Direttiva Green: in vigore il nuovo Regolamento UE per il trasferimento dei dati energetici degli edifici

Il provvedimento nella GUUE: dal 2027 gli Stati membri dovranno trasmettere annualmente i dati sugli APE, le ispezioni e i passaporti di ristrutturazione all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE

di Redazione tecnica - 16/09/2025

La Direttiva (UE) 2024/1275, nota come “EPBD IV” o “Direttiva Green”, sarà pienamente operativa a fine maggio 2026, prevedendo un insieme di obblighi che ridisegnano la governance della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio europeo.

Tra le principali novità figurano:

  • l’introduzione di standard minimi di prestazione energetica (art. 9 e allegato III);
  • la progressiva eliminazione degli edifici meno efficienti;
  • la possibilità di monitorare i progressi verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione;
  • la creazione di banche dati nazionali sugli attestati di prestazione energetica (APE), ispezioni e passaporti di ristrutturazione (art. 22, par. 1, Direttiva 2024/1275);
  • l’obbligo per gli Stati membri di trasferire tali dati all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE almeno una volta l’anno (art. 22, par. 5).

Comunicazione dati energetici edifici: il Regolamento UE

In questo quadro si inserisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 del 30 giugno 2025, che, ai sensi dell’art. 22, par. 6 della Direttiva Green, stabilisce i modelli comuni e le specifiche tecniche per garantire un flusso strutturato e comparabile di informazioni.

Dal punto di vista operativo:

  • entro maggio 2026 gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/1275 e adeguare i regimi di certificazione;
  • entro marzo 2027 dovranno inviare i primi dati all’Osservatorio europeo (art. 3);
  • i professionisti dovranno familiarizzare con i nuovi indicatori richiesti negli APE e nei passaporti di ristrutturazione (artt. 5 e 7), che diventeranno parte integrante della documentazione tecnica.

L’obiettivo è passare da una logica di semplice adempimento formale a un sistema di monitoraggio dinamico, comparabile e trasparente, in cui ogni APE e ogni passaporto di ristrutturazione contribuiscono alla mappa europea della transizione energetica in edilizia.

Struttura del Regolamento (UE) 2025/1328

Il provvedimento si compone di 9 articoli e 2 allegati:

  • Articolo 1 – Oggetto
  • Articolo 2 – Definizioni
  • Articolo 3 – Calendario e procedura di trasferimento delle informazioni
  • Articolo 4 – Portata e livello di aggregazione dei dati
  • Articolo 5 – Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale
  • Articolo 6 – Informazioni desunte dai rapporti di ispezione degli impianti termici
  • Articolo 7 – Informazioni desunte dai passaporti di ristrutturazione
  • Articolo 8 – Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza
  • Articolo 9 – Entrata in vigore

Completano il regolamento due allegati:

  • Allegato I con i modelli e le tabelle standard per la trasmissione dei dati;
  • Allegato II con le formule per il calcolo di totali, medie e indicatori di prestazione.

Informazioni da trasmettere

Le aree di informazione obbligatorie, elencate negli artt. 5–8 del Regolamento, sono quattro:

  1. Attestati di prestazione energetica (art. 5)
    • numero di APE rilasciati, superficie coperta, consumi energetici medi e cumulativi, emissioni di gas climalteranti, produzione da fonti rinnovabili, indicatori di predisposizione alla reattività e distribuzione del calore.
  2. Ispezioni degli impianti termici (art. 6)
    • numero e tipologia di ispezioni effettuate su riscaldamento, ventilazione e condizionamento, con dettaglio per fonte energetica.
  3. Passaporti di ristrutturazione (art. 7)
    • numero di passaporti emessi, prestazioni attuali e stimate dopo gli interventi, risparmi energetici ed economici, riduzioni delle emissioni, costi medi degli investimenti.
  4. Indicatore di predisposizione all’intelligenza (art. 8)
    • edifici certificati con il relativo punteggio medio e sottopunteggi su efficienza, comfort degli occupanti e risposta ai segnali di rete.

Calendario e procedure di trasferimento dati

L’art. 3 del Regolamento stabilisce che:

  • i primi dati dovranno essere trasmessi entro il 15 marzo 2027, con riferimento al periodo 29 maggio – 31 dicembre 2026;
  • successivamente, il trasferimento dovrà avvenire almeno una volta all’anno;
  • la trasmissione sarà effettuata attraverso la piattaforma online della Commissione istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’energia e del clima.

Le informazioni, come previsto dall’art. 4, saranno fornite in forma aggregata a livello nazionale e dovranno essere previamente anonimizzate, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

  • assicurare aggiornamenti periodici sulle revisioni dei regimi APE (Allegato I).

Impatti per professionisti e amministrazioni

Per i tecnici, l’art. 5 conferma che gli APE assumono un ruolo centrale non solo nella certificazione del singolo edificio ma anche come elemento di monitoraggio collettivo.

I dati relativi a consumi, emissioni e produzione rinnovabile confluiranno in un archivio europeo in grado di indirizzare politiche e incentivi.

Le amministrazioni, invece, dovranno adeguare le proprie banche dati affinché siano coerenti con i modelli standard europei (artt. 3 e 4). Ciò implica:

  • uniformare le classificazioni nazionali delle classi energetiche;
  • garantire l’interoperabilità digitale dei sistemi informativi;
  • assicurare aggiornamenti periodici sulle revisioni dei regimi APE (Allegato I).
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