Sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 aprile
2008, n. 119 recante “Regolamento tecnico per l'accreditamento
degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato
XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni.”.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento a quanto
previsto nell’
articolo 164 del Codice dei Contratti di cui
al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare al comma 1 dello stesso
dove viene precisato che nel caso di
lavori relativi a
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale,
ad insediamenti produttivi strategici e ad infrastrutture
strategiche private di preminente interesse nazionale ai relativi
progetti occorre applicare le norme di cui all’allegato tecnico
riportato nell’allegato XXI.
In particolare l’
allegato XXI al Codice dei contratti
contiene l’allegato tecnico di cui all’articolo 164 e nello stesso
all’articolo 28 relativo alla “verifica attraverso strutture
tecniche dell’amministrazione”, al comma 4 viene precisato che
“Ferme restando le competenze del Ministero per le attività
produttive in materia di vigilanza sugli organismi di
accreditamento, il Consiglio dei lavori pubblici, tramite il
servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità
tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per
gli organismi di ispezione tipo B, sulla base di apposito
regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli
enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo.
Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di
diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici”.
Il
Regolamento, dunque, emanato in riferimento a quanto
previsto al comma 4 dell’articolo 28 dell’allegato XXI al Codice
dei contratti è composto da
20 articoli suddivisi in
due
Capi contenenti rispettivamente il primo “Le disposizioni
riguardanti gli organismi di ispezione” ed il secondo “Procedimento
per l’accreditamento degli organi di ispezione”.
Nel Capo I vengono trattati in 14 articoli:
- l’oggetto del regolamento;
- le definizioni contenute nel regolamento stesso;
- i requisiti amministrativi dell’organismo di ispezione;
- l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità degli organismi di
ispezione;
- la riservatezza degli organismi di ispezione;
- gli aspetti organizzativi e gestionali;
- il sistema di gestione;
- il personale;
- le strutture e le attrezzature dell’organismo di
ispezione;
- i metodi e le procedure di ispezione;
- la manipolazione dei campiono e degli oggetti sottoposti a
ispezione;
- le registrazioni:
- i rapporti di ispezione ed i certificati di ispezione;
- i sub-fornitori;
Nei rimanenti 6 articoli del Capo II troviamo indicazioni relative:
- alla presentazione della domanda di accreditamento
- all’istruttoria della domanda;
- al rilascio dell’accreditamento;
- al mancato rilascio dell’accreditamento;
- alla sorveglianza ed al rinnovo dell’accreditamento;
- alla variazione delle condizioni di accreditamento
© Riproduzione riservata