Principio del risultato e requisiti tecnici minimi: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce l’applicazione del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023): i requisiti tecnici minimi devono essere verificati già in gara, pena l’esclusione.
Una stazione appaltante può rinviare la verifica dei requisiti minimi previsti dal capitolato alla fase esecutiva, o deve accertarli già in sede di gara? E come si concilia questa valutazione con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)?
Principio del risultato e requisiti tecnici minimi: la sentenza del Consiglio di Stato
Dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, sono sempre di più gli interventi della giurisprudenza amministrativa che hanno posto il principio del risultato come stella polare nella gestione degli appalti pubblici. È il caso della sentenza n. 6337 del 18 luglio 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato ha fornito un ulteriore chiarimento in merito alla necessità per le amministrazioni di tendere sempre al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico e con esigenza di “privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata”.
La controversia nasce dall’affidamento del servizio di trasporto scolastico. L’impresa seconda classificata aveva contestato l’aggiudicazione, sostenendo che i veicoli successivamente indicati dall’aggiudicataria non rispettassero i requisiti minimi fissati dal capitolato sull’adeguato comfort degli alunni e sulla possibilità di passaggio interno dell’accompagnatore.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la verifica del rispetto di tali requisiti potesse avvenire solo nella fase esecutiva del contratto. Diverso il punto di vista del Consiglio di Stato.
I principi espressi dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, ribaltando la decisione del TAR, ha confermato che:
- i requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato devono essere verificati già in sede di gara, a pena di esclusione dell’offerta;
- il rinvio alla fase esecutiva determinerebbe effetti distorsivi della concorrenza, consentendo di presentare offerte non conformi e di giustificare costi su mezzi inidonei;
- l’applicazione del principio del risultato impone di interpretare la lex specialis in modo da garantire che l’affidamento persegua realmente l’interesse pubblico sotteso al servizio (nel caso di specie, un trasporto sicuro e confortevole per alunni disabili).
Nel caso di specie, la conseguenza è stata l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro della ricorrente, con condanna dell’amministrazione anche al risarcimento danni.
Quadro normativo di riferimento
Il fulcro della decisione del Consiglio di Stato ruota attorno al principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di un principio generico, ma di una vera e propria bussola interpretativa: la stazione appaltante non può limitarsi a rispettare formalmente le regole di gara, ma deve orientare ogni scelta verso il raggiungimento del miglior esito possibile in termini di qualità, tempestività ed efficienza dell’affidamento.
La norma chiarisce che concorrenza e trasparenza non sono valori fini a sé stessi, bensì strumenti funzionali a garantire che il contratto pubblico soddisfi gli interessi collettivi sottesi alla procedura. In questo senso, la verifica dei requisiti minimi non è un passaggio burocratico, ma una condizione essenziale per assicurare che il servizio affidato sia concretamente idoneo a rispondere ai bisogni della comunità.
A ciò si aggiunge il dato testuale della lex specialis di gara, che nel caso esaminato prevedeva l’esclusione automatica delle offerte non conformi ai requisiti minimi del capitolato. L’art. 5, lettera j), del capitolato tecnico imponeva, infatti, in maniera vincolante che i veicoli utilizzati fossero allestiti per garantire un adeguato comfort agli alunni trasportati e consentissero il passaggio interno dell’accompagnatore. Non si tratta di semplici caratteristiche migliorative, ma di condizioni di base senza le quali il servizio perderebbe la sua funzione sociale e di tutela dei soggetti più fragili.
In questo quadro, la decisione del TAR di rinviare la verifica alla fase esecutiva si è rivelata incompatibile non solo con la lex specialis, ma anche con la logica del nuovo Codice: il principio del risultato, infatti, impone di anticipare alla fase di gara il controllo effettivo delle condizioni minime, proprio per evitare di affidare un contratto che, fin dall’origine, non garantisce l’interesse pubblico.
Analisi tecnica
La decisione del Consiglio di Stato chiarisce un punto di grande rilievo operativo:
- la verifica dei requisiti tecnici minimi non può essere posticipata alla fase esecutiva, ma deve avvenire in gara, pena il rischio di affidare un servizio inefficiente e in contrasto con l’interesse pubblico;
- il principio del risultato assume valore ermeneutico prioritario: non conta soltanto che vi sia un affidamento formale, ma che esso sia idoneo a produrre il servizio atteso dalla collettività;
- il controllo sostanziale degli elementi tecnici è strumentale anche alla verifica dell’anomalia dell’offerta, che non può fondarsi su giustificazioni riferite a veicoli inidonei;
- il mancato rispetto di tali requisiti integra una violazione grave della lex specialis, traducendosi in una modifica sostanziale dell’offerta (aliud pro alio).
Conclusioni operative
L’intervento del Consiglio di Stato rafforza l’idea che il principio del risultato non è un enunciato astratto, ma un criterio concreto che orienta sia l’interpretazione delle regole di gara sia l’azione della stazione appaltante. Non è sufficiente che il procedimento si concluda con un’aggiudicazione formalmente corretta: ciò che conta è che il contratto sia in grado di produrre effetti utili e coerenti con gli interessi pubblici sottesi, soprattutto quando riguarda servizi rivolti a categorie fragili come gli alunni con disabilità.
In termini pratici:
- le stazioni appaltanti sono chiamate a effettuare un controllo effettivo e tempestivo sui requisiti tecnici minimi, anche ricorrendo a chiarimenti integrativi o verificazioni puntuali. Solo così si evitano affidamenti che, pur regolari sul piano formale, si rivelerebbero inidonei a garantire la qualità del servizio e potrebbero generare contenziosi e responsabilità risarcitorie;
- gli operatori economici devono essere consapevoli che i requisiti minimi del capitolato non rappresentano margini di flessibilità, ma condizioni inderogabili di ammissibilità. Ogni deviazione o modifica sostanziale dell’offerta, anche se giustificata in fase di verifica dell’anomalia, rischia di compromettere la validità dell’aggiudicazione e di tradursi in esclusione o annullamento.
Entrambe le parti devono leggere il principio del risultato come un richiamo a privilegiare la sostanza sulla forma: ciò significa non rinviare questioni essenziali alla fase esecutiva, ma garantire già in sede di gara che il servizio affidato sia realmente capace di soddisfare l’interesse collettivo.
Il messaggio che arriva da Palazzo Spada è chiaro: non basta aggiudicare, occorre aggiudicare bene, verificando sin dall’inizio la coerenza tra offerta, requisiti tecnici e finalità del contratto. Solo così il principio del risultato cessa di essere un richiamo teorico e diventa strumento operativo per coniugare legalità, efficienza e qualità dell’azione amministrativa.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 luglio 2025, n. 6337