Sanatoria edilizia e data dell’abuso: il CGARS sull’onere della prova
Se il privato fornisce elementi plausibili a confermare la data di realizzazione delle opere, l'onere della prova contraria ricade sull'Amministrazione
Quali margini ha la pubblica amministrazione per negare una sanatoria edilizia? È sufficiente il dubbio sulla data di realizzazione per giustificare un diniego o un ordine di demolizione? Cosa succede se il privato fornisce delle prove che non vengono ritenute sufficienti?
Datazione opere e onere della prova: il CGARS sulle responsabilità dell'Amministrazione
La risposta a queste domande potrebbe essere “dipende”. La prassi normativa vuole che infatti sia il privato a produrre prove a conferma della datazione ma, qualora gli indizi forniti abbiano un elevato grado di plausibilità, a quel punto è l’Amministrazione a dover dimostrare il contrario.
Si tratta di un ribaltamento dell’onere della prova che assume particolare rilievo nei procedimenti di sanatoria edilizia, specie in zona vincolata, come ha ben spiegato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 21 luglio 2025, n. 596, nella quale ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di abusi e condono.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui un Comune ha annullato, a distanza di sei anni, una concessione edilizia in sanatoria, ritenendo falsamente dichiarata l’ultimazione dei lavori entro il 1976 I ricorrenti, titolari dell’immobile, hanno impugnato il diniego sostenendo di aver fornito elementi sufficienti a dimostrare la realizzazione del fabbricato entro il 31 dicembre 1976, termine ultimo ai fini della sanabilità ex art. 23, comma 11, della L.R. Sicilia n. 37/1985.
Primo condono edilizio: il termine ultimo per completare i lavori
La disciplina regionale siciliana, in attuazione del primo condono edilizio (legge n. 47/1985), prevede che non siano sanabili le opere realizzate in violazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, salvo che siano iniziate prima del 16 giugno 1976 e completate nelle strutture essenziali entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Un discrimine temporale che condiziona l’ammissibilità della sanatoria e l’efficacia dei titoli eventualmente rilasciati.
Nel caso specifico, pur riconoscendo che grava sul privato l’onere della prova in ordine all’epoca dell’intervento abusivo, il CGARS ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di elementi indiziari significativi (fotografie, dichiarazioni, perizie), l’amministrazione non può rigettare l’istanza senza fornire una dimostrazione istruttoria contraria altrettanto solida.
I ricorrenti hanno documentato, tra l’altro:
- una perizia topografica del 1997 che attestava la presenza dell’immobile già nel 1978;
- dichiarazioni giurate di terzi sull’ultimazione nel 1976;
- fotografie dell’immobile datate 1976;
- una sentenza penale che, seppur non probatoria in senso assoluto, attestava l’esistenza dell’immobile almeno nel 1977.
Secondo i giudici d’appello, tali elementi non raggiungono la “prova certa” richiesta per la sanatoria, ma presentano un “alto grado di plausibilità” sufficiente a ribaltare l’onere della prova sull’Amministrazione, che non può limitarsi a evocare genericamente la non visibilità nelle foto aeree del 1978.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la vicenda si fondava su un procedimento di secondo grado, ovvero l’annullamento in autotutela di un titolo rilasciato), circostanza che rafforza l’obbligo di motivazione e rende ancor più gravoso il dovere istruttorio dell’Amministrazione.
La decisione del CGARS
Il Consiglio ha quindi accolto l’appello dei ricorrenti, annullando i provvedimenti comunali impugnati per carenza di istruttoria e illegittimità derivata dell’ordine di demolizione.
In termini applicativi, la sentenza conferma che:
- il privato deve fornire elementi indiziari seri e coerenti circa l’epoca dell’intervento;
- in presenza di un quadro indiziario dotato di elevata plausibilità, spetta al Comune fornire prova contraria concreta;
- l’autotutela deve essere sorretta da motivazione rafforzata, specie se incide su un titolo già rilasciato da tempo.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.