Diniego di variante urbanistica: in caso di annullamento spetta un risarcimento?
Il Consiglio di Stato dice no al risarcimento per perdita da chance o come rimborso per le spese tecniche di progettazione. Vediamo il perché
L’annullamento di un diniego di variante urbanistica comporta un diritto al risarcimento? È sufficiente dimostrare le spese sostenute o la potenzialità edificatoria del progetto per ottenere un ristoro economico? E in che misura il concetto di “bene della vita” diventa decisivo per distinguere tra annullamento e risarcimento?
Annullamento del diniego di variante urbanistica: quale risarcimento spetta?
Sono questi gli interrogativi a cui il Consiglio di Stato ha risposto con la sentenza del 5 agosto 2025, n. 6930, nell’ambito di un contenzioso relativo a un progetto di edilizia sociale e per il quale era stata richiesta una variante puntuale che trasformasse un’area da agricola a edificabile.
Nonostante una fase iniziale favorevole – con un parere tecnico positivo e un atto di indirizzo della giunta – il consiglio comunale aveva bocciato la proposta. Il TAR aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, negando però il risarcimento.
Ne è scaturito l’appello al Consiglio di Stato, con il quale il ricorrente ha chiesto:
- il lucro cessante, ossia il mancato utile del progetto;
- in subordine, il risarcimento per perdita di chance;
- il rimborso di alcune spese tecniche sostenute in fase progettuale.
I giudici di Palazzo Spada hanno però confermato la sentenza di primo grado su tutta la linea. Vediamo il perché.
Quadro normativo
La decisione trova fondamento nelle seguenti norme:
- art. 2043 c.c., che impone di dimostrare la lesione ingiusta di un interesse giuridicamente protetto;
- art. 1223 c.c., che distingue tra danno emergente e lucro cessante;
- art. 21-octies L. 241/1990, che riconosce la natura “formale” del vizio di motivazione ai fini della riedizione del potere;
- nelle norme urbanistiche e pianificatorie (L. 1150/1942) che affidano al consiglio comunale il potere discrezionale di approvare o meno una variante.
Il concetto di "bene della vita"
Il fulcro della sentenza è la conferma di un principio ormai consolidato: la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede la prova della spettanza del cosiddetto “bene della vita”.
Non basta che l’atto sia annullato per vizi formali, perché venga accertato il diritto all’edificabilità. Finché il potere pianificatorio è discrezionale e riesercitabile, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e riconoscere ex ante un utile;
L’annullamento consente soltanto la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, che deve essere esercitata con una nuova motivazione.
Perdita di chance e limiti applicativi
Il Consorzio aveva chiesto, in alternativa, di riconoscere almeno la perdita di chance. Anche questa tesi è stata esclusa. La chance, infatti, diventa risarcibile solo quando l’occasione sia definitivamente perduta perché il potere non è più esercitabile. Se invece l’amministrazione può ancora riesercitare la propria discrezionalità, l’occasione non è svanita in modo irreversibile.
Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, non si può utilizzare la chance come scorciatoia per aggirare la mancata prova della spettanza del bene della vita.
Finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l'occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.
No al rimborso delle spese di progettazione
Un passaggio importante riguarda anche le spese sostenute per consulenze e progettazioni. Secondo i giudici di Palazzo Spada, esse non costituiscono danno emergente autonomo, ma costi che incidono sull’utile complessivo dell’operazione.
In ogni caso, non era stata fornita prova né dell’avvenuto pagamento né della riferibilità diretta delle fatture al progetto in questione. Il principio di non contestazione, infatti, non libera la parte dall’onere probatorio, che deve essere assolto nei termini processuali e con idonea documentazione.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, ribadendo che senza la prova della spettanza del bene della vita, non vi è spazio per un risarcimento.
La perdita di chance non può essere utilizzata come scorciatoia e le spese tecniche, se non adeguatamente provate e collegate al progetto, restano a carico dell’operatore. In sostanza, il risarcimento non può sostituire la riedizione del potere, unico momento che potrà chiarire se, e a quali condizioni, il progetto potrà essere realizzato.
La sentenza offre alcuni spunti pratici:
- per i professionisti, in quanto l’annullamento non equivale a un diritto edificatorio né a un risarcimento; occorre attendere la nuova decisione del Comune, e chi intende chiedere danni deve fornire prova concreta sia sull’an che sul quantum;
- per le amministrazioni, tenendo conto che la motivazione resta un presidio sostanziale di legittimità. Una decisione priva di ragioni esplicite rischia di essere annullata e di costringere a un nuovo iter deliberativo, con aggravio di tempi e contenziosi.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.