Le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di
impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009, non godono ancora della
detraibilità del 55 per cento, in quanto subordinata all'emanazione
di uno specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria
2008) che non è ancora stato adottato.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 299/E dello
scorso 14 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è
nuovamente intervenuta in merito alla agevolazioni fiscali del 55
per cento previste per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica.
In particolare, il quesito del contribuente riguardava la
possibilità di poter usufruire della detrazione del 55 per cento
per la realizzazione di un impianto di
SOLAR COOLING, cioè
un impianto che permette di generare acqua fredda per la
climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da
pannelli solari, in cui i componenti necessari sono i seguenti:
pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a
bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per
l'integrazione., tubazioni di collegamento, collettori, isolamento,
bollitori, organi di controllo e comando, centraline e ad ogni
altro organo/accessorio/componente per collegare all'impianto
esistente l'integrazione con solar cooling.
L'Agenzia ha ricordato che l'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 55 per cento
delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico
del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti. La finanziaria 2008, al comma 20, art. 1,
ha prorogato la suddetta agevolazione al 31 dicembre 2010 ed estesa
alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa entalpia.
La legge finanziaria del 2007 ha, inoltre, disposto la
regolamentazione di dettaglio della materia attraverso l'emanazione
di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in
data 19 febbraio 2007, successivamente modificato in data 7 aprile
2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008,
l'agevolazione è applicabile anche alle spese sostenute per la
sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre
2009.
La detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione intera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto
attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008) che non è ancora stato
adottato.
Per questo motivo, l'Agenzia ha ritenuto che, in attesa delle
disposizioni che definiscano la portata dell'agevolazione, non è
possibile individuare quali impianti di climatizzazione possano
rientrare nella previsione agevolativa.
Per quanto concerne, invece, i pannelli solari, l'agevolazione
spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione
di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche
tecniche indicate nel decreto di attuazione.
Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la
sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia
effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa in distribuzione, o con impianti di
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta
efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
In definitiva, l'Agenzia ha concluso che il contribuente non potrà
godere dell'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta
lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo
realizzato, ma potrà eventualmente fruire del beneficio, entro i
limiti previsti dalla norma, soltanto in relazione alle spese
direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari
utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le
caratteristiche individuate dal Decreto del 19 febbraio 2007.
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