Conto Termico 3.0: destinatari e interventi ammessi ai privati nel residenziale

Dal nuovo schema di decreto regole più chiare per PA, terzo settore e privati: nel residenziale focus solo sugli impianti a fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 19/09/2025

Arrivati nell’ultima parte del 2025, si comincia a fare i conti sulle possibilità che nel 2026 saranno a disposizione per incentivare gli interventi di riqualificazione delle case degli italiani. La fine certificata del superbonus e la progressiva riduzione dei principali incentivi fiscali (bonus casa, ecobonus e sismabonus) impongono nuove strategie per massimizzare le risorse disponibili.

Riqualificazione e detrazioni fiscali

Ristrutturare o riqualificare un appartamento non significa soltanto avere una buona idea progettuale. Serve un equilibrio continuo tra due fattori che si condizionano a vicenda:

  • i limiti imposti dalla normativa, che definiscono ciò che è possibile fare e ciò che rimane fuori dal perimetro di legge;
  • le possibilità economiche del committente, perché il portafogli non è infinito e le scelte progettuali devono confrontarsi con vincoli di spesa concreti.

In mezzo c’è il progettista, chiamato a un ruolo tutt’altro che banale: non solo tradurre i desideri del cliente in soluzioni tecniche, ma anche saper leggere le norme, interpretarle correttamente e modellare il progetto entro margini economici sostenibili.

In questo contesto hanno da sempre giocato un ruolo fondamentale le detrazioni fiscali. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 la situazione cambierà notevolmente perché le aliquote si ridurranno al 30% per tutti gli immobili, con un aumento al 36% per gli interventi realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il nuovo limite massimo detraibile

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024) ha introdotto l’art. 16-ter nel TUIR (d.P.R. n. 917/1986), prevedendo un riordino delle detrazioni per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Per questi contribuenti l’ammontare massimo ammesso a detrazione si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente variabile in funzione del numero di figli a carico, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati.

  • Importo base: 14.000 euro se il reddito è tra 75.000 e 100.000 euro; 8.000 euro se il reddito è superiore a 100.000 euro.
  • Coefficiente: da 0,50 (nessun figlio) fino a 1 (più di due figli o presenza di un figlio con disabilità).

Un esempio chiarisce meglio: una famiglia con reddito complessivo tra 75.000 e 100.000 euro e due figli a carico potrà portare in detrazione un massimo di 11.900 euro (14.000 x 0,85). Se consideriamo un intervento da 50.000 euro con detrazione del 36%, l’importo effettivo sarà pari a 4.284 euro in dieci anni: poco più dell’8% della spesa sostenuta. Un beneficio troppo limitato per sostenere un vero piano di riqualificazione.

Il Conto Termico 3.0

Proprio per colmare questo vuoto, il settore guarda con attenzione al nuovo Conto Termico 3.0, il cui schema di decreto è stato approvato con intesa in Conferenza Unificata n. 115/CU del 5 agosto 2025. A differenza delle detrazioni fiscali, il Conto Termico è un incentivo diretto in conto capitale: il contributo non si recupera in dichiarazione dei redditi, ma viene erogato direttamente dal GSE al soggetto beneficiario.

Il decreto aggiorna la disciplina per:

  • interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica;
  • interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

La platea dei beneficiari viene distinta in:

  • pubbliche amministrazioni (con copertura fino al 100% per i comuni fino a 15.000 abitanti);
  • soggetti privati;
  • enti del terzo settore (assimilati alle PA se non svolgono attività economiche).

Per i privati lo schema distingue due situazioni:

  • settore terziario (uffici, negozi, alberghi): accesso sia agli interventi di efficienza energetica che alla produzione di energia termica da FER;
  • settore residenziale: accesso limitato ai soli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Gli interventi ammessi nel residenziale

Nel comparto abitativo i privati possono accedere al Conto Termico 3.0 per edifici o unità immobiliari del gruppo catastale A (escluse A/8, A/9 e A/10), purché dotati di impianto di climatizzazione. Sono ammessi interventi di piccole dimensioni che riguardano:

  • Pompe di calore: sostituzione di impianti esistenti con sistemi elettrici o a gas (anche geotermici, aerotermici o idrotermici), con possibilità di produzione combinata di acqua calda sanitaria.
  • Sistemi ibridi: sostituzione con sistemi “factory made” o bivalenti a pompa di calore integrati con caldaia a condensazione.
  • Biomassa: generatori a biomassa (caldaie, stufe) con estensione anche a serre e fabbricati rurali, nonché connessioni a reti di teleriscaldamento.
  • Solare termico: impianti solari per acqua calda sanitaria o climatizzazione estiva/invernale con solar cooling.
  • Microcogeneratori a FER: sostituzione di impianti esistenti con sistemi alimentati da fonti rinnovabili.
  • Allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti: riconosciute come tali dall’ARERA.

In sintesi, il Conto Termico 3.0 non copre per i privati residenziali gli interventi sull’involucro edilizio (infissi, cappotto, schermature solari), ma si concentra sulla sostituzione o installazione di impianti ad alta efficienza.

Le spese ammissibili

L’art. 9 del decreto definisce le spese considerate ai fini dell’incentivo, comprensive di IVA se costituisce costo. Oltre alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, rientrano anche le opere idrauliche e murarie indispensabili, gli interventi sulla rete di distribuzione e i sistemi di controllo e contabilizzazione del calore.

Sono incluse le spese per lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti, l’allaccio alla rete elettrica per i sistemi cogenerativi e le opere necessarie per la connessione a reti di teleriscaldamento. Una voce importante riguarda infine le prestazioni professionali, comprese diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica richiesti.

Erogazione e durata dell’incentivo

L’art. 11 disciplina l’entità e le modalità di erogazione. In generale il contributo non può superare il 65% delle spese sostenute. Tuttavia, per gli interventi nei comuni fino a 15.000 abitanti e su edifici pubblici adibiti a scuole, ospedali o strutture socio-sanitarie, la copertura può arrivare fino al 100%.

L’incentivo viene erogato tramite rate annuali costanti la cui durata varia in funzione della tipologia di intervento. Per interventi come isolamento termico, sostituzione infissi, schermature solari, NZEB, illuminazione e building automation la durata è fissata in 5 anni; per altri casi valgono le specifiche degli allegati tecnici. Per i privati che accedono tramite ESCo, l’erogazione è in un’unica rata se l’incentivo complessivo non supera 15.000 euro.

Conclusioni

Il Conto Termico 3.0 arriva in un momento cruciale per il settore delle costruzioni. Con la fine del superbonus e la drastica riduzione delle detrazioni fiscali ordinarie, oggi il comparto non dispone di alcuno strumento realmente incisivo in grado di sostenere la domanda di interventi di riqualificazione.

Il nuovo decreto rappresenta senza dubbio un passo avanti, perché aggiorna le regole e amplia la platea dei beneficiari. Ma non basta: serve che il provvedimento venga reso operativo in tempi rapidi e con procedure semplici. Ogni ritardo rischia infatti di avere effetti immediati sul mercato, in particolare sull’occupazione del settore edilizio, che dal 2026 potrebbe conoscere un nuovo rallentamento se non saranno garantite misure efficaci e stabili.

Per progettisti e committenti, la sfida è quindi duplice: conoscere a fondo le opportunità offerte dal Conto Termico 3.0 e saperle sfruttare subito, senza attendere ulteriori proroghe o correttivi. Per il legislatore la priorità deve essere netta: garantire al comparto edilizio una prospettiva chiara e stabile. Senza strumenti di incentivo adeguati, la transizione energetica resterà un obiettivo astratto e saranno le imprese a subirne le conseguenze più pesanti.

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