Nei lavori di ristrutturazione, previsti e in corso di
realizzazione, di un edificio per cui l'amministrazione comunale ha
già rilasciato permesso a costruire per la ristrutturazione dello
stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione, autorizzando
nel contempo il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a civile
abitazione, e che è poi stato venduto ad una altro soggetto,
quest'ultimo può beneficiare della detrazione IRPEF per la
riqualificazione energetica dell'edificio pari a una detrazione
dell'imposta lorda del 55% della spesa rimasta a carico.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 295/E dello
scorso 11 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
risposto all'interpello di un contribuente in merito agli
interventi agevolabili per la detrazione del 55 per cento ai sensi
del comma 344 della Legge Finanziaria 2007.
Ricordiamo che il comma 344 della legge finanziaria 2007 (L. 244
del 24/12/2007) recita:
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,
numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
In particolare, il contribuente chiedeva se poteva beneficiare
delle agevolazioni previste dal comma 344 della finanziaria 2007,
per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione cominciati
dal vecchio proprietario e poi continuati dal nuovo acquirente. In
particolare, il contribuente ha fatto presente che gli interventi
di riqualificazione energetica, previsti e in corso sull'edificio,
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nell'allegato "C" n. 1 tab. 1 annesso
al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192.
In riferimento al quesito proposto, l'Agenzia ha fatto presente che
l'art. 2 del Decreto Interministeriale 7 aprile 2008 modificando
l'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
febbraio 2007 ha previsto che, qualora gli interventi finalizzati
al risparmio energetico consistano
nella mera prosecuzione di
interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo
stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della
detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni
precedenti.
Inoltre, per le spese per la climatizzazione invernale consistenti
nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i
soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:
- acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero
l'attestato di qualificazione energetica;
- trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei
lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire
dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
- i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica,
ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, avvalendosi
dello schema di cui all'allegato A del DI 19 febbraio 2007,
prodotto da un tecnico abilitato;
- la scheda informativa di cui all'allegato E del citato decreto
relativa agli interventi realizzati.
L'Agenzia ha ricordato pure che se il contribuente non è in
possesso della suddetta documentazione, in quanto l'intervento è
ancora in corso di realizzazione, può comunque usufruire della
detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo
d'imposta,
a condizione che attesti che i lavori non sono
ultimati.
© Riproduzione riservata