Successione e crediti Superbonus: i limiti per gli eredi in caso di decesso

I crediti fiscali acquistati non possono essere trasferiti agli eredi: normativa, interpretazioni e differenze tra persone fisiche e società

di Luciano Ficarelli - 30/09/2025

Mia sorella è deceduta nel maggio 2024. Devo pagare le sue imposte Irpef, Iva, ecc. Mia sorella aveva un credito fiscale in quanto aveva acquistato un credito da Superbonus. Dato che (pur delegata) non posso accedere al suo Cassetto Fiscale Gestione Crediti, come faccio a utilizzare i suoi crediti per compensare i suoi debiti fiscali?

L’esperto risponde

Il caso proposto dal gentile lettore, pur se rientra in una casistica limitata, rappresenta una lacuna normativa che andrebbe sanata per non incorrere in una vera e propria ingiustizia fiscale.

Nel caso di decesso del titolare di crediti fiscali rappresentati da crediti Superbonus acquistati dal de cuius e presenti nel Cassetto Fiscale, la procedura per l’utilizzo di questi crediti da parte degli eredi è purtroppo inibita: non è possibile per l’erede utilizzare direttamente il credito per compensare i debiti fiscali della persona deceduta, nemmeno se risulta delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.

Infatti, l’accesso al Cassetto Fiscale come erede/delegato consente solo la presentazione della dichiarazione ma non attribuisce il pieno controllo sulle piattaforme di compensazione e cessione crediti: la gestione del credito acquistato dal deceduto non viene trasferita direttamente agli eredi sulla piattaforma di compensazione.

Il principio su cui si basa questa consolidata posizione è un dato di fatto inconfutabile: il de cuius non è, in questo caso, titolare di una detrazione fiscale. Se le somme a credito fossero state tali, avrebbero seguito la prassi descritta nella Circolare 28 del 25 luglio 2022 secondo cui “le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Nel caso proposto, il credito fiscale è rappresentato da quote acquistate da un terzo, a seguito di un accordo privato, che sono state trasferite nella disponibilità del cessionario al fine di compensarle con le imposte dovute in F24 o, laddove sussistevano le condizioni, di cederle a terzi in base alle regole previste dall’art. 121 del Decreto Legge 34/2020.

La intrasferibilità del credito acquistato

A tale preclusione, se ne aggiunge un’altra derivata dal citato articolo 121 il quale, al comma 3, prevede che “la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”, precludendo di fatto qualsiasi procedura di recupero al di fuori della compensazione ex articolo 17 Dlgs 241/1997.

Anche il percorso logico che i crediti acquistati intraprendono non appena escono dalla disponibilità del soggetto che ha sostenuto le spese agevolate, esclude la trasferibilità degli stessi in quanto essi sono disponibili per il cessionario solo per la compensazione con le sue imposte e contributi e non rappresentano più importi trasferibili agli eredi.

Questa rappresentazione interpretativa si contrappone a quella del caso in cui i crediti non sono ancora stati trasferiti con la Comunicazione per le opzioni di cessione e sono nella disponibilità del soggetto che ha sostenuto le spese. È il caso descritto dalla risposta ad interpello 213 del 2023 dove l’Agenzia delle Entrate ammetteva la cessione delle quote residue trasferite per successione agli eredi che conservavano la detenzione diretta e materiale dell’immobile.

Il caso di fusione tra società

Tuttavia, la posizione dell’Agenzia delle Entrate non è del tutto lineare con altre situazioni simili. Anzi, nel caso di fusione tra società, propone la soluzione che vorrebbe il nostro lettore: la compensazione con i debiti fiscali della società “defunta”.

È il caso trattato nell’interpello 218 del 2023 dove due società si fondono e, per il principio che “l'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata”, il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'art. 123 del TUIR [ora 172 del TUIR], subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate (circolare n. 38/E del 9 maggio 2002).

Nella risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006 è stato ribadito che la «possibilità di trasferire il diritto a fruire del credito d'imposta in questione è consentita unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)».

Nella risposta all’interpello 218 citato, l’Agenzia delle Entrate afferma, inoltre, che i principi sopra richiamati valgono anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui l'istante/incorporata afferma di aver acquistato con l’opzione di sconto in fattura.

Conclusioni

In sostanza, due pesi e due misure:

  1. se non è stata fatta nessuna cessione, i crediti del de cuius possono ancora essere recuperati sulle dichiarazioni dei redditi degli eredi che detengono l’immobile (oggi non possono essere più trasferiti a terzi a causa dei decreti che hanno vietato tale procedura);
  2. se la cessione è stata fatta ad una persona fisica, i crediti acquistati e non utilizzati in compensazione dal contribuente deceduto andranno persi definitivamente;
  3. se la cessione è stata fatta ad una persona giuridica e questa viene incorporata in una società terza, quest’ultima ha la possibilità di compensare in F24 i crediti fiscali della società estinta.

A parere di chi scrive, i decreti che hanno bloccato la cessione dei crediti hanno provocato una serie di diseguaglianze tra i contribuenti che si sono visti precludere il recupero delle spese sostenute o, come in questo caso, dei crediti fiscali acquistati, senza appello.

Il consiglio è quello di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate citando quest’ultima risposta, nella speranza che la logica seguita per le società possa essere applicata anche per le persone fisiche.

A cura di Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
www.solenixitalia.it
Consulente per l’efficientamento energetico

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