DETRAZIONE DEL 36% ANCHE PER PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

17/07/2008

Ai fini della detrazione IRPEF del 36 per cento, prevista dall'art. 1 legge 449/1997, è irrilevante che il pagamento sia stato corrisposto al termine di una controversia giudiziaria se si riferisce, comunque, a lavori di ristrutturazione, di per sé agevolabili e la somma sulla quale è possibile calcolare la detrazione sarà unicamente quella corrisposta all'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, al netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non pertinente.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 300/E dello scorso 15 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 449/1997 ed in particolare ha risposto all'interpello di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per le spese pagate a seguito del procedimento giudiziario, considerato che i pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse dall'impresa edile sono stati eseguiti mediante bonifico postale on-line, indicando, come causale, la dicitura "estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …".

L'Agenzia ha ricordato, innanzitutto, gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione IRPEF, per un importo pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un tetto massimo di euro 48.000, ed in particolare:
  1. trasmettere al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio dei lavori e mediante raccomandata, comunicazione redatta su apposito modulo con indicazione della data in cui avranno inizio i lavori;
  2. comunicare preventivamente all'ASL territorialmente competente la data di inizio lavori;
  3. conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero;
  4. provvedere al pagamento mediante bonifico, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In relazione a quest'ultima formalità, l'Agenzia ha ricordato la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E, in cui ha chiarito che il pagamento deve essere effettuato in modo da poter mettere "…nelle condizioni di verificare il sostenimento delle spese per cui si chiede di ottenere la detrazione.".

L'amministratore del condominio che ha presentato l'istanza di interpello ha allegato, tra le altre cose, l'attestazione dell'avvenuto bonifico operato dal condominio, a favore della ditta esecutrice dei lavori, con causale "II rata - acconto su estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …", senza però l'indicazione del codice fiscale ovvero della partita IVA dei due soggetti.

L'Agenzia ha ricordato che con la circolare n. 24 del 10 giugno 2004 è stato assimilato il bonifico bancario a quello postale. Nel caso esaminato, l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico è colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso e, quindi, non vengono meno le necessarie garanzie circa l'effettuazione del pagamento stesso, né è pregiudicata l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. È, infine, irrilevante che l'importo è stato corrisposto soltanto al termine di una controversia giudiziaria in quanto, comunque, si riferisce a lavori di ristrutturazione, di per sé agevolabili; la somma sulla quale è possibile calcolare la detrazione sarà unicamente quella corrisposta all'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, al netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non pertinente.




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