Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 2008 è stata
pubblicata la
Circolare del Ministero dello sviluppo economico
26 giugno 2008, n. 1418 recante “Zone franche urbane previste
dall'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, commi 561 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Circolare recante i
contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali
delle amministrazioni comunali.”.
La circolare chiarisce le modalità e le tempistiche che i comuni
dovranno utilizzare i Comuni che intendono adottare la normativa,
introdotta dalla Finanziaria 2007 e poi modificata dalla manovra
del 2008, che ha l'obiettivo di contrastare i fenomeni di
esclusione sociale e favorire l'integrazione nel tessuto
socioeconomico delle popolazioni residenti in aree
svantaggiate.
La circolare è suddivisa in quattro parti fondamentali e
precisamente:
- la parte A contenente gli obiettivi e la base normativa delle
ZFU;
- la parte B in cui sono riportati i contenuti e le
caratteristiche delle proposte progettuali;
- la parte C che individua i compiti e gli adempimenti a carico
delle Regioni;
- la parte D in cui sono riportati i compiti e gli adempimenti
del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione.
Le ZFU, sulla base di parametri socioeconomici saranno individuate
dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) su proposta del ministero dello Sviluppo economico, ma
saranno i Comuni che dovranno presentare, entro il 21 luglio o
altra data stabilita dalle singole Regioni, le proposte progettuali
dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti per
l'ammissibilità.
L'introduzione delle Zfu favorirà lo sviluppo di piccole e micro
imprese permettendo, a chi aprirà una nuova attività nell'area, di
usufruire per i primi cinque anni di agevolazioni sia fiscali che
previdenziali consistenti nell’esenzione dall’IRAP, nell’esenzione
dall’ICI e nell’esonero dei versamenti contributivi
previdenziali
In particolare, chi apre una nuova attività economica nelle Zone
franche urbane avrà diritto all'esenzione totale dalle imposte sui
redditi per i primi cinque anni d'imposta, dal sesto al decimo anno
a un'esenzione del 60%, per l'undicesimo e dodicesimo anno del 40%
e del 20% per i successivi due anni.
L'esenzione riguarderà anche l'Irap per i primi cinque periodi
d'imposta, fino al raggiungimento della somma di 300mila euro del
valore della produzione netta per ciascun anno. Anche per l'Ici
l'esenzione è per i primi cinque anni e riguarderà gli immobili
situati nella Zfu di proprietà dell'impresa e utilizzati per
l'esercizio della nuova attività.
Dal punto di vista previdenziale, l'esonero segue gli stessi
criteri delle imposte sui redditi e si applicherà ai contratti a
tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato di durata come
minimo annuale. Inoltre, almeno il 30% dei lavoratori deve
risiedere nel Sistema locale di lavoro in cui è situata la Zfu.
Il processo di approvazione delle Zone franche urbane si articolerà
in vari step. Il primo riguarderà a stretto giro i Comuni che
dovranno elaborare le proprie proposte progettuali provando
l'esistenza dei requisiti di ammissibilità del territorio comunale
e delle Zfu individuate, indicando anche le modalità di
perimetrazione; i progetti dovranno inoltre riportare il calcolo
dell'indice di disagio socioeconomico (Ids), i motivi sottesi
all'individuazione dell'area e le modalità di gestione del
progetto. Per favorire una più agevole preparazione delle proposte
da parte dei Comuni interessati, nell'allegato alla circolare è
individuato il seguente indice-tipo per la redazione delle stesse:
- Elementi di ammissibilità del territorio comunale
- Elementi di ammissibilità dell’area urbana beneficiaria
- Perimetrazione dell’area beneficiaria
- Indice del disagio socioeconomico dell’area beneficiaria
- Motivazione delle proposte progettuali
- Modalità di gestione del progetto
- Integrazione con altri programmi ed iniziative di
riqualificazione e rigenerazione
- Allegati
Il secondo step riguarderà le Regioni, a cui è affidato il compito
di raccolta delle proposte e della loro valutazione in termini sia
di rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e
socioeconomici che di corretta misurazione e quantificazione
dell'Ids. Le Regioni hanno inoltre il compito di trasmettere al
ministero dello Sviluppo economico una relazione tecnica che
raccoglie le proposte di Zone franche urbane di interesse
prioritario e gli esiti degli accertamenti sulle iniziative
comunali.
Nella circolare vine precisato che l’ultimo passaggio si verifica
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera
CIPE n. 5/2008 (pertanto entro il 5 agosto 2008), data entro la
quale il MISE-DPS procederà all'istruttoria, da effettuare in
collaborazione con le regioni, per l'individuazione delle ZFU da
proporre al CIPE per l'ammissione a finanziamento.
© Riproduzione riservata