Impianti FER e aree non idonee: nuova questione alla Corte Costituzionale

Il TAR Sardegna condivide i dubbi sollevati dal TAR Lazio: violazione dei principi fondamentali in materia di energia rinnovabile e riserva di procedimento amministrativo

di Redazione tecnica - 25/08/2025

È manifestamente non infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sardegna n. 20/2024 nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. FER) presso «aree non idonee».

A stabilirlo è l’ordinanza del 26 giugno 2025, n. 600, con cui il TAR Sardegna ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le censure già oggetto di un analogo rinvio alla Corte Costituzionale da parte del TAR Lazio (ord. n. 9164/2025).

Aree idonee e FER: il divieto assoluto è incostituzionale?

La questione si colloca nel quadro delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della successiva direttiva (UE) 2023/2413, che pongono l’obiettivo vincolante della massima diffusione delle fonti rinnovabili negli Stati membri.

A tal fine, l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce che le Regioni possono individuare aree idonee per l’installazione degli impianti FER, ma non consente loro di introdurre ex lege divieti assoluti per le aree non ricomprese tra quelle idonee.

La L.R. Sardegna n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con tale disciplina, in quanto prevede un generale divieto di realizzazione di impianti FER all’interno delle “aree non idonee” individuate negli allegati A, B, C, D ed E, rendendo improcedibili le istanze di autorizzazione presentate per tali aree.

Le motivazioni del TAR 

L’ordinanza articola un percorso argomentativo articolato, basato su una pluralità di profili di contrasto con la normativa costituzionale e unionale:

  • competenza legislativa regionale: la legge regionale si fonda sulla competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (art. 4, lett. e, Statuto Regione Sardegna), ma tale competenza deve rispettare i principi fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, fra cui rientra il d.lgs. n. 199/2021;
  • violazione del principio di massima diffusione delle FER: il divieto assoluto si pone in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., per violazione del diritto europeo e con il comma 3 dello stesso articolo per violazione dei principi fondamentali in materia di energia;
  • riserve procedimentali e divieto di generalizzazione: il giudice richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 258/2020, n. 121/2022), secondo cui l’individuazione delle aree non idonee richiede un procedimento istruttorio fondato su criteri oggettivi e ponderati, non potendo basarsi su valutazioni legislative aprioristiche;
  • illegittimità della prevalenza automatica del criterio di non idoneità: viene contestata anche la disposizione (art. 1, comma 7) che prevede la prevalenza delle aree non idonee su quelle idonee, in caso di sovrapposizione, per contrasto con i principi di proporzionalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
  • eccessiva restrizione della libertà di iniziativa economica e irragionevole compressione della finalità ambientale delle FER: la legge regionale compromette, in modo generalizzato, la possibilità di realizzare impianti rinnovabili in oltre il 95% del territorio sardo, incluse quasi tutte le aree agricole, vanificando l’obiettivo della transizione energetica.

Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale

L’ordinanza ribadisce un principio già espresso dalla Corte Costituzionale: le Regioni non possono stabilire divieti generalizzati che paralizzano, a livello legislativo, l’attività autorizzativa degli impianti FER.

L’inidoneità di una determinata area non può che scaturire da un procedimento amministrativo puntuale, che consenta un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti, in primis quello alla tutela dell’ambiente e quello allo sviluppo sostenibile.

Inoltre, la previsione regionale che attribuisce efficacia immediata al divieto di realizzazione degli impianti nelle aree classificate come “non idonee” si pone in contrasto con il principio di legalità sostanziale e con il principio di integrazione delle tutele ambientali e climatiche di cui all’art. 11 del TFUE.

La questione di legittimità costituzionale

Sulla base di queste indicazioni, i giudici sardi hanno rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione di conformità della legge regionale n. 20/2024 ai principi fondamentali in materia di energia, ambiente e libertà economica.

In particolare sono state dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1, co. 1, lett. a) e commi 5 e 7, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, co. 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e altresì degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.

In attesa della decisione della Consulta, si delineano alcuni punti fermi:

  • le Regioni non possono introdurre un divieto legislativo assoluto per le aree non idonee;
  • la pianificazione deve rispettare i criteri tecnici e procedimentali stabiliti dal d.lgs. n. 199/2021 e dai decreti attuativi;
  • l’inidoneità di un’area deve essere oggetto di valutazione istruttoria puntuale, non di preclusione normativa generalizzata;
  • l’equilibrio tra tutela del paesaggio e sviluppo delle FER non può essere risolto ex lege, ma necessita di un procedimento amministrativo trasparente e bilanciato.
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