RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti

Il parere MIT n. 3533/2025 chiarisce quando il RUP può ricoprire anche gli incarichi di progettista e direttore dei lavori e quando, invece, scatta l’incompatibilità

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha cercato di razionalizzare il ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP), figura centrale in tutte le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. Ma fino a che punto il RUP può cumulare le proprie funzioni con quelle di progettista o di direttore dei lavori? È possibile concentrare tutte le responsabilità in un’unica persona oppure vi sono limiti invalicabili?

RUP, progettista e direttore dei lavori: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3533 del 23 giugno 2025, ha fornito una importante interpretazione del comma 3, art. 4, Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, viene chiesto:

  • se il primo periodo– “Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche” – consenta al RUP di ricoprire anche il ruolo di progettista oppure di direttore dei lavori, ma non entrambi (RUP e progettista SI - RUP e direttore dei lavori SI - RUP, progettista e direttore dei lavori NO);
  • se il secondo periodo – “La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice” – comporti, nei lavori complessi, di particolare rilevanza o di importo sopra soglia, il divieto per il RUP di svolgere qualsiasi funzione aggiuntiva.

La risposta del Ministero

Il MIT, con una lettura sistematica della disposizione, ha chiarito che:

  • il RUP può essere anche progettista e/o direttore dei lavori, purché in possesso delle necessarie competenze tecniche;
  • non sussiste, di per sé, incompatibilità nel cumulo dei tre ruoli;
  • l’incompatibilità opera soltanto nei casi tassativi previsti dal secondo periodo della norma: lavori complessi o di particolare rilevanza (architettonica, ambientale, storico-artistica, tecnologica), progetti integrati e interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14 del Codice.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 4 dell’Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023 disciplina i requisiti professionali del RUP, distinguendo tre soglie di esperienza (1, 3 o 5 anni) a seconda dell’importo del contratto e richiedendo titoli e abilitazioni coerenti con l’incarico.

Il comma 3 consente espressamente al RUP di assumere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tuttavia, lo stesso comma introduce una chiara eccezione: in presenza di lavori complessi o sopra soglia, oppure di progetti integrati, le tre funzioni non possono coincidere.

La ratio è duplice: garantire un adeguato livello di specializzazione tecnica e mantenere un controllo effettivo e indipendente tra le diverse fasi del processo. In questo senso, il principio di separazione delle funzioni, già noto in altri ambiti della disciplina contrattuale, viene temperato dalla possibilità di cumulo nei casi meno complessi.

Analisi tecnica

Il parere MIT conferma un approccio pragmatico: il cumulo delle funzioni è ammissibile, ma solo entro limiti ben precisi. Da un lato si riconosce la realtà delle stazioni appaltanti di minori dimensioni, che spesso non dispongono di un numero sufficiente di figure tecniche; dall’altro si tutela l’imparzialità e la qualità delle verifiche nei lavori di maggiore complessità.

È evidente che la valutazione deve sempre passare attraverso:

  • le competenze tecniche e professionali del soggetto individuato come RUP;
  • la tipologia e la complessità dell’opera;
  • la soglia di importo.

Si tratta, in definitiva, di un bilanciamento tra esigenze organizzative delle amministrazioni e garanzie di trasparenza e qualità del processo.

Conclusioni operative

Il chiarimento fornito dal MIT consente di tracciare una linea abbastanza netta. In linea generale, il RUP può assumere anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, persino entrambe nello stesso intervento, a patto che possieda le competenze professionali necessarie. Questa possibilità è particolarmente rilevante per le amministrazioni di dimensioni ridotte, che spesso non dispongono di un organico tecnico ampio e devono concentrare più ruoli sulla stessa persona.

Diverso è il discorso quando si entra nel campo dei lavori complessi, degli interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale o storico-artistico, dei progetti integrati o degli appalti sopra soglia comunitaria. In questi casi il legislatore ha voluto una netta separazione delle funzioni, proprio per garantire indipendenza, qualità e un più accurato controllo del processo.

In concreto, quindi, la stazione appaltante dovrà sempre chiedersi: l’intervento rientra tra quelli “ordinari”, dove il cumulo di ruoli può rappresentare una soluzione organizzativa utile, o tra quelli “sensibili”, dove la legge impone di distinguere chiaramente compiti e responsabilità? La risposta a questa domanda è la chiave per applicare correttamente l’art. 4 dell’Allegato I.2.

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