Agrivoltaico e VIA: escluso il silenzio assenso della Soprintendenza
Il TAR esclude l’applicabilità del silenzio-assenso al concerto del Ministero della Cultura nei procedimenti di VIA, ribadendo l’obbligo di decisione espressa ai sensi della direttiva 2011/92/UE
Quando si può applicare il silenzio-assenso nei procedimenti ambientali? Il mancato concerto del Ministero della Cultura sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) può considerarsi acquisito per silentium? E cosa accade quando il diritto dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti espressi e motivati?
A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio con la sentenza 23 giugno 2025, n. 12331, chiamato a valutare la legittimità del decreto VIA su un impianto agrivoltaico, adottato dal MASE con prescrizioni paesaggistiche e culturali del MIC intervenute ben oltre i termini di legge.
Silenzio-assenso e VIA: necessario provvedimento espresso
La controversia nasce dal progetto di un impianto agrivoltaico che aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza che fosse seguito dal parere espresso del Ministero della Cultura (MIC) nei termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente. La società proponente sosteneva quindi che il concerto dovesse intendersi acquisito per silentium ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
Solo un anno dopo il MIC ha reso un parere formale, favorevole ma condizionato a prescrizioni stringenti, recepite dal decreto VIA adottato dal MASE.
L’operatore ha quindi impugnato il provvedimento, contestando:
- la tardività e quindi l’inefficacia del parere;
- ’irragionevolezza delle condizioni imposte, che avrebbero stravolto il progetto nel suo equilibrio, sia nella componente energetica che in quella agronomica.
Una tesi che il TAR non ha condiviso, spiegando il perché il silenzio assenso del MIC non è applicabile alle procedure VIA.
VIA e silenzio assenso
La valutazione di impatto ambientale (VIA), disciplinata dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), costituisce un procedimento complesso di derivazione europea, volto a garantire un’analisi appropriata degli effetti di determinati progetti sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale.
La direttiva 2011/92/UE, come modificata, impone che l’esito della VIA si traduca in un provvedimento espresso, completo di motivazioni e immediatamente accessibile al pubblico e alle autorità competenti.
Questo quadro unionale limita l’applicazione del silenzio-assenso, che pure la legge n. 241/1990 disciplina agli artt. 17-bis e 20.
In particolare, il comma 4 dell’art. 17-bis esclude espressamente l’istituto nei casi in cui il diritto UE richiede decisioni formali e motivate.
La sentenza del TAR
Il Tribunale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso. Sul primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio già affermato in precedenza: nei procedimenti di VIA non si forma alcun silenzio-assenso.
In nessun modo esso può, invece, essere interpretato nel senso di rendere inefficaci gli atti tardivamente adottati, conclusione che si porrebbe in frontale contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo.
Il concerto del MIC non può ritenersi acquisito implicitamente, perché la normativa europea richiede una valutazione espressa e motivata, accessibile al pubblico e comprensiva delle condizioni ambientali e paesaggistiche (artt. 3, 8-bis e 9 della direttiva 2011/92/UE).
Il TAR ha anche chiarito che:
- i termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente hanno carattere perentorio solo sotto il profilo organizzativo e di responsabilità dirigenziale, ma non determinano l’inefficacia degli atti tardivi né consentono la formazione tacita del concerto;
- l’amministrazione competente resta sempre titolare del potere di provvedere.
Quanto alle condizioni imposte dal MIC, la sentenza ha respinto le censure della società ricorrente in quanto:
- lo stralcio di una parte di progetto è stato ritenuto giustificato non solo per ragioni archeologiche e forestali, ma anche per la mancata dimostrazione di un adeguato inserimento paesaggistico;
- le prescrizioni sulle opere di mitigazione, sull’inserimento di elementi a verde e sulla colorazione dei pannelli sono state considerate misure coerenti con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo e integrarsi nel paesaggio rurale;
- le richieste di occultamento degli accumulatori con vegetazione o soluzioni alternative (tra cui rampicanti o verde stabilizzato), non erano irragionevoli né tali da rendere l’impianto impraticabile.
Conclusioni operative
La sentenza conferma che:
- il silenzio-assenso non si applica al concerto del MIC nei procedimenti di VIA, trattandosi di procedure vincolate dal diritto UE a un provvedimento espresso;
- gli operatori non possono confidare nella formazione tacita di assensi in materia ambientale e paesaggistica, ma devono attivare gli strumenti di tutela contro l’inerzia amministrativa (diffida, ricorso avverso il silenzio);
- le prescrizioni di natura paesaggistica e culturale, se motivate e proporzionate, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e difficilmente possono essere rimosse in sede giurisdizionale.
Per chi opera nell’installazione di impianti FER, la decisione richiama l’importanza di considerare i tempi e i possibili vincoli della fase di concerto con il MIC, senza confidare nella formazione per silentium, e di predisporre fin dall’inizio elaborati progettuali completi anche sotto il profilo paesaggistico e culturale.
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