È stato esaminato nel Preconsiglio dei Ministri dell’8 luglio
scorso, su proposta del Ministro per i Beni Culturali
Sandro
Bondi, il Disegno di Legge sulla qualità dell’architettura,
dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio.
Il testo predisposto dal Governo, ha, già, trovato d'accordo sia il
Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) sia l'Oice che con un
comunicato congiunto a firma dei due presidenti,
Raffele
Sirica e
Braccio Oddi Baglioni, hanno plaudito
all'iniziativa “irrinunciabile per allineare il nostro Paese agli
standard qualitativi europei attraverso l'apertura del mercato
della progettazione ai giovani professionisti, la valutazione sul
merito dei progetti e una maggiore trasparenza negli
affidamenti”.
Il testo del disegno di legge si compone di 12 articoli che
contengono parecchie novità ricordiamo:
- la promozione dei Concorsi di architettura;
- i premi ai giovani professionisti che partecipano ai concorsi
di architettura;
- l’obbligo per le P.A. di destinare il 2% per nuove opere (di
importo superiore a un milione di euro) all'inserimento di opere
d'arte;
- l’introduzione del Piano triennale per la qualità
architettonica.
Il disegno di legge prevede, anche, che il per le opere di
progettazione di competenza del Ministero per i Beni Culturali si
ricorra sempre allo strumento del concorso di architettura.
In particolare, esaminando i 12 articoli possiamo dire affermare
che:
- l’articolo 1 evidenzia le finalità che si intendono
perseguire con il disegno di legge e con riferimento all’articolo 9
della Costituzione viene richiamato il concetto di qualità della
ideazione e della realizzazione architettonica;
- l’articolo 2 indica quale ambito di applicazione della
legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, ogni
atto che riguarda l’inserimento di nuove opere nei diversi contesti
naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni
culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle
infrastrutture;
- l’articolo 3 individua i seguenti obiettivi delle
Amministrazioni pubbliche:
- promuovere la qualità del progetto e dell'opera
architettonica;
- promuovere lo strumento del concorso di architettura, nelle
forme del concorso di idee e del concorso di progettazione, per la
progettazione degli interventi;
- favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi
di architettura;
- sostenere l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante
interesse architettonico;
- riconoscere il particolare valore artistico delle opere di
architettura contemporanea;
- promuovere la continuità del processo progettuale;
- promuovere l'alta formazione e la ricerca;
- tutelare e valorizzare gli archivi di architettura
contemporanea costituendo appositi centri di documentazione.
- l’articolo 4 è volto a promuovere i concorsi di
architettura, favorendo la partecipazione di giovani
progettisti;
- l’articolo 5 prevede il riconoscimento, da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali del particolare valore
artistico per le opere di architettura contemporanea;
- l’articolo 6 prevede premi e riconoscimenti ai progetti ed alle
opere di architettura;
- l’articolo 7 disciplina la conoscenza e la promozione
delle opere di architettura di particolare valore artistico;
- l’articolo 8 prevede la promozione dell’alta formazione
finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura
architettonica, urbanistica e del paesaggio da parte del Ministero
per i beni e le attività culturali e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
- l’articolo 9 delinea il ruolo del Centro nazionale per
la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee;
- l’articolo 10 prevede la redazione, nonché le modalità
di aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni
pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con Conferenza unificata, al fine di
individuare le linee prioritarie di intervento;
- l’articolo 11 dispone che le amministrazioni pubbliche
destinino una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa
totale prevista per la realizzazione delle opere, all’inserimento
di nuove opere d’arte negli stessi edifici;
- l’articolo 12 concerne la potestà statutaria in materia
da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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