Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
Il TAR Campania conferma l’onere probatorio in capo al proprietario. L'epoca di realizzazione va provata su dati oggettivi. Occhio a Google Earth
Uno dei temi più delicati dell’attività edilizia è la distinzione tra opere abusive e manufatti che, per ragioni storiche, possono ritenersi legittimi. È il caso degli edifici costruiti prima del 1967, anno in cui la cosiddetta legge ponte (L. n. 765/1967) ha esteso l’obbligo della licenza edilizia a tutto il territorio comunale, superando la disciplina della legge urbanistica del 1942 che limitava l’obbligo ai centri abitati (fatti salvi i regolamenti comunali già esistenti).
In molte controversie, infatti, i proprietari invocano l’anteriorità delle opere per sottrarsi all’ordine di demolizione. Ma chi deve fornire questa prova? E con quali strumenti?
Ante '67 e immobili in area vincolata: quando la demolizione è inevitabile
Su questi aspetti si è soffermato il TAR Campania con la sentenza 5 settembre 2025, n. 6059, in relazione a un ricorso contro un’ordinanza di demolizione, confermando alcuni principi cardine:
- la valutazione unitaria degli interventi edilizi;
- l’onere probatorio in capo al privato;
- la necessità di titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per nuove costruzioni in aree vincolate.
Il caso nasce da un’ordinanza comunale di demolizione che riguardava un fabbricato di circa 45 mq, un muro di recinzione lungo oltre 200 metri, un cancello d’accesso e alcuni manufatti accessori.
Il proprietario sosteneva che l’immobile principale fosse di costruzione risalente e che gli interventi contestati rientrassero, al massimo, tra le manutenzioni straordinarie o comunque fossero soggetti a SCIA.
Secondo la difesa, parte delle opere non avrebbe comportato la creazione di nuovi organismi edilizi, né incremento di carico urbanistico. Il Comune, al contrario, aveva evidenziato la totale assenza di titolo abilitativo e la localizzazione in zona agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, sismici e vulcanici.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della decisione occorre tornare al sistema normativo:
- la legge urbanistica n. 1150/1942 richiedeva la licenza edilizia solo per le costruzioni nei centri abitati.
- la c.d. "legge ponte" n. 765/1967, entrata in vigore il 1° settembre 1967, l’obbligo è stato esteso a tutto il territorio comunale, introducendo un regime generalizzato di controllo preventivo sull’attività edilizia;
- in relazione alle opere edilizie l’attuale d.P.R. n. 380/2001 definisce le categorie di intervento (art. 3), individua i casi in cui è necessario il permesso di costruire (art. 10) e disciplina le sanzioni in caso di opere abusive (art. 27).
- sul piano paesaggistico, il d.lgs. 42/2004 prevede che ogni intervento in area vincolata sia subordinato ad autorizzazione paesaggistica (art. 146), con obbligo di rimessione in pristino in caso di violazioni (art. 167).
È quindi chiaro che il discrimine tra legittimità e abuso, per le opere anteriori al 1967, sta nella possibilità di dimostrarne con certezza l’epoca di costruzione.
Analisi tecnica
Nel giudicare la questione, il TAR Campania ha toccato tre aspetti fondamentali:
- la valutazione complessiva degli interventi;
- la datazione delle opere e l'onere della prova;
- la presenza del vincolo paesaggistico sull'area interessata.
Interventi edilizi: no a vautazioni atomistiche degli abusi
Il primo riguarda la valutazione complessiva degli interventi. Non è ammissibile scomporre il fabbricato, la recinzione e il cancello per derubricarli a manutenzioni o pertinenze. La giurisprudenza, ormai consolidata, impone di guardare al risultato complessivo: se le opere concorrono a formare un nuovo organismo edilizio, il titolo necessario è il permesso di costruire.
Ante ‘67: l'onere della prova a carico del proprietario
Il secondo punto fondamentale della sentenza è quello dell’anteriorità della costruzione al 1967. Il TAR ha ribadito che non spetta all’amministrazione dimostrare la non risalenza del manufatto, ma al proprietario fornire la prova che l’opera era già esistente prima della legge ponte.
Questo perché il principio di “vicinanza della prova” impone a chi vuole beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di titolo edilizio di produrre documentazione oggettiva e attendibile. Non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive o testimonianze di terzi: la giurisprudenza è costante nell’esigere riscontri come aerofotogrammetrie, mappe catastali storiche, rilievi tecnici, ruderi o fondazioni documentati.
Nel caso concreto, le immagini tratte da Google Earth hanno dimostrato che il fabbricato non era presente nel 2017, smentendo l’assunto della ricorrente sulla sua preesistenza. Da qui il rigetto di tutte le doglianze basate sull’anteriorità al 1967.
Vincolo paesaggistico
Infine, il terzo profilo riguarda la presenza di un vincolo paesaggistico. Una volta esclusa la preesistenza, il TAR ha ricondotto gli interventi nell’alveo della nuova costruzione, come definita dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, e quindi subordinata al rilascio del permesso di costruire.
Non solo: trattandosi di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, era necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).
L’assenza di entrambi i titoli ha reso inevitabile l’adozione dell’ordinanza di demolizione. Il TAR ricorda che si tratta di un atto vincolato, che non richiede ulteriori motivazioni di pubblico interesse: la sola mancanza del titolo edilizio in area vincolata è sufficiente a imporre la rimessione in pristino, anche se l’abuso risale a tempo addietro o se il proprietario attuale non è l’autore materiale della violazione.
La decisione del TAR
Alla luce di questi principi, il TAR ha respinto il ricorso ribadendo che:
- le opere in esame vanno qualificate come nuova costruzione, prive del necessario permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
- la preesistenza dell'immobile al 1967 non è stata dimostrata, rendendo necessario il possesso dei titoli edilizi;
- il conseguente ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è un atto vincolato: non necessita di ulteriori motivazioni di pubblico interesse, essendo sufficiente la constatazione dell’abuso.
In questo modo, la sentenza ribadisce tre punti fermi per chi opera nel settore: la necessità di valutare le opere nel loro insieme, l’onere probatorio sempre in capo al proprietario che invochi l’anteriorità al 1967 e l’assoluta inderogabilità dei vincoli paesaggistici, che rendono inevitabile la rimessione in pristino in mancanza di autorizzazione.
Documenti Allegati
Sentenza