Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali

Perizie di variante senza presupposti, incremento dei costi e dei tempi: il caso analizzato dall’Autorità evidenzia la centralità della fase conoscitiva preliminare

di Redazione tecnica - 05/09/2025

Le varianti in corso d’opera rappresentano uno dei punti più delicati nella gestione degli appalti pubblici. Se da un lato sono lo strumento necessario per fronteggiare imprevisti o circostanze sopravvenute, dall’altro rischiano di trasformarsi in una scorciatoia patologica per supplire alle carenze della fase progettuale, con inevitabili ricadute su costi, tempi e qualità dell’opera.

Non a caso, il legislatore le ha sempre ammesse solo in casi tassativi, a presidio del principio di immodificabilità del contratto e della tutela della concorrenza.

Carenze progettuali: il richiamo di ANAC sul ricorso alle varianti in corso d'opera

È in questo quadro che si inserisce l’atto del Presidente ANAC del 23 luglio 2025, fasc. n. 4063, con cui l’Autorità ha stigmatizzato le criticità emerse in un intervento di consolidamento e riqualificazione: cinque varianti approvate in corso d’opera, prive dei necessari requisiti di legittimità, hanno determinato un aumento dei costi del 45% e un prolungamento dei tempi del 28%, oltre all’introduzione di ben 66 nuovi prezzi.

Pur riconoscendo la complessità tecnica dell’intervento, l'Autorità ha evidenziato come l’intero iter sia stato condizionato da una conoscenza iniziale del manufatto e del sito gravemente insufficiente, con particolare riferimento a:

  • una campagna di indagini limitata a pochi sondaggi a campione, senza una pianificazione sistematica, nonostante il ponte presentasse differenze geometriche e meccaniche tra arcate e persino all’interno della stessa campata;
  • un approfondimento del sito: una più estesa campagna preventiva avrebbe permesso di individuare da subito la tecnologia di palificazione più adeguata e di ricostruire l’esatta geometria del ponte, comprese le due arcate interrate rinvenute solo in fase esecutiva.

Secondo l’Autorità, tali carenze hanno determinato scelte progettuali approssimative, sfociate in varianti formalizzate in corso d’opera senza che sussistessero i presupposti di legge.

Le varianti in corso d’opera, tra vecchio e nuovo Codice

La vicenda analizzata da ANAC offre l’occasione per chiarire cosa si intenda per variante in corso d’opera e come questo istituto sia disciplinato dal legislatore.

In termini generali, la variante rappresenta una modifica sostanziale del progetto esecutivo introdotta dopo l’avvio dei lavori e capace di incidere in modo significativo su quantità, qualità o tipologia delle lavorazioni. Proprio perché deroga al principio di immodificabilità del contratto, la variante è ammessa solo in presenza di condizioni tassativamente indicate dalla legge.

In particolare, il d.lgs. n. 50/2016 (“vecchio” Codice dei Contratti) disciplinava la materia all’art. 106, prevedendo alcune ipotesi specifiche:

  • clausole di revisione già inserite nei documenti di gara;
  • lavori, servizi o forniture supplementari, non sostituibili per ragioni tecniche o economiche;
  • circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante;
  • modifiche non sostanziali che non alterassero l’equilibrio economico del contratto;
  • sostituzione dell’appaltatore per motivi normativamente previsti.

Il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice) ha confermato l’impianto, ora contenuto all’art. 120, ma ne ha ridefinito la cornice in coerenza con i principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2).

Anche qui, le varianti sono ammesse solo in casi specifici, con l’obbligo di motivazione e di verifica tecnica. Non si considerano varianti le modifiche meramente migliorative o quelle dovute a correzioni di errori materiali, mentre resta fermo il limite quantitativo del 50% per i lavori supplementari indispensabili.

Il passaggio dal vecchio al nuovo Codice, quindi, non ha modificato la natura “eccezionale” dello strumento, ma ne ha rafforzato la lettura sistemica: le varianti non possono trasformarsi in un surrogato della progettazione mancante, pena lo snaturamento del contratto e la violazione dei principi di legalità e buona amministrazione.

Progettazione: livelli, verifica e modifica

Proprio per questo, il nuovo Codice dei contratti pubblici richiama con forza il principio del risultato (art. 1) e il principio della fiducia (art. 2), che impongono alle stazioni appaltanti di operare con tempestività, correttezza e competenza tecnica.

In particolare, nel d.Lgs. n. 36/2023 si stabilisce che:

  • i livelli e i contenuti della progettazione devono essere garantiti da adeguate indagini conoscitive, già in fase preliminare (art. 41);
  • la verifica della progettazione rappresenta un presidio essenziale per evitare errori e varianti improprie (art. 42);
  • la modifica dei contratti in corso di esecuzione è ammissibile solo in presenza di condizioni tipizzate, con limiti quantitativi e sostanziali (art. 120).

Le varianti approvate, secondo ANAC, non rientravano nei casi previsti dal Codice e hanno dunque violato i principi di legittimità e di buona amministrazione.

Le conclusioni di ANAC

Sulla base di questi elementi l’Autorità ha invitato la SA ad adottare possibili correttivi, tenuto conto dell’avanzamento dell’appalto e ad assicurare per quelli futuri una migliore conformazione della progettazione, in linea con quanto previsto dalla disciplina dei Codice dei Contratti.

Questo perché in casi complessi, indagini limitate possono dare origine a un progetto fragile. Una campagna di sondaggi ridotta a pochi punti non consente di gestire manufatti complessi e stratificati nella loro storia costruttiva.

Ne deriva che le varianti diventano un surrogato della progettazione: quando il quadro conoscitivo iniziale è carente, la progettazione definitiva/esecutiva viene di fatto completata “in cantiere”, con ricorso a varianti che generano extracosti, contenziosi e dilatazione dei tempi.

Un simile modus operandi, spiega l’Autorità, ha implicazioni anche sulla sicurezza: carenze progettuali e continue modifiche incidono anche sugli aspetti di sicurezza di cantiere, in contrasto con gli obblighi di valutazione dei rischi e pianificazione preventiva previsti dal d.lgs. n. 81/2008.

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