Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale

Soggetti ammessi, interventi incentivabili, spese riconosciute e regole comuni per accedere al contributo GSE. Guida al Conto Termico 3.0 per i privati nel residenziale

di Redazione tecnica - 30/09/2025

Con il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha preso ufficialmente forma il nuovo Conto Termico 3.0, strumento destinato a incentivare interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Conto Termico 3.0: chi può accedere

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 e, come previsto, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione (25 dicembre 2025). Da quella data sarà possibile utilizzare la nuova disciplina che incentiva:

  • interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici;
  • interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Mentre per la prima tipologia sono ammessi le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati per interventi su edifici dell’ambito terziario (A/10, gruppi B, C esclusi C/6 e C/7, gruppo D escluso D/9, gruppo E esclusi E/2, E/4, E/6), per la seconda tipologia, oltre alle PA, possono accedere i privati:

  • nell’ambito terziario;
  • per interventi eseguiti su edifici residenziali (gruppo A, esclusi A/8, A/9 e A/10).

Se per i privati del settore terziario il ventaglio di possibilità è ampio e comprende anche opere sull’involucro, per il settore residenziale l’accesso è limitato agli impianti a fonti rinnovabili e ad alta efficienza.

Per i privati residenziali, dunque, il Conto Termico 3.0 diventa un’occasione per sostituire impianti obsoleti con un contributo diretto in conto capitale erogato dal GSE, senza dover attendere anni come accade con le detrazioni fiscali.

Gli interventi nel residenziale

Gli interventi incentivabili per il residenziale riguardano la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e la sostituzione di impianti obsoleti. In particolare:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), con contabilizzazione obbligatoria per impianti >200 kW;
  • sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;
  • sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa, anche in sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;
  • installazione di impianti solari termici per ACS, riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento (contabilizzazione per campi solari >100 m²);
  • sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti con unità di microcogenerazione a FER.

Sono inoltre previsti:

  • incentivi per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore, con obbligo di trasmissione annuale al GSE;
  • ammissione di interventi che producono calore per usi industriali, artigianali, agricoli, piscine e centri benessere;
  • obbligo di rispetto delle condizioni degli Allegati I e II e delle spese ammissibili ex art. 9.

Spese ammissibili

Sono incentivate non solo le apparecchiature principali, ma anche le opere e i servizi collegati. In particolare:

Per interventi impiantistici relativi alla produzione di energia termica (anche per solar cooling):

  • smontaggio e dismissione, totale o parziale, dell’impianto esistente;
  • fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché opere idrauliche e murarie necessarie, inclusa la dotazione del nuovo libretto d’impianto.

Per interventi impiantistici relativi alla climatizzazione invernale e alla connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, opere idrauliche e murarie, sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva del nuovo libretto d’impianto;
  • interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione, sistemi di emissione;
  • opere e sistemi di captazione per impianti a scambio termico con il sottosuolo;
  • per impianti di cogenerazione: spese di allaccio alla rete elettrica nazionale;
  • per interventi di allaccio a teleriscaldamento efficiente (art. 8, lett. f): spese per installazione sottostazione di utenza, collegamento alla rete di telecontrollo, scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e opere accessorie.

Prestazioni professionali: progettazione, direzione lavori, diagnosi energetiche e redazione degli APE relativi agli edifici oggetto degli interventi (art. 15).

Disposizioni comuni applicabili ai privati

Il Titolo IV del decreto (artt. 10-23) contiene regole trasversali che interessano anche i soggetti privati del residenziale.

Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione. È richiesta la conformità urbanistica, edilizia e impiantistica e il rispetto dei requisiti minimi fissati negli Allegati I e II.
In questo modo viene, di fatto, confermato quanto previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che inibisce l'accesso alle detrazioni fiscali agli immobili privi dello stato legittimo.

Il contributo copre fino al 65% delle spese ammissibili, con maggiorazioni al 100% solo per specifici interventi delle PA. L’incentivo è erogato:

  • in rate annuali costanti fino a 5 anni;
  • in unica soluzione se l’importo complessivo non supera i 15.000 euro.

Sono esclusi dall’accesso ai benefici i soggetti colpiti da interdittive antimafia e chi non ha restituito aiuti UE dichiarati incompatibili.

I privati possono presentare domanda:

  • direttamente, come soggetto responsabile;
  • tramite ESCO o altri soggetti abilitati.
    La domanda va inoltrata sul Portale GSE (Portaltermico 3.0) entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, allegando documentazione tecnica e amministrativa (APE, diagnosi, fatture, dichiarazioni di conformità, libretto impianto).

Il Conto Termico è cumulabile con incentivi regionali, locali o europei, a condizione che non si superi il 100% della spesa. È invece esclusa la cumulabilità con le detrazioni fiscali nazionali (ecobonus, bonus casa, sismabonus, superbonus).

Obblighi e controlli (artt. 18-21)

  • Il soggetto responsabile deve conservare la documentazione ed è tenuto agli adempimenti dichiarativi.
  • Il GSE gestisce verifiche e controlli, anche in loco. In caso di irregolarità, l’incentivo è revocato e le somme indebitamente percepite vanno restituite, con eventuali sanzioni.

Il MASE e il GSE monitorano l’andamento della misura e possono adottare linee guida e strumenti di supporto.

Considerazioni finali

Il Conto Termico 3.0 offre ai privati residenziali una possibilità concreta di sostituire impianti obsoleti con soluzioni ad alta efficienza alimentate da fonti rinnovabili. Pur non prevedendo incentivi per interventi sull’involucro, la misura garantisce:

  • contributi diretti fino al 65% delle spese,
  • procedure digitali semplificate tramite il Portale GSE,
  • riconoscimento anche delle spese professionali, spesso trascurate in altri meccanismi.

Per i progettisti e i tecnici diventa quindi strategico:

  • verificare la conformità degli edifici e degli impianti ai requisiti degli Allegati I e II;
  • guidare i committenti nella corretta predisposizione delle pratiche GSE;
  • integrare il Conto Termico con eventuali incentivi regionali o locali per massimizzare la convenienza economica.

In prospettiva, il decreto segna un passo avanti verso una politica di incentivi più mirata e stabile, che privilegia l’innovazione tecnologica e il ricorso alle rinnovabili nel settore residenziale. Resta da vedere come il mercato recepirà la misura e quanto i tempi rapidi del GSE ne favoriranno la diffusione.

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