Silenzio-assenso edilizio in Sicilia: il CGARS chiarisce i presupposti applicativi
La mancata certificazione comunale non blocca il titolo tacito: una sentenza che rafforza la certezza del diritto edilizio
Quando si forma validamente il silenzio-assenso edilizio in Sicilia ai sensi della Legge regionale n. 17/1994? La mancata consegna al privato della certificazione di ricevimento, con l’indicazione del responsabile del procedimento, può impedire il perfezionamento del titolo edilizio tacito? E, in caso di autotutela, come deve muoversi l’amministrazione comunale per non ledere posizioni ormai consolidate?
Silenzio in edilizia: interviene il CGARS
Gli effetti del silenzio da parte della pubblica amministrazione cambiano a seconda dell’istanza presentata dal privato. In ambito edilizio, la giurisprudenza è intervenuta parecchie volte sul tema individuando 3 diverse tipologie:
- silenzio-inadempimento, che può essere contestato solo mediante ricorso;
- silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo richiesto (es. silenzio dopo 45 giorni dall’istanza di sanatoria semplificata presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia);
- silenzio-rigetto, che equivale al rifiuto sull’istanza (es. il silenzio dopo 60 giorni dall’istanza di sanatoria ordinaria presentata ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia).
Ha risposto alle domande poste in premessa il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 611 del 28 luglio 2025, è intervenuto in merito all’annullamento in autotutela disposto da un Comune siciliano di una concessione edilizia in variante formatasi per silentium, ai sensi dell’art. 2 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie), comma 5, L.R. Sicilia n. 17/1994 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti).
I proprietari avevano presentato istanza in variante, ottenuto i pareri favorevoli della Soprintendenza e del Genio civile, versato gli oneri e depositato perizia giurata, comunicando regolarmente l’inizio e la fine lavori. Trascorsi i termini di legge senza provvedimenti ostativi, avevano ritenuto consolidato il silenzio-assenso. L’amministrazione, però, ha annulltato il titolo tacito eccependo la mancata consegna della “certificazione di ricevimento” prevista dalla norma regionale.
In primo grado, il TAR ha dato ragione al Comune, qualificando l’atto non come annullamento ma come diniego tardivo, ritenendo che l’omissione formale impedisse la formazione del titolo. Quindi il ricorso presso la giustizia di secondo grado siciliana.
La decisione del CGARS
Con la sentenza n. 611/2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano ha, però, ribaltato l’impostazione del TAR, chiarendo che il silenzio-assenso si era validamente formato. I giudici hanno, infatti, sottolineato che la mancata consegna della certificazione di ricevimento da parte del Comune non può pregiudicare chi ha seguito correttamente l’iter previsto dalla legge, presentando l’istanza e depositando tutta la documentazione richiesta. Diversamente, si finirebbe per attribuire all’inerzia dell’amministrazione il potere di bloccare un effetto giuridico che la norma lega invece al semplice decorso del tempo.
Il CGARS ha, quindi, stigmatizzato l’errore del TAR, che aveva motivato richiamando passaggi estranei ad altra causa, dichiarando quindi la nullità parziale della sentenza di primo grado. Ne consegue che il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio al TAR per la valutazione delle restanti questioni.
Quadro normativo di riferimento
Il fulcro della controversia è l’art. 2 della l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17, che disciplina il procedimento regionale per il rilascio delle concessioni edilizie. In particolare:
- il comma 5 prevede che, trascorsi 75 giorni dalla presentazione della domanda senza un diniego espresso, si formi il silenzio-assenso;
- i commi 6 e 7 subordinano l’inizio lavori al versamento degli oneri e alla presentazione della perizia;
- il comma 8 obbliga il Comune a concludere l’istruttoria entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, potendo revocare o annullare il titolo solo in presenza di effettive carenze di legittimità.
La giurisprudenza del CGARS (sent. n. 243/2012) aveva già chiarito che l’omessa certificazione non può paralizzare l’efficacia del titolo tacito. Diversamente, l’orientamento prevalente dei TAR siciliani considerava quella certificazione requisito formale essenziale, posizione ora superata.
Analisi tecnica
La pronuncia contribuisce a fare chiarezza in un panorama giurisprudenziale piuttosto frammentato. Il CGARS ha riaffermato che il silenzio-assenso ha natura sostanziale. Il titolo si perfeziona con il semplice decorso dei termini previsti dalla legge, senza che possano assumere rilievo ostativo omissioni meramente formali del Comune.
In questo modo viene evitato che l’amministrazione, con un comportamento omissivo, possa incidere in maniera arbitraria sulla sorte del procedimento. Ne esce rafforzata la certezza dei rapporti giuridici e la tutela dell’affidamento del privato, che, avendo rispettato l’iter previsto dalla normativa regionale, non può subire conseguenze negative per scelte o ritardi dell’ente.
Resta fermo, naturalmente, che il Comune può esercitare i poteri di autotutela, ma solo nel rispetto dei requisiti stringenti previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.
Conclusioni operative
La sentenza segna un passaggio importante per la pratica edilizia in Sicilia. Viene confermato che il silenzio-assenso si forma anche senza la certificazione comunale di ricevimento, purché l’istanza sia stata protocollata correttamente e accompagnata da tutti gli adempimenti richiesti. Non è quindi consentito all’amministrazione invocare proprie omissioni per negare effetti che la legge collega direttamente al decorso del tempo. L’autotutela resta uno strumento utilizzabile, ma deve essere esercitata con prudenza e motivazioni solide, rispettando le garanzie del procedimento.
Per i tecnici, questa decisione rappresenta un riferimento utile per difendere la validità dei titoli taciti da contestazioni fondate esclusivamente su aspetti formali, favorendo una maggiore certezza e stabilità delle situazioni giuridiche.
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