Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: interviene il MIT
Il MIT (parere n. 3524/2025) chiarisce l’interpretazione dell’art. 5, lett. d), Allegato I.7 del Codice dei contratti: il tetto percentuale riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione.
Il quadro economico di un’opera pubblica è una delle sezioni più delicate della progettazione. Non si tratta solo di suddividere le voci di spesa, ma di rispettare vincoli e percentuali fissati direttamente dal Codice dei contratti pubblici.
Monitoraggio ambientale escluso dal limite del 2%: il parere del MIT
Il tema (certamente rilevante) è stato oggetto di un dubbio interpretativo posto sotto la lente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): In particolare: i costi per il monitoraggio ambientale rientrano nel limite del 2% previsto per le opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sociale?
Per chiarire la questione è intervenuto il Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 3524 del 3 giugno 2025, che fornisce un’interpretazione utile per stazioni appaltanti e professionisti.
Il quesito nasce dall’interpretazione dell’art. 5, lett. d), dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina la struttura del quadro economico dell’opera. La norma elenca due voci distinte:
- “opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale”, con il limite massimo del 2% del costo complessivo dell’opera;
- “costi per il monitoraggio ambientale”, indicati nella stessa lettera.
Il dubbio è se anche il monitoraggio rientrasse in quel tetto percentuale.
Il MIT ha escluso questa interpretazione: il limite del 2% riguarda solo le opere di mitigazione e compensazione, mentre i costi per il monitoraggio ambientale costituiscono una voce autonoma, non soggetta a tale percentuale.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione centrale è l’art. 5 dell’Allegato I.7 al Codice dei contratti, che definisce le voci del quadro economico. La lettera d) stabilisce espressamente:
“opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale”.
L’uso del punto e virgola separa due categorie distinte di spese:
- le opere di mitigazione e compensazione, con tetto quantitativo;
- i costi di monitoraggio ambientale, senza limite percentuale.
Questa impostazione è coerente con la logica del Codice: il monitoraggio ambientale è un’attività tecnica necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni autorizzative e di legge, e non può essere compresso entro un tetto fisso, pena la sua inefficacia.
Analisi tecnica
Dal punto di vista operativo, la distinzione chiarita dal MIT ha un impatto concreto:
- le opere di mitigazione e compensazione (ad esempio barriere antirumore, piantumazioni, sistemi di schermatura visiva, compensazioni sociali) devono rimanere entro il limite del 2% del costo complessivo;
- i monitoraggi ambientali (controlli di qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo, rumore, vibrazioni, ecc.) sono invece finanziabili senza questo vincolo, fermo restando che rientrano comunque nelle somme a disposizione della stazione appaltante.
La scelta del legislatore appare razionale: i costi di monitoraggio non sono facilmente predeterminabili e possono variare sensibilmente a seconda della tipologia e durata dell’opera, delle prescrizioni delle autorità ambientali e delle condizioni del contesto. Legarli a un limite rigido avrebbe potuto creare difficoltà nella corretta esecuzione degli obblighi ambientali.
Conclusioni operative
Il nuovo intervento del Supporto Giuridico del MIT chiarisce in modo netto il dubbio interpretativo che i costi per il monitoraggio ambientale non sono soggetti al limite del 2% previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale e sociale.
Per le stazioni appaltanti questo significa:
- distinguere correttamente, in fase di redazione del quadro economico, tra opere di mitigazione/compensazione (con tetto del 2%) e monitoraggi ambientali (senza tetto);
- programmare le risorse necessarie per i monitoraggi senza vincoli percentuali, ma nel rispetto della congruità e della coerenza con le prescrizioni autorizzative;
- evitare interpretazioni restrittive che potrebbero compromettere il rispetto delle normative ambientali e l’esito positivo delle verifiche.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3524