Infortuni sul lavoro: la Cassazione sulla responsabilità del committente

Per andare esente da responsabilità, il committente deve dimostrare l’adempimento degli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione previsti dalla normativa sulla sicurezza

di Redazione tecnica - 24/09/2025

Quando un lavoratore si infortuna all’interno di un luogo di lavoro messo a disposizione dal committente, quest’ultimo può davvero considerarsi estraneo al fatto solo perché non è intervenuto nell’organizzazione delle attività?

Secondo la Corte di cassazione, la risposta è no, come ha chiarito nella sentenza n. 25113/2025, specificando che la responsabilità del committente non dipende dall’ingerenza materiale nei lavori, ma dal rispetto o meno degli obblighi che la normativa prevenzionistica gli assegna.

Infortuni sul lavoro: la Cassazione sulla responsabilità del committente

Il caso riguardava un dipendente di un’impresa appaltatrice rimasto vittima di un grave infortunio in locali nella disponibilità del committente. La Corte d’appello aveva ritenuto che quest’ultimo non fosse responsabile, valorizzando l’assenza di un’ingerenza diretta.

Gli ermellini hanno ribaltato l’impostazione, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata: per i giudici di legittimità, infatti, non è l’estraneità all’organizzazione a esonerare il committente, ma solo la dimostrazione concreta di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Vediamo cosa prevede la normativa e i risvolti nel caso in esame.

Gli obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

L’art. 26 è il fulcro della disciplina dei cosiddetti “rischi interferenziali”, ossia quei rischi che nascono dall’interazione tra attività svolte da soggetti diversi nello stesso luogo di lavoro. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un sistema articolato di obblighi sostanziali, che la Cassazione riconduce a cinque pilastri fondamentali.

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore

Il committente deve accertare che l’impresa incaricata sia in possesso delle capacità organizzative e delle risorse necessarie per svolgere in sicurezza l’attività affidata. Non basta acquisire dichiarazioni, ma occorre valutare documentazione (iscrizioni, organigrammi, attestati formativi, DVR) e aggiornarla in caso di variazioni.

Informazione sui rischi specifici

Il committente è tenuto a fornire all’appaltatore informazioni chiare e dettagliate sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluse le procedure di emergenza, la presenza di impianti o sostanze pericolose, l’uso condiviso di attrezzature e le limitazioni di accesso.

Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione

Il rapporto di appalto implica una cooperazione continua: il committente non può delegare totalmente la gestione della sicurezza, ma deve partecipare attivamente alla definizione e attuazione delle misure preventive, anche mediante riunioni di coordinamento e istruzioni operative.

Coordinamento delle attività

È compito del committente organizzare le attività in modo da evitare sovrapposizioni pericolose e garantire che l’impresa appaltatrice rispetti le prescrizioni. Questo obbligo trova la sua massima espressione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che deve essere aggiornato e concretamente applicato.

Gestione dei costi della sicurezza

Le misure individuate devono trovare riscontro anche nella gestione economica dell’appalto. I costi della sicurezza da interferenze non possono essere soggetti a ribasso e devono essere indicati e sostenuti in maniera trasparente.

La Cassazione sottolinea che il mancato adempimento anche di uno solo di questi obblighi è sufficiente a fondare la responsabilità del committente. Non basta, dunque, l’assenza di una colpa nella scelta dell’appaltatore o l’estraneità organizzativa: la responsabilità è implicita nell’affidamento dei lavori e discende dalla mancata gestione dei rischi interferenziali.

La prova del danno parentale

La sentenza affronta anche un profilo spesso trascurato: il risarcimento del danno parentale, ossia quello sofferto dai familiari della vittima di un infortunio.

Secondo la Cassazione, chi agisce per ottenere tale risarcimento deve dimostrare di aver subito, o di subire, una sofferenza a causa delle condizioni del congiunto. Ma la prova può essere data anche in via presuntiva: il legame familiare, di per sé, lascia presumere l’esistenza di un pregiudizio.

È un principio che semplifica l’onere probatorio per i familiari, riconoscendo che la sofferenza è un effetto naturale della relazione parentale e dell'assistenza continuativa necessaria alla persona che ha subito l'incidente. Resta comunque salva la possibilità, per il datore di lavoro o il committente, di provare l’assenza di un rapporto affettivo reale, ad esempio dimostrando una situazione di conflitto insanabile, indifferenza o addirittura ostilità.

In questo modo, la Cassazione stabilisce un equilibrio: da un lato tutela il diritto dei familiari a un ristoro anche attraverso presunzioni, dall’altro consente alla controparte di dimostrare che, in concreto, quel vincolo non generava alcun pregiudizio.

La sentenza della Cassazione

La Corte ha quindi cassato parte della sentenza, invitando la Corte d'Appello a pronunciarsi nuovamente sulle possibili responsabilità del committente e sulla quantificazione del danno esistenziale anche a carico dei familiari per l'assistenza continuativa e necessaria alla vittima di infortunio.

La pronuncia conferma che la responsabilità del committente non è un’ipotesi residuale, ma un elemento intrinseco all’affidamento di lavori in appalto. Per evitare conseguenze in caso di infortunio occorre quindi:

  • documentare puntualmente la verifica dell’idoneità delle imprese;
  • fornire e ricevere informazioni sui rischi specifici dei luoghi di lavoro;
  • garantire cooperazione e coordinamento effettivi, non meramente formali;
  • aggiornare il DUVRI e gestire correttamente i costi della sicurezza;
  • dimostrare in giudizio un impegno reale e continuativo nella gestione dei rischi interferenziali.

Si ribadisce che il committente che non prova l’adempimento degli obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 può essere ritenuto responsabile di un infortunio, anche senza alcuna ingerenza diretta nelle attività appaltate.

 

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