CAM Strade: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MASE 11 settembre 2025 sui CAM Strade: modifiche all'Allegato 1, nuove definizioni europee, regime transitorio e deroghe al DM 5 agosto 2024

di Redazione tecnica - 25/09/2025

A distanza di poco più di un anno dall’adozione del DM 5 agosto 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221, il decreto MASE 11 settembre 2025, "Modifiche all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade", con cui vengono introdotte modifiche e integrazioni ai CAM Strade. 

Il provvedimento è già in vigore.

CAM Strade: il nuovo decreto MASE in Gazzetta Ufficiale

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano i requisiti tecnici e contrattuali obbligatori che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara, in attuazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Si tratta di strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso orientare gli appalti pubblici verso obiettivi di sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni e utilizzo efficiente delle risorse, in coerenza con il Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP).

Nel settore delle infrastrutture stradali, il primo riferimento normativo è stato appunto il DM 5 agosto 2024. A distanza di un anno, il nuovo decreto MASE introduce correttivi e indicazioni relativamente a:

  • Allegato 1 al Decreto;
  • definizioni di prodotto da costruzione;
  • applicazione ai procedimenti in corso;
  • disciplina di raccordo con procedure antecedenti il DM 2024.

Prodotti da costruzione: nuova definizione

Il decreto, all'art. 2, recepisce le nuove definizioni di “prodotto da costruzione” contenute all’art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

Si tratta quindi di un aggiornamento da recepire immediatamente nella documentazione tecnica, soprattutto nella predisposizione dei capitolati speciali d’appalto.

Le disposizioni transitorie

Come specificato nell'art. 3, le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Per procedimenti in corso si intendono:

  • le procedure di gara e i contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta è stato inviato prima di tale data;
  • le procedure e i contratti aventi ad oggetto lavori e le procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta è stato inviato prima di tale data;
  • la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante anche nel caso in cui il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sia già stato approvato.

In questi casi, le stazioni appaltanti devono garantire un termine congruo per la presentazione delle offerte, mentre per i contratti in esecuzione valgono le regole dell’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti, che disciplina l’adeguamento tecnico in corso d’opera.

Deroghe e coordinamento

Infine, l’art. 4 introduce una deroga specifica al DM 5 agosto 2024. Le disposizioni dei CAM Strade possono infatti non applicarsi, purché entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto, nei seguenti casi:

  • procedure di progettazione esecutiva avviate sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica non soggetto al DM 2024;
  • procedure di lavori o appalti integrati basati su progetti non ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 2024.
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