Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” sul quale sembra che il Governo chiederà
la fiducia contiene al suo interno anche alcune
modifiche al
recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Tali modifiche sono inserite negli articoli 39 e 41.
In particolare con l’articolo 39, comma 12 del dl 112/2008 viene
modificata la lettera h) dell’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n.
81/2008 che di fatto non contiene più le parole “degli articoli 18,
comma 1, lettera u)”.
Viene, quindi,
depennata la sanzione amministrativa da 2.500 a
10.000 euro per il datore di lavoro e per il dirigente che, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008,
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di
subappalto, non muniscano i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In verità si trattava di una duplicazione sansionatoria, in quanto
il medesimo adempimento era già sanzionato ai sensi della
successiva lettera m) dell’articolo 55, comma 4 con cui veniva
precisato che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n.
81/2008 che prevede l’obbligo per il personale dell’impresa
appaltatrice o subappaltatrice di dotare il personale di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si ricorda che rimane, quindi, in vigore, comunque, l’obbligo di
munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
ai sensi dell’art. 36-bis, commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006,
n. 248, norma che continua a d essere in vigore anche dopo
l’emanazione del citato testo unico su salute e sicurezza.
Per quanto concerne l’articolo 41 del decreto-legge 112/2008, lo
stesso con i commi 11 e 12 introduce alcune modifiche ai commi 1 e
4, lettera b) dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in
particolare vengono eliminate alcune parti degli stessi ed in
particolare viene abolita la sanzione - prevista nel decreto
legilsativo n. 81/08 - relativa alla sospensione di un’attività
imprenditoriale in caso di violazione della normativa sull’orario
di lavoro. Mentre è confermata la suddetta sanzione per le
reiterate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza del
lavoro.
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