Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: nuovo parere del MIT

Il MIT chiarisce l’applicabilità delle riduzioni ex artt. 106 e 117 del Codice dei contratti anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro

di Redazione tecnica - 03/10/2025

In un Accordo Quadro, le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si applicano solo alle garanzie definitive dei contratti attuativi oppure anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro? La garanzia dell’Accordo Quadro resta “fissa” al 2% oppure può anch’essa essere ridotta? Come si coordinano tali riduzioni con l’eventuale maggiorazione per ribasso di cui all’art. 117, comma 2, del Codice?

Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: il parere del MIT

La gestione delle garanzie negli Accordi Quadro è uno degli aspetti più complessi per le stazioni appaltanti. Il Codice dei contratti distingue infatti tra:

  • garanzia dell’Accordo Quadro;
  • garanzie dei singoli contratti attuativi;

fissando valori massimi e regole di maggiorazione. Restava tuttavia un dubbio interpretativo: le riduzioni riconosciute agli operatori economici dal citato art. 106, comma 8, trovano applicazione anche sulla garanzia dell’Accordo Quadro o sono limitate ai soli attuativi?

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3712 del 2 ottobre 2025, ha chiarito la questione ricordando preliminarmente che l’art. 117, comma 1, individua due tipologie di garanzia: quella relativa all’Accordo Quadro, fissata entro il limite massimo del 2% dell’importo complessivo, e quelle dei contratti attuativi, che possono essere stabilite anche in misura inferiore al 10% del loro valore.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che alla garanzia definitiva si applichino le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, senza operare alcuna distinzione tra Accordo Quadro e attuativi. Ciò significa che la garanzia dell’Accordo Quadro non va considerata “fissa”, ma riducibile in presenza dei requisiti richiesti dal Codice (PMI, certificazioni di qualità, fideiussioni digitali, marchi e certificazioni specifiche).

In altre parole, le riduzioni si applicano sia alla garanzia principale dell’Accordo Quadro sia alle garanzie dei singoli contratti attuativi, a condizione che gli operatori dimostrino i requisiti previsti.

Quadro normativo di riferimento

Il sistema delle garanzie nel Codice dei contratti si fonda su due articoli.

  • l’art. 106, comma 8 (garanzia provvisoria), che introduce un meccanismo di riduzioni progressive. La garanzia è ridotta del 30% in presenza di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, del 50% per micro, piccole e medie imprese (alternativa e non cumulabile con la precedente), del 10% aggiuntivo per garanzie digitali o telematiche, e fino al 20% aggiuntivo per certificazioni/marchi specifici indicati nei documenti di gara. Le riduzioni sono cumulabili in sequenza, salvo il divieto di cumulo tra la riduzione del 30% e quella del 50%;
  • l’art. 117 (garanzia definitiva), che prevede di norma una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale. Per gli Accordi Quadro, però, la soglia massima è del 2% dell’importo complessivo, mentre per gli attuativi la garanzia può essere fissata anche sotto il 10%. Lo stesso articolo disciplina le maggiorazioni in caso di ribassi significativi e, al comma 3, estende le riduzioni dell’art. 106, co. 8, alla garanzia definitiva, creando così un regime uniforme.

Analisi tecnica

Il richiamo operato dall’art. 117, comma 3, rende evidente che tutte le riduzioni previste per la garanzia provvisoria si applicano anche alla definitiva. Non essendoci esclusioni, il regime agevolato riguarda tanto la garanzia dell’Accordo Quadro quanto quelle degli attuativi.

L’ordine di calcolo è il seguente:

  1. determinare l’importo base della garanzia (2% per AQ, o la percentuale fissata per gli attuativi);
  2. applicare eventuali maggiorazioni per ribasso (art. 117, comma 2);
  3. applicare, in sequenza, le riduzioni dell’art. 106, co. 8.

Ai fini operativi, può essere utile fare un esempio pratico.

Ipotizziamo un accordo quadro da 100 milioni che comporta una garanzia massima di 2 milioni, che può ridursi fino a 720.000 euro per una PMI con garanzia digitale e certificazioni.

Un contratto attuativo da 10 milioni, con ribasso del 18%, porta la garanzia da 1 milione a 1,8 milioni, riducibile a circa 648.000 euro con i requisiti di riduzione.

Un attuativo con garanzia fissata in gara all’8% e nessuna maggiorazione da ribasso comporta 800.000 euro di garanzia, riducibile a 504.000 euro con qualità ISO e garanzia digitale.

Questo esempio mostra come l’applicazione corretta delle riduzioni possa incidere notevolmente sull’impegno fideiussorio richiesto alle imprese, senza compromettere le tutele per la stazione appaltante.

Conclusioni operative

In definitiva, sintetizzando il MIT ha chiarito che:

  1. le riduzioni dell’art. 106, comma 8, si applicano sia alla garanzia dell’Accordo Quadro sia a quelle dei contratti attuativi;
  2. le stazioni appaltanti devono disciplinare con precisione, nei documenti di gara, l’ordine tra maggiorazioni e riduzioni e le modalità di dimostrazione dei requisiti;
  3. una corretta applicazione può ridurre sensibilmente i costi per gli operatori economici, favorendo la partecipazione alle gare;
  4. in caso di accordi quadro multi-operatore con riapertura del confronto competitivo, occorre stabilire ex ante regole chiare sulle maggiorazioni da ribasso e sull’applicabilità delle riduzioni;
  5. la verifica dei requisiti dichiarati in gara e la conformità formale delle garanzie rimangono elementi cruciali per la regolarità della procedura.

In sintesi, il MIT ha confermato che la garanzia dell’Accordo Quadro non è fissa al 2%, ma riducibile secondo le stesse regole applicabili ai contratti attuativi.

© Riproduzione riservata