VIA per impianti agrivoltaici: il Consiglio di Stato su silenzio inadempimento e ordine di priorità
La sentenza n. 6503/2025 chiarisce come si applica l’obbligo di provvedere con la “doppia velocità” introdotta dal d.l. 153/2024, legata alla potenza dell'impianto
Quali effetti produce l’inerzia dell’amministrazione sulle istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti agrivoltaici che non rientrano tra i progetti prioritari? I termini fissati dall’art. 25 del Codice dell’Ambiente mantengono efficacia anche dopo l’introduzione delle quote di priorità del d.l. 153/2024? E, soprattutto, un ricorso per silenzio inadempimento può trasformarsi in un “salta fila” rispetto ai progetti strategici legati al PNRR o al Fondo complementare?
Sono questi i quesiti al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 22 luglio 2025, n. 6503, che fissa un principio destinato a incidere profondamente sulla gestione dei procedimenti VIA e sullo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili.
Silenzio inadempimento su procedura VIA: la priorità nei progetti agrivoltaici
Il ricorso nasce dalla mancata conclusione, entro i termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente, di un procedimento di VIA statale relativo a un impianto agrivoltaico con potenza inferiore a 50 MW.
Dopo la presentazione dell’istanza e l’avvio delle prime fasi istruttorie (pubblicazione e consultazione), il procedimento si era sostanzialmente arenato. Il proponente aveva quindi adito il T.A.R., che aveva riconosciuto l’esistenza del silenzio inadempimento e ordinato all’Amministrazione di provvedere.
Quest’ultima aveva impugnato la decisione, sostenendo che la riforma introdotta dal d.l. 153/2024 – che ha stabilito un ordine di priorità tra i progetti PNIEC – comportasse una sostanziale sospensione per i progetti non prioritari. In altre parole, l’argomento difensivo era che i procedimenti relativi a impianti sotto soglia non dovessero essere trattati fino a quando non fossero stati esauriti quelli prioritari, rientranti nella corsia preferenziale.
Il Consiglio di Stato, investito della questione, è stato quindi chiamato a stabilire se:
- l’introduzione del meccanismo delle quote (3/5 per i prioritari e 2/5 per i non prioritari) potesse giustificare l’inerzia dell’amministrazione;
- al contrario, i termini fissati dall’art. 25 continuassero a valere anche per i progetti non prioritari.
Il nuovo ordine di priorità
Per comprendere la portata della decisione occorre partire dal quadro normativo. Il d.l. n. 153/2024 ha modificato in profondità l’art. 8 del d.lgs. 152/2006.
- il comma 1 ha demandato a un decreto interministeriale la definizione delle categorie di progetti prioritari.
- il comma 1-bis ha introdotto soglie provvisorie, stabilendo che sono considerati prioritari, tra gli altri, gli impianti agrivoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW.
- il comma 1-ter ha disegnato il sistema a “quote”: fino a tre quinti dei procedimenti devono riguardare progetti prioritari, mentre almeno due quinti devono riguardare i non prioritari, da trattare in ordine cronologico. Per i progetti finanziati dal PNRR o dal Fondo complementare, resta un regime accelerato che non può essere pregiudicato.
Il legislatore ha così superato il precedente criterio, basato genericamente sul “maggior valore di potenza”, definendo in maniera più precisa la priorità dei progetti PNIEC e legandola a soglie dimensionali chiare.
I termini della procedura VIA e il silenzio inadempimento
Accanto a questo impianto, resta vigente l’art. 25 del Codice dell’ambiente. La norma fissa termini precisi: 130 giorni per lo schema della Commissione PNRR-PNIEC, 30 giorni per l’adozione del decreto ministeriale, con ulteriori 20 giorni per il concerto del Ministero della cultura.
Si tratta di termini che la giurisprudenza qualifica come “perentori sui generis”: non comportano l’accoglimento tacito della domanda, ma fondano il diritto del proponente a reagire contro l’inerzia, mediante ricorso ex art. 31 c.p.a., richiesta di potere sostitutivo, rimborso dei diritti di istruttoria e persino azione per danno da ritardo.
È proprio questo il nodo centrale affrontato dal Consiglio di Stato: l’introduzione delle quote non sterilizza l’efficacia di questi termini, né consente di lasciare inevasi i progetti non prioritari.
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’Amministrazione conserva l’obbligo di provvedere anche sui progetti non prioritari, pena la violazione della ratio di accelerazione della transizione energetica perseguita dal legislatore. L’inerzia non può diventare un “regime senza conseguenze giuridiche”.
Al tempo stesso, la decisione valorizza l’assetto organizzativo introdotto dal comma 1-ter: il ricorso per silenzio non può tradursi in un sorpasso dei progetti prioritari.
Per questo, pur respingendo l’appello dell’Amministrazione e confermando la condanna a provvedere, il Consiglio di Stato ha modulato l’effetto conformativo: l’amministrazione dovrà concludere il procedimento entro 90 giorni, ma nel rispetto della quota riservata ai progetti non prioritari (almeno due quinti), anche attraverso l’eventuale convocazione di sedute straordinarie.
Un equilibrio che tiene insieme due esigenze:
- da un lato, l’effettività della tutela giurisdizionale contro il silenzio;
- dall’altro, la coerenza con le priorità di politica energetica definite dal legislatore.
Una decisione destinata a fare scuola, perché stabilisce un principio chiaro: l’ordine di priorità non è un alibi per l’inerzia amministrativa. La transizione energetica richiede sì canali accelerati per i progetti più strategici, ma senza che gli altri vengano relegati a un limbo procedimentale.
Conseguenze pratiche per gli impianti agrivoltaici
La sentenza assume rilievo diretto per gli operatori che sviluppano progetti agrivoltaici:
- nessuna istanza può essere lasciata inevasa, anche se non prioritaria;
- i progetti sotto i 50 MW devono essere trattati nella quota loro riservata e in ordine cronologico;
- i termini dell’art. 25 restano azionabili, consentendo di attivare potere sostitutivo, rimborso dei diritti di istruttoria e risarcimento del danno;
- il ricorso per silenzio inadempimento porta a una condanna a provvedere, ma senza alterare la corsia preferenziale dei progetti strategici.
Dal punto di vista progettuale, questo significa che le soglie di potenza diventano un elemento fondamentale nella pianificazione: progetti ≥ 50 MW entrano nella corsia accelerata, quelli sotto soglia devono invece misurarsi con tempi più lunghi, ma pur sempre certi e tutelati.
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