PRECONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE

10/07/2008

È stato esaminato nel Preconsiglio dei Ministri dell’8 luglio scorso, su proposta del Ministro per i Beni Culturali Sandro Bondi, il Disegno di Legge sulla qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio.
Il testo predisposto dal Governo, ha, già, trovato d'accordo sia il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) sia l'Oice che con un comunicato congiunto a firma dei due presidenti, Raffele Sirica e Braccio Oddi Baglioni, hanno plaudito all'iniziativa “irrinunciabile per allineare il nostro Paese agli standard qualitativi europei attraverso l'apertura del mercato della progettazione ai giovani professionisti, la valutazione sul merito dei progetti e una maggiore trasparenza negli affidamenti”.

Il testo del disegno di legge si compone di 12 articoli che contengono parecchie novità ricordiamo:
  • la promozione dei Concorsi di architettura;
  • i premi ai giovani professionisti che partecipano ai concorsi di architettura;
  • l’obbligo per le P.A. di destinare il 2% per nuove opere (di importo superiore a un milione di euro) all'inserimento di opere d'arte;
  • l’introduzione del Piano triennale per la qualità architettonica.
Il disegno di legge prevede, anche, che il per le opere di progettazione di competenza del Ministero per i Beni Culturali si ricorra sempre allo strumento del concorso di architettura.
In particolare, esaminando i 12 articoli possiamo dire affermare che:
  • l’articolo 1 evidenzia le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge e con riferimento all’articolo 9 della Costituzione viene richiamato il concetto di qualità della ideazione e della realizzazione architettonica;
  • l’articolo 2 indica quale ambito di applicazione della legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, ogni atto che riguarda l’inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture;
  • l’articolo 3 individua i seguenti obiettivi delle Amministrazioni pubbliche:
    • promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica;
    • promuovere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e del concorso di progettazione, per la progettazione degli interventi;
    • favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura;
    • sostenere l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
    • riconoscere il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea;
    • promuovere la continuità del processo progettuale;
    • promuovere l'alta formazione e la ricerca;
    • tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea costituendo appositi centri di documentazione.
  • l’articolo 4 è volto a promuovere i concorsi di architettura, favorendo la partecipazione di giovani progettisti;
  • l’articolo 5 prevede il riconoscimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del particolare valore artistico per le opere di architettura contemporanea;
  • l’articolo 6 prevede premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura;
  • l’articolo 7 disciplina la conoscenza e la promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico;
  • l’articolo 8 prevede la promozione dell’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • l’articolo 9 delinea il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee;
  • l’articolo 10 prevede la redazione, nonché le modalità di aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con Conferenza unificata, al fine di individuare le linee prioritarie di intervento;
  • l’articolo 11 dispone che le amministrazioni pubbliche destinino una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione delle opere, all’inserimento di nuove opere d’arte negli stessi edifici;
  • l’articolo 12 concerne la potestà statutaria in materia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.


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