Impianti agrivoltaici: no a limiti regionali astratti
Consiglio di Stato: illegittima la delibera che fissa un tetto del 50% alle autorizzazioni provinciali per le FER
Fino a che punto le Regioni possono incidere sul bilanciamento tra energia rinnovabile e tutela del paesaggio? È legittimo fissare un tetto percentuale alle autorizzazioni in una singola provincia? E cosa succede se il diniego di VIA si fonda esclusivamente su questi criteri generali?
Impianti agrivoltaici: il no del Consiglio di Stato a limiti astratti sull'installazione
Questi interrogativi, tutt’altro che teorici, sono stati affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza 21 luglio 2025, n. 6434, in relazione a un progetto agrivoltaico respinto da un’Amministrazione regionale proprio sulla base di una delibera che introduceva limiti astratti e percentuali provinciali, legate a vincoli paesaggistici e archeologici.
Nel caso in esame, la società titolare del progetto aveva presentato un’istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e una richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
Nelle more, la Regione Lazio aveva approvato la delibera n. 171/2023, contenente “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”, tra cui:
- priorità per progetti in aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021;
- priorità per impianti legati al PNRR e alla programmazione unitaria 2021–2027;
- un tetto massimo del 50% per la potenza autorizzabile in ciascuna provincia, calcolata rispetto al totale regionale.
Sulla base di tale delibera, la Regione aveva rigettato la richiesta della società, motivando con l’esigenza di un “riequilibrio territoriale”.
Ne era scaturito il ricorso che il TAR aveva però dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che la delibera non fosse immediatamente lesiva e che l’interesse ad agire sarebbe sorto solo con gli atti applicativi.
Il contesto normativo
Per comprendere le ragioni del contrasto tra Regione e società ricorrente è utile richiamare il quadro normativo sulla disciplina sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi quelli agrivoltaici, che comprende:
- il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che all’art. 27-bis regola il procedimento di autorizzazione unica (PAUR);
- il d.lgs. n. 387/2003, che ha introdotto le prime norme organiche sulle rinnovabili;
- il d.lgs. n. 199/2021 (attuativo della direttiva RED II), che individua le aree idonee e definisce criteri uniformi per la diffusione delle FER;
- le Linee guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010, vincolanti in tutto il territorio italiano.
A completare il quadro, la Corte costituzionale ha ribadito (sentenze nn. 106/2020, 286/2019) che le Regioni possono individuare solo in concreto aree non idonee, con adeguata istruttoria, senza imporre limiti generali e astratti che ostacolino la diffusione delle rinnovabili.
La decisione del Consiglio di Stato
Sulla base di questo impianto normativo, Palazzo Spada ha accolto l’appello. Preliminarmente, i giudici hanno chiarito che il ricorso non poteva considerarsi irricevibile: la lesione per l’operatore economico si era infatti concretizzata solo con il provvedimento di diniego della VIA, e non già con la mera adozione della delibera regionale.
Entrando nel merito, la Sezione ha dichiarato illegittima la delibera n. 171/2023 della Regione Lazio da cui era scaturito il diniego, che introduceva un tetto del 50% alla potenza autorizzabile in ciascuna provincia. Secondo i giudici, la Regione aveva ecceduto le proprie competenze, ponendo vincoli astratti e generali non previsti dal legislatore statale.
In particolare, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per ribadire che: “Le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea” (Corte cost. n. 286/2019).
Da ciò consegue che anche il provvedimento di rigetto adottato dalla Regione – fondato unicamente sul rinvio alla delibera – è stato ritenuto illegittimo e annullato.
Allo stesso tempo, la Sezione ha precisato che il favor legislativo per le rinnovabili non implica una prevalenza assoluta sugli altri interessi, chiarendo che “Non si può riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Spetta all’amministrazione, nel procedimento autorizzativo, valutare caso per caso e operare un equilibrato bilanciamento degli interessi”.
Conclusioni
L’appello è stato quindi accolto, con annullamento sia del provvedimento di rigetto della VIA che della delibera della Regione a cui faceva riferimento.
La sentenza offre indicazioni chiare per operatori e amministrazioni:
- le Regioni non possono introdurre limiti percentuali generali o moratorie astratte;
- i dinieghi motivati solo per rinvio a criteri generali regionali sono illegittimi;
- resta fermo il bilanciamento tra interessi energetici e tutela paesaggistica, ma deve avvenire all’interno del procedimento autorizzativo e con adeguata motivazione;
- gli operatori possono impugnare atti di diniego che si basino esclusivamente su delibere.
Documenti Allegati
Sentenza