Impianti agrivoltaici e termini procedimento VIA: interviene il Consiglio di Stato
Nessuna deroga o giustificazione per le amministrazioni: i termini VIA restano perentori anche per i progetti PNIEC di minore potenza
Quali sono i tempi massimi che le amministrazioni devono rispettare nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA)? Il criterio di priorità introdotto per i progetti di maggiore potenza può sospendere i termini per quelli più piccoli? E, soprattutto, cosa accade se l’Amministrazione non conclude nei tempi previsti un procedimento avviato su richiesta di un operatore del settore delle rinnovabili?
Agrivoltaico e VIA: no al silenzio inerzia dell'Amministrazione
A questi interrogativi ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 luglio 2025, n. 6616, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato a fronte dell’inerzia delle amministrazioni competenti rispetto a una domanda di VIA per un impianto agrivoltaico di media potenza.
Una società aveva presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con relative opere di connessione alla rete. Trascorsi oltre due anni senza alcun provvedimento espresso, è stata avviata un’azione avverso il silenzio delle amministrazioni competenti. Il TAR aveva respinto il ricorso, sostenendo che l’art. 8 del Codice dell’Ambiente, nel privilegiare i progetti di maggiore potenza, avesse determinato una sorta di sospensione dei termini per i progetti minori.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, “il criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini prevista dall’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza”.
Una tesi non condivisa dal Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza del TAR. Vediamone le motivazioni.
Il quadro normativo
Il punto di riferimento resta l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che recita: “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”. La norma, rafforzata dall’art. 3-bis, comma 3, stabilisce che le disposizioni del Codice dell’ambiente possono essere derogate solo da leggi espresse, escludendo l’abrogazione tacita per incompatibilità.
Con il d.l. n. 153/2024, convertito in l. n. 191/2024, è stato poi introdotto l’art. 8, comma 1-ter, che ha chiarito come “la disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.
Secondo il Consiglio di Stato, questa precisazione ha carattere interpretativo e non innovativo: conferma che i termini restano perentori per tutti i progetti, PNIEC inclusi.
La sentenza del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha ribaltato l’impostazione del TAR, chiarendo che non esiste alcuna sospensione dei termini per i progetti di minore potenza. La Sezione ha osservato che “l’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, comma 1-ter, cod. ambiente anche ai progetti attuativi del PNIEC non vale a rendere implicitamente ordinatorio un termine espressamente definito dalla legge come perentorio”.
Il Collegio ha sottolineato che il criterio della maggiore potenza, così come formulato ratione temporis, era un “concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento”. Una diversa interpretazione, che consentisse procedimenti privi di tempi certi per alcuni progetti, avrebbe sollevato “seri dubbi di compatibilità sia con il principio europeo di buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) sia con il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.)”.
Nemmeno le difficoltà organizzative degli uffici possono giustificare l’inerzia, tanto più che il PNRR ha dato risorse e disposizioni per implementare l'organizzazione delle strutture coinvolte nella realizzazione degli investimenti: “si tratta di una argomentazione inconferente, in quanto relativa all’organizzazione interna dell’amministrazione e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del ritardo e ha ordinato all’amministrazione di concludere entro trenta giorni il procedimento, adottando un provvedimento espresso.
Conclusioni
Con la riforma della sentenza si conferma così che:
- i termini di conclusione dei procedimenti VIA sono perentori e valgono per tutti i progetti, PNIEC compresi;
- i criteri di priorità hanno valore solo interno e organizzativo, senza alcun effetto sospensivo;
- l’amministrazione non può addurre la propria carenza di risorse per giustificare ritardi;
- il mancato rispetto dei termini comporta responsabilità disciplinari e contabili, oltre a possibili risarcimenti.
Per i tecnici e le imprese delle rinnovabili, questo significa poter contare su tempi certi, condizione essenziale per programmare investimenti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.
Documenti Allegati
Sentenza