Mentre si avvicina la
scadenza del 29 luglio relativa
all’obbligo della predisposizione del
documento di valutazione
dei rischi il
Senato della Repubblica ha approvato una
proroga traslando all’1 gennaio 2009 l’originaria scadenza;
ricordiamo che la citata scadenza del 29 luglio era prevista dal
comma 2 dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 in cui era precisato che le disposizioni di cui agli articoli
17, comma 1, lettera a) e 28 del d.lgs. n. 81/2008, ivi comprese le
relative disposizioni sanzionatorie sarebbero diventate efficaci
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del d.lgs. n.
81/2008 sulla Gazzetta ufficiale ( 30 aprile 2008).
La proroga è inserita nel testo approvato dal Senato relativo alla
conversione, con modificazioni del
decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica,
nonché in materia fiscale e di proroga di termini; nel testo
approvato dal Senato, all’articolo 4 è stato inserito il comma
2-bis in cui viene detto testualmente: “All’articolo 306, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “decorsi
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere
dal 1º gennaio 2009”.
Ma nel testo approvato dal Senato, per mezzo di due emendamenti
governativi, sono state assorbite le misure contenute nel
decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 ed in particolare anche quelle
relative alla
proroga degli arbitrati ed alla
prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il testo relativo alla conversione in legge del decreto-legge n.
97/2008 contiene, infatti un nuovo articolo 4-bis recante
“Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse” in cui:
- con il comma 10 viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine
per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive
con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994;
- con il comma 12 viene inserita una prorogata per gli arbitrati,
non più a data da destinarsi ma sino al 31 dicembre 2008.
Ricordiamo che per quanto concerne il differimento del divieto di
ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture, la proroga era stata inserita nel citato decreto-legge
n. 113/2008 nella versione caldeggiata dal Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti
Altero Matteoli e cioè senza un
termine preciso e comunque sino alla entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze con il significato, quindi, di un rinvio a data da
destinarsi che avrebbe dovuto scattare soltanto dopo la riforma del
processo civile.
Oggi, invece, nella conversione in legge del decreto-legge n.
97/2008, approvata al Senato, la proroga è sino al 31 dicembre
2008.
Il testo torna ora alla Camera per la definitiva approvazione e
l’assemblea di Montecitorio esaminerà il
disegno di legge S.
735 relativo alla “Conversione in legge del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di
monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della
spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”
nella
settimana tra il 21 ed il 25 luglio.
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