Correttivo Codice: il MIT sugli obblighi di monitoraggio
Il supporto giuridico chiarisce a chi spettano gli obblighi di monitoraggio e comunicazione in caso di gare delegate a una SUA qualificata per il livello richiesto dall'appalto
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), come modificato dal decreto correttivo, ha introdotto all’art. 11, comma 4-bis dell’Allegato II.4, un obbligo strutturato di monitoraggio in capo alle stazioni appaltanti qualificate, volto a rilevare la propria efficienza decisionale nelle fasi di affidamento.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2025, ogni stazione appaltante qualificata è tenuta a verificare il tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. La norma è funzionale a garantire trasparenza, tracciabilità ed efficienza nel ciclo dell’appalto, ma pone un problema di attribuzione degli obblighi nel caso in cui la procedura venga delegata a una centrale di committenza o SUA.
In questo caso, chi è tenuto a effettuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC? Gli adempimenti competono all’ente delegante o alla stazione appaltante qualificata che gestisce direttamente la procedura?
Obblighi di monitoraggio appalti: a chi spettano per le gare delegate?
La questione è stata sollevata da una provincia qualificata, operante anche in qualità di SUA ai sensi dell’art. 62, commi 9 e 10, del Codice. Il dubbio riguarda l’individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti di monitoraggio e comunicazione verso l’ANAC quando una procedura venga formalmente delegata alla SUA da parte di uno degli enti aderenti alla convenzione.
Un dubbio che il supporto giuridico del MIT ha chiarito con il parere del 23 giugno 2025, n. 3564, specificando che “Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA devono essere svolti dalla SUA stessa, ossia dal soggetto che espleta e gestisce la procedura.”
Il parere del MIT
Il MIT fonda la propria risposta su due elementi fondamentali:
- il tenore letterale dell’art. 11, comma 4-bis dell’Allegato II.4, che fa espresso riferimento alla “propria efficienza decisionale” e dunque alla responsabilità dell’ente che gestisce direttamente la gara;
- il disposto dell’art. 62, comma 13, che attribuisce a centrali di committenza e stazioni appaltanti ausiliarie la piena responsabilità per le attività svolte in forma centralizzata per conto di altri soggetti.
A supporto, il MIT richiama alcune delibere ANAC del 23 ottobre 2024 (nn. 465-469) nelle quali è stato ribadito l’onere della stazione appaltante qualificata di adottare tutti gli atti della procedura e di assumersene le responsabilità.
Conclusioni
Conclude quindi il MIT che, alla luce della normativa introdotta dal Correttivo:
- gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC ricadono sempre sul soggetto che gestisce operativamente la procedura (la SUA);
- l’ente delegante è esonerato dagli obblighi ex art. 11, comma 4-bis All. II.4, salvo che gestisca direttamente parte della procedura;
- il soggetto esecutore detiene tutte le informazioni rilevanti, pertanto è il solo legittimato a effettuare correttamente il monitoraggio delle tempistiche.
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