Ai fini della detrazione IRPEF del 36 per cento, prevista dall'art.
1 legge 449/1997, è irrilevante che il pagamento sia stato
corrisposto al termine di una controversia giudiziaria se si
riferisce, comunque, a lavori di ristrutturazione, di per sé
agevolabili e la somma sulla quale è possibile calcolare la
detrazione sarà unicamente quella corrisposta all'impresa
appaltatrice per i lavori eseguiti, al netto degli oneri
giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non
pertinente.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 300/E dello
scorso 15 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è
intervenuta in merito all'agevolazione prevista dall'art. 1 della
legge 449/1997 ed in particolare ha risposto all'interpello di un
contribuente che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità
di usufruire dell'agevolazione anche per le spese pagate a seguito
del procedimento giudiziario, considerato che i pagamenti
effettuati a saldo delle fatture emesse dall'impresa edile sono
stati eseguiti mediante bonifico postale on-line, indicando, come
causale, la dicitura "estinzione debito secondo la sentenza del
Tribunale di …".
L'Agenzia ha ricordato, innanzitutto, gli adempimenti per i
contribuenti che intendono avvalersi della detrazione IRPEF, per un
importo pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste
a carico, fino ad un tetto massimo di euro 48.000, ed in
particolare:
- trasmettere al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio
dei lavori e mediante raccomandata, comunicazione redatta su
apposito modulo con indicazione della data in cui avranno inizio i
lavori;
- comunicare preventivamente all'ASL territorialmente competente
la data di inizio lavori;
- conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
spese sostenute per la realizzazione degli interventi di
recupero;
- provvedere al pagamento mediante bonifico, dal quale risultino
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In relazione a quest'ultima formalità, l'Agenzia ha ricordato la
circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E, in cui ha chiarito che il
pagamento deve essere effettuato in modo da poter mettere
"…nelle condizioni di verificare il sostenimento delle spese
per cui si chiede di ottenere la detrazione.".
L'amministratore del condominio che ha presentato l'istanza di
interpello ha allegato, tra le altre cose, l'attestazione
dell'avvenuto bonifico operato dal condominio, a favore della ditta
esecutrice dei lavori, con causale
"II rata - acconto su
estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …",
senza però l'indicazione del codice fiscale ovvero della partita
IVA dei due soggetti.
L'Agenzia ha ricordato che con la circolare n. 24 del 10 giugno
2004 è stato assimilato il bonifico bancario a quello postale. Nel
caso esaminato, l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico è
colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso
e, quindi, non vengono meno le necessarie garanzie circa
l'effettuazione del pagamento stesso, né è pregiudicata l'attività
di controllo dell'Agenzia delle Entrate. È, infine, irrilevante che
l'importo è stato corrisposto soltanto al termine di una
controversia giudiziaria in quanto, comunque, si riferisce a lavori
di ristrutturazione, di per sé agevolabili; la somma sulla quale è
possibile calcolare la detrazione sarà unicamente quella
corrisposta all'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, al
netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi
altra spesa non pertinente.
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