Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
In Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 agosto 2025 del MASE sul Conto Termico 3.0: analisi dei nuovi incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” prende forma il nuovo Conto Termico 3.0, destinato a sostituire e aggiornare la disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Un provvedimento atteso che si inserisce in un contesto complesso: da un lato la fine del superbonus e la progressiva riduzione delle detrazioni fiscali ordinarie (sulle quali potrebbero esserci dei ripensamenti nella prossima Legge di Bilancio per il 2026), dall’altro la necessità di garantire strumenti stabili e operativi per accompagnare la transizione energetica del settore edilizio.
Conto Termico 3.0: il Decreto del MASE
Il decreto aggiorna la disciplina sugli incentivi per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, introducendo principi di semplificazione, diversificazione e innovazione tecnologica.
Viene fissato un tetto massimo di spesa annua complessiva pari a 900 milioni di euro, ripartiti in:
- 400 milioni per le pubbliche amministrazioni;
- 500 milioni per i soggetti privati.
Una quota rilevante, ma che impone un’attenta programmazione per evitare l’esaurimento prematuro delle risorse.
L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico (in particolare della Pubblica Amministrazione), dall’altro contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico del settore civile, in coerenza con il PNIEC e con il D.Lgs. n. 199/2021.
La misura sarà aggiornata periodicamente con altri decreti del MASE, previa intesa in Conferenza Unificata, così da garantire un costante allineamento agli indirizzi normativi e agli obiettivi energetici nazionali ed europei.
La struttura del Decreto del MASE
Il Decreto del MASE 7 agosto 2025 si compone di 31 articoli suddivisi in 6 Titoli, oltre a due allegati tecnici. Nel dettaglio:
Titolo I - Disposizioni generali
- Art. 1. Finalità e ambito d’applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi
Titolo II - Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici
- Art. 4. Soggetti ammessi
- Art. 5. Tipologie di intervento incentivabili
- Art. 6. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
Titolo III - Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- Art. 7. Soggetti ammessi
- Art. 8. Tipologie di intervento incentivabili
- Art. 9. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
Titolo IV - Disposizioni comuni
- Art. 10. Condizioni di ammissibilità
- Art. 11. Erogazione e durata dell’incentivo
- Art. 12. Soggetti non ammessi
- Art. 13. Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati
- Art. 14. Procedura di accesso agli incentivi
- Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica
- Art. 16. Modalità di presentazione delle domande
- Art. 17. Cumulabilità
- Art. 18. Adempimenti a carico del soggetto responsabile
- Art. 19. Adempimenti a carico del GSE
- Art. 20. Adempimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
- Art. 21. Verifiche, controlli e sanzioni
- Art. 22. Monitoraggio e relazioni
- Art. 23. Misure di accompagnamento
Titolo V - Disposizioni specifiche per le imprese
- Art. 24. Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 25. Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese
- Art. 26. Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese
- Art. 27. Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese
- Art. 28. Limiti di spesa incentivabile
Titolo VI - Disposizioni finali
- Art. 29. Regole applicative
- Art. 30. Disposizioni finali
- Art. 31. Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri di ammissibilità degli
interventi
Allegato 2 - Metodologia di calcolo degli
incentivi
Gli Allegati I e II definiscono i criteri tecnici di ammissibilità e la metodologia di calcolo degli incentivi, vincolanti per l’accesso alle misure.
Conto Termico 3.0: cosa incentiva
Per comprendere cosa incentiva il Conto Termico 3.0 occorre prendere in considerazione i Titoli II e III:
- interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici;
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Titolo II – Efficienza energetica
Gli interventi ammessi sono rivolti a:
- pubbliche amministrazioni, con la possibilità di copertura fino al 100% in determinati casi;
- soggetti privati, ma esclusivamente per edifici del settore terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture commerciali);
- enti del Terzo Settore che non svolgono attività economica, assimilati alle PA.
Sono compresi: isolamento termico di superfici opache, sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, schermature solari, trasformazione in NZEB, illuminazione efficiente, sistemi di building automation, colonnine di ricarica per veicoli elettrici (se abbinate a pompe di calore), impianti fotovoltaici con accumulo (se collegati a sostituzione impianti termici).
Titolo III – Fonti rinnovabili
Per i privati residenziali, questa è l’unica categoria accessibile. Sono incentivabili: pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi, generatori a biomassa, impianti solari termici, microcogenerazione a FER e allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
Le spese ammissibili includono fornitura e posa, opere idrauliche ed elettriche, smontaggio impianti, connessioni alle reti e prestazioni professionali (APE, diagnosi energetiche, progettazione, direzione lavori).
Conto Termico 3.0: a quanto ammonta l’incentivo
Il decreto stabilisce che l’incentivo non possa superare il 65% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni fino al 100% per interventi eseguiti da PA su scuole, ospedali, strutture socio-sanitarie e per edifici pubblici situati in comuni con meno di 15.000 abitanti.
Per le imprese, l’intensità varia con dimensione aziendale e area geografica, ma resta soggetta ai limiti UE sugli aiuti di Stato.
Modalità di erogazione
L’erogazione dell’incentivo avviene tramite il GSE con:
- rate annuali costanti per una durata massima di 5 anni, in funzione della tipologia di intervento;
- pagamento in un’unica soluzione se l’incentivo complessivo non supera i 15.000 euro;
- per interventi più complessi (es. isolamento, NZEB, illuminazione) l’incentivo è ripartito su più anni;
- per i privati che accedono tramite ESCO, l’incentivo è corrisposto direttamente a queste ultime.
Requisiti e procedure di accesso
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione, conformi alle normative urbanistiche, edilizie e impiantistiche vigenti, e rispettare i requisiti tecnici minimi definiti dagli Allegati I e II.
Sono esclusi:
- i soggetti colpiti da interdittive antimafia o altre cause ostative del Codice dei contratti pubblici;
- chi ha ricevuto aiuti UE incompatibili e non li ha restituiti.
Per accedere al nuovo Conto Termico 3.0 occorre:
- presentare la domanda entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portale GSE (Portaltermico 3.0);
- allegare la documentazione tecnica e amministrativa (APE, diagnosi, fatture, dichiarazioni di conformità, libretto impianto).
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi non statali (es. regionali, locali o europei), a condizione che la somma dei benefici non superi il 100% delle spese sostenute. È invece esclusa la cumulabilità con le detrazioni fiscali nazionali (bonus casa, ecobonus, sismabonus, ecc.).
Conclusioni
Il Conto Termico 3.0 rappresenta un passo avanti importante nella politica di incentivazione energetica. La scelta di puntare su un contributo diretto in conto capitale, gestito dal GSE, rende la misura immediatamente percepibile dai beneficiari e complementare rispetto alle detrazioni fiscali, oggi ridotte e meno attrattive.
Resta però una criticità: per i privati residenziali l’accesso è circoscritto ai soli impianti a fonti rinnovabili, senza alcun sostegno diretto agli interventi sull’involucro edilizio. Una limitazione che rischia di ridurre l’impatto complessivo della misura sul patrimonio abitativo, dove la riqualificazione energetica passa spesso da un mix integrato di opere su involucro e impianti.
Per i progettisti e i tecnici si apre dunque una fase nuova, caratterizzata da:
- la necessità di conoscere a fondo i requisiti tecnici previsti dal decreto e dagli allegati;
- l’opportunità di proporre ai committenti soluzioni realistiche e finanziariamente sostenibili, sfruttando la copertura fino al 65% (o al 100% in casi specifici);
- la capacità di integrare il Conto Termico con eventuali misure regionali o locali, sfruttando la cumulabilità ammessa.
In definitiva, il decreto del MASE segna un punto di svolta: non risolve da solo il vuoto lasciato dal superbonus, ma mette a disposizione uno strumento stabile e potenzialmente incisivo, a condizione che venga applicato con procedure snelle, controlli efficaci e, soprattutto, con una visione chiara della strategia energetica nazionale.
Conto Termico 3.0 – 6 cose da ricordare
- Beneficio: contributo in conto capitale fino al 65%; 100% per PA su scuole/ospedali e PA in Comuni < 15.000 abitanti.
- Residenziale privato: ammessi solo impianti FER/alta efficienza (pompe di calore, ibridi, biomassa, solare termico, microcogenerazione, teleriscaldamento).
- Terziario/PA: anche involucro, NZEB, illuminazione, building automation, colonnine EV e FV+accumulo se abbinati a sostituzione con pompe di calore elettriche.
- Erogazione: rate annuali (fino a 5 anni) oppure unica rata se l’incentivo ≤ 15.000 €; con ESCO l’erogazione è a favore della ESCO.
- Domanda: Portale GSE entro 60 giorni fine lavori, con APE/diagnosi, fatture/bonifici, conformità impianti e libretto.
- Cumulabilità: sì con incentivi non statali (regionali, locali, UE) senza superare il 100%; no con detrazioni fiscali nazionali.
Documenti Allegati
Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2025