Il Decreto Fiscale 2025 è legge: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

La Legge n. 108/2025 conferma e amplia le misure urgenti in materia fiscale, con alcune importanti novità su redditi da usufrutto, reverse charge e definizione agevolata dei tributi

di Redazione tecnica - 22/08/2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025, n. 177, la legge del 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale 2025”. Con la conversione, gli articoli del provvedimento sono passati da 16 a 21, configurando un testo organico che punta a correggere e semplificare vari aspetti della fiscalità nazionale.

Decreto Fiscale 2025: le novità nella legge di conversione

Questo l’articolato della legge:

  • Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
  • Art. 1 - bis Regime dell’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili
  • Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite
  • Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  • Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
  • Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi
  • Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
  • Art. 6 - bis Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive
  • Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
  • Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
  • Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica
  • Art. 10. Disposizioni in materia di split payment
  • Art. 11. Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise
  • Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024
  • Art. 12 - bis Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
  • Art. 12 - ter Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026
  • Art. 13. Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
  • Art. 13 - bis Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso
  • Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
  • Art. 15. Disposizioni finanziarie
  • Art. 16. Entrata in vigore

Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Redditi e plusvalenze da usufrutto e altri diritti reali: nuova interpretazione autentica

Un primo importante chiarimento per chi opera in ambito immobiliare, in fase di pianificazione o ristrutturazione patrimoniale arriva con la disposizione interpretativa, inserita all’art. 1, sull’art. 67 del TUIR che distingue, ai fini IRPEF, due fattispecie:

  • se il contribuente concede un usufrutto o un altro diritto reale di godimento su un immobile, ma conserva un diritto reale residuo (es. la nuda proprietà), il reddito prodotto rientra nei redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. h);
  • se invece il contribuente si spoglia integralmente del bene, allora il provento genera una plusvalenza tassabile (lett. b o b-bis, art. 67, co. 1).

Sempre all’art. 1 si prevede che, a partire dal 2025, l’addizionale IRPEF sui compensi variabili verrà applicata solo ai dirigenti di intermediari finanziari o di holding finanziarie. Una disposizione che delimita il campo soggettivo dell’imposta, offrendo certezze ai professionisti operanti in altri settori economici.

Definizione agevolata e giudizi pendenti: estinzione automatica

Tra i nuovi articoli figura l’art. 12-bis, con il quale si fornisce un’interpretazione autentica sul perfezionamento della definizione agevolata dei giudizi tributari.

La norma dispone che:

  • è sufficiente il versamento della prima o unica rata per far scattare l’estinzione del giudizio;
  • il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio, previa documentazione;
  • le sentenze non passate in giudicato e gli atti endoprocedimentali diventano inefficaci.

Ravvedimento per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale

Altro nuovo articolo è il 12-ter, che prevede una nuova forma di ravvedimento “premiale” per i contribuenti che applicano gli ISA e aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026.

In particolare:

  • è possibile regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 mediante imposta sostitutiva su IRPEF, addizionali e IRAP;
  • le aliquote variano in base al punteggio ISA;
  • per gli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% in considerazione della crisi pandemica;
  • il versamento potrà avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, in un’unica soluzione o in massimo 10 rate mensili.

L’opzione e le modalità saranno definite da un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Proroghe e semplificazioni: dichiarazioni, versamenti, accise

Diverse le proroghe e le semplificazioni previste nell’ambito del provvedimento.

Riportiamo qui di seguito quelle principali:

  • in materia di IMU, l’art. 6 proroga al 15 settembre 2025 il termine per l’approvazione delle aliquote comunali, limitatamente all’anno in corso; inoltre l’art. 6-bis stabilisce che, per poter beneficiare dell’esenzione IMU sugli immobili degli enti sportivi non commerciali, i Comuni devono determinare e pubblicare annualmente i corrispettivi medi delle attività sportive concorrenti, sentite le rappresentanze locali;
  • l’art. 8 posticipa al 2026 l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attesa dell’autorizzazione UE;
  • entro l’8 novembre 2024 le dichiarazioni IRPEF e IRAP saranno considerate tempestive (art. 12);
  • infine, il termine dei versamenti per i soggetti ISA e forfettari è posticipato al 21 luglio 2025, con possibilità di versamento entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,4% (art. 13).

Statuto del contribuente e reverse charge

Tra le novità spicca l’art. 13-bis, che modifica lo Statuto del contribuente imponendo che i processi verbali di accesso e gli atti di autorizzazione (ex art. 12, co. 4, Legge 212/2000) contengano motivazioni esplicite e circostanziate circa le ragioni che giustificano l’imuaccesso presso il contribuente.

Reverse charge: estensione al trasporto merci e alle agenzie per il lavoro

Infine, l’art. 9 rimuove i vincoli sull’applicazione del reverse charge agli appalti di trasporto merci, eliminando i requisiti sulla prevalenza di manodopera o sull’utilizzo di beni strumentali del committente.

L’inversione contabile è ora ammessa anche per le agenzie interinali.

 

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