Accesso agli atti e oscuramento offerte: il Consiglio di Stato sul rito super-accelerato

Palazzo Spada chiarisce quando il termine di dieci giorni trova applicazione e quando invece si deve ricorrere al rito ordinario, distinguendo con precisione tra omissioni, provvedimenti impliciti e decisioni espresse

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto un rito “super-accelerato” per impugnare i dinieghi di accesso conseguenti a istanze di oscuramento dell'offerta tecnica: dieci giorni per proporre ricorso, un termine che cambia radicalmente i tempi della difesa.

Ma questo termine stringente decorre sempre dalla comunicazione di aggiudicazione? È possibile ritenere implicita la decisione dell’amministrazione anche se nessun provvedimento viene adottato? E ancora: cosa accade quando la stazione appaltante non pubblica affatto le offerte tecniche dei concorrenti, come imposto dall’art. 36 del Codice?

Accesso agli atti e offerta tecnica oscurata: i termini per il rito super-accelerato

Cerca di fare chiarezza su un tema controverso in ambito di appalti pubblici il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 luglio 2025, n. 6620, relativa a un affidamento di servizi, la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda e dalla quarta classificata.

Alla comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva trasmesso solo alcuni documenti (offerta economica, verbali, giustificazioni dell’anomalia), omettendo l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e senza dare alcuna notizia sulle istanze di oscuramento. Soltanto dopo le istanze ostensivo-difensive presentate dalle concorrenti, era arrivata una risposta con l’invio della relazione tecnica in versione integralmente oscurata, senza motivazioni specifiche e successivamente ai dieci giorni previsti per il c.d. “rito super-accelerato”.

Il TAR, chiamato a pronunciarsi, aveva respinto i ricorsi ritenendoli tardivi: secondo il primo giudice, la comunicazione di aggiudicazione doveva intendersi come provvedimento implicito di oscuramento, facendo decorrere da quella data il termine decadenziale di dieci giorni.

L’art. 36 del Codice dei contratti

Il cuore della vicenda ruota intorno all’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il regime di accesso agli atti nelle procedure di gara. La norma prevede:

  • al comma 1, l’obbligo di pubblicare nella piattaforma di approvvigionamento digitale tutti gli atti relativi alla procedura;
  • al comma 2, l’obbligo di mettere automaticamente a disposizione dei primi cinque concorrenti le offerte presentate;
  • al comma 3, la possibilità per l’aggiudicatario di chiedere l’oscuramento di parti dell’offerta, cui la stazione appaltante deve rispondere con una decisione espressa e motivata;
  • al comma 4, il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni sull’oscuramento, con un rito speciale che si affianca alla disciplina generale dell’art. 116 c.p.a.

Si tratta di una norma che, nel bilanciamento tra segreto tecnico e diritto di difesa, attribuisce agli operatori economici un regime ostensivo privilegiato. Ma proprio per la sua natura eccezionale, il rito super-accelerato richiede il rispetto rigoroso dei presupposti di legge: una decisione chiara, motivata e conoscibile.

L’analisi del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha preso le mosse proprio dall’impostazione del TAR ritenendola non condivisibile. La figura del provvedimento implicito – ha ricordato la Sezione – è ammessa solo in casi eccezionali, quando il comportamento della pubblica amministrazione renda univoca e inequivoca la volontà adottata.

Nel caso di specie, la comunicazione di aggiudicazione era del tutto silente sul tema dell’oscuramento e non poteva in alcun modo essere interpretata come decisione implicita.

La ricostruzione proposta dal Collegio ha portato a una distinzione chiara:

  • il rito speciale con termine di dieci giorni opera soltanto in presenza di una decisione espressa sull’istanza di oscuramento, contestuale alla comunicazione di aggiudicazione;
  • laddove vi sia un’omissione (mancata pubblicazione degli atti o mancata decisione sulle istanze), non vi è spazio per il rito super-accelerato, ma si applica la disciplina generale dell’art. 116 c.p.a.;
  • più complesso il caso delle decisioni tardive, per le quali la giurisprudenza non ha ancora trovato un punto di equilibrio: alcune pronunce ritengono applicabile il termine di dieci giorni dalla comunicazione tardiva, altre restano più caute.

Sul piano sostanziale, il Consiglio ha censurato anche l’impostazione del tribunale amministrativo secondo cui non sarebbe stato dimostrato il nesso di strumentalità tra accesso e difesa: in presenza di un oscuramento integrale dell’offerta tecnica e di punteggi ravvicinati, tale nesso è da ritenersi in re ipsa, senza bisogno di ulteriori allegazioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello, dichiarando tempestivi i ricorsi e ordinando l’ostensione degli atti. La Sezione ha così riformato le pronunce del TAR, ribadendo che:

  • la mera comunicazione di aggiudicazione non equivale a un provvedimento implicito di oscuramento;
  • le stazioni appaltanti sono obbligate ad allegare integralmente le offerte tecniche dei primi cinque classificati e a motivare in modo puntuale le decisioni sulle richieste di oscuramento;
  • il rito super-accelerato va applicato in via eccezionale e solo nei casi previsti dal legislatore, senza possibilità di estensione analogica.
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