Direttiva Green: in vigore il nuovo Regolamento UE per il trasferimento dei dati energetici degli edifici
Il provvedimento nella GUUE: dal 2027 gli Stati membri dovranno trasmettere annualmente i dati sugli APE, le ispezioni e i passaporti di ristrutturazione all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE
La Direttiva (UE) 2024/1275, nota come “EPBD IV” o “Direttiva Green”, sarà pienamente operativa a fine maggio 2026, prevedendo un insieme di obblighi che ridisegnano la governance della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio europeo.
Tra le principali novità figurano:
- l’introduzione di standard minimi di prestazione energetica (art. 9 e allegato III);
- la progressiva eliminazione degli edifici meno efficienti;
- la possibilità di monitorare i progressi verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione;
- la creazione di banche dati nazionali sugli attestati di prestazione energetica (APE), ispezioni e passaporti di ristrutturazione (art. 22, par. 1, Direttiva 2024/1275);
- l’obbligo per gli Stati membri di trasferire tali dati all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE almeno una volta l’anno (art. 22, par. 5).
Comunicazione dati energetici edifici: il Regolamento UE
In questo quadro si inserisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 del 30 giugno 2025, che, ai sensi dell’art. 22, par. 6 della Direttiva Green, stabilisce i modelli comuni e le specifiche tecniche per garantire un flusso strutturato e comparabile di informazioni.
Dal punto di vista operativo:
- entro maggio 2026 gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/1275 e adeguare i regimi di certificazione;
- entro marzo 2027 dovranno inviare i primi dati all’Osservatorio europeo (art. 3);
- i professionisti dovranno familiarizzare con i nuovi indicatori richiesti negli APE e nei passaporti di ristrutturazione (artt. 5 e 7), che diventeranno parte integrante della documentazione tecnica.
L’obiettivo è passare da una logica di semplice adempimento formale a un sistema di monitoraggio dinamico, comparabile e trasparente, in cui ogni APE e ogni passaporto di ristrutturazione contribuiscono alla mappa europea della transizione energetica in edilizia.
Struttura del Regolamento (UE) 2025/1328
Il provvedimento si compone di 9 articoli e 2 allegati:
- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Calendario e procedura di trasferimento delle informazioni
- Articolo 4 – Portata e livello di aggregazione dei dati
- Articolo 5 – Informazioni desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale
- Articolo 6 – Informazioni desunte dai rapporti di ispezione degli impianti termici
- Articolo 7 – Informazioni desunte dai passaporti di ristrutturazione
- Articolo 8 – Informazioni desunte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza
- Articolo 9 – Entrata in vigore
Completano il regolamento due allegati:
- Allegato I con i modelli e le tabelle standard per la trasmissione dei dati;
- Allegato II con le formule per il calcolo di totali, medie e indicatori di prestazione.
Informazioni da trasmettere
Le aree di informazione obbligatorie, elencate negli artt. 5–8 del Regolamento, sono quattro:
- Attestati di prestazione energetica (art. 5)
- numero di APE rilasciati, superficie coperta, consumi energetici medi e cumulativi, emissioni di gas climalteranti, produzione da fonti rinnovabili, indicatori di predisposizione alla reattività e distribuzione del calore.
- Ispezioni degli impianti termici (art. 6)
- numero e tipologia di ispezioni effettuate su riscaldamento, ventilazione e condizionamento, con dettaglio per fonte energetica.
- Passaporti di ristrutturazione (art. 7)
- numero di passaporti emessi, prestazioni attuali e stimate dopo gli interventi, risparmi energetici ed economici, riduzioni delle emissioni, costi medi degli investimenti.
- Indicatore di predisposizione all’intelligenza (art.
8)
- edifici certificati con il relativo punteggio medio e sottopunteggi su efficienza, comfort degli occupanti e risposta ai segnali di rete.
Calendario e procedure di trasferimento dati
L’art. 3 del Regolamento stabilisce che:
- i primi dati dovranno essere trasmessi entro il 15 marzo 2027, con riferimento al periodo 29 maggio – 31 dicembre 2026;
- successivamente, il trasferimento dovrà avvenire almeno una volta all’anno;
- la trasmissione sarà effettuata attraverso la piattaforma online della Commissione istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’energia e del clima.
Le informazioni, come previsto dall’art. 4, saranno fornite in forma aggregata a livello nazionale e dovranno essere previamente anonimizzate, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- assicurare aggiornamenti periodici sulle revisioni dei regimi APE (Allegato I).
Impatti per professionisti e amministrazioni
Per i tecnici, l’art. 5 conferma che gli APE assumono un ruolo centrale non solo nella certificazione del singolo edificio ma anche come elemento di monitoraggio collettivo.
I dati relativi a consumi, emissioni e produzione rinnovabile confluiranno in un archivio europeo in grado di indirizzare politiche e incentivi.
Le amministrazioni, invece, dovranno adeguare le proprie banche dati affinché siano coerenti con i modelli standard europei (artt. 3 e 4). Ciò implica:
- uniformare le classificazioni nazionali delle classi energetiche;
- garantire l’interoperabilità digitale dei sistemi informativi;
- assicurare aggiornamenti periodici sulle revisioni dei regimi APE (Allegato I).
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