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti
l'impianto radiante;
- fornitura e posa in opera delle tubazioni e relative
coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
- fornitura e posa in opera del massetto necessario per
l'impianto radiante;
- fornitura e posa in opera dei nuovi mattoni;
- fornitura e posa in opera dei battiscopa;
- spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte
interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento
(più alto per la presenza dell'impianto radiante);
- eventuale tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate
a seguito dei lavori.
Il contribuente chiedeva, inoltre, se,:
- in caso di ritardato inizio dei lavori (a cavallo tra due anni
d'imposta consecutivi) è possibile portare in detrazione nel primo
anno parte delle spese, quelle effettivamente sostenute nell'anno,
detraendo nell'anno successivo quelle di completamento;
- è possibile pagare gli importi delle fatture a rate, sempre con
bonifico, frazionando gli importi da pagare alle maestranze in rate
alle quali corrisponderanno delle fatture parziali pagate con
bonifici.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in riferimento alla
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a
bassa entalpia, il beneficiario deve:
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla
legge;
- acquisire e trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine
dei lavori:
- i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica,
ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi
dello schema di cui all'allegato A del decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, prodotto da un
tecnico abilitato, che può essere anche il medesimo tecnico che
produce l'asseverazione;
- la scheda informativa, di cui all'allegato E al decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, relativa
agli interventi realizzati.
- effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario
o postale;
- conservare ed esibire, eventualmente, in caso di previa
richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione
all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali o altra idonea
documentazione comprovante le spese.
Ciò premesso, l'Agenzia ha ricordato che gli elementi che
caratterizzano gli interventi di sostituzione degli impianti per
poter usufruire della detrazione del 55 per cento sono:
- la sostituzione di impianti preesistenti;
- l'installazione di caldaie a condensazione ovvero di impianti
dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti
geotermici a bassa entalpia.
Tra le spese ammesse alla detrazione del 55 per cento possono
ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie
funzionali e strettamente connesse alla realizzazione
dell'intervento di risparmio energetico. Pertanto l'individuazione
di tali spese deve essere affidata ad un tecnico abilitato ed esula
dalle competenza dell'Agenzia delle Entrate.
In riferimento alle spese indicate dal contribuente, l'Agenzia ha,
però, fatto presente che la detrazione non compete alle spese di
rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la
dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del
materiale relativo al vecchio pavimento, ma che, comunque, per tali
spese è possibile usufruire della detrazione del 36 per cento delle
spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del
1997 e successive modificazioni.
Per quanto concerne, invece, il quesito sulle modalità di fruizione
della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il
contribuente non è ancora in possesso della documentazione in
quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione, l'Agenzia
ha fatto presente che la detrazione spetta comunque nel periodo di
imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il
contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Infine,
per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le
spese pagando a rate, l'Agenzia ha precisato che tale modalità di
pagamento non ostacola il riconoscimento dell'agevolazione a
condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante
bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della
disposizione agevolativa.
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