Traduzione ufficiale dei documenti di gara: quando è davvero necessaria?
Con la sentenza n. 5747/2025, il Consiglio di Stato, chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
In quali casi i documenti presentati in una gara d’appalto, ad esempio un contratto di avvalimento con un'impresa straniera devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana? La presenza di un documento bilingue, già redatto e sottoscritto in italiano oltre che nella lingua straniera, può sostituire l’onere della traduzione giurata?
E ancora: fino a che punto la stazione appaltante può spingersi nel pretendere formalismi documentali senza compromettere il principio di massima partecipazione?
Appalti pubblici: il Consiglio di Stato sulla traduzione dei documenti di gara
Sono queste le questioni affrontate dal Consiglio di Stato con la sentenza 3 luglio 2025, n. 5747, che ha chiarito i confini applicativi dell’art. 168, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), fornendo un orientamento pratico di sicuro interesse per operatori e stazioni appaltanti.
La vicenda nasce nell’ambito di una gara bandita da una stazione appaltante per l’affidamento di un accordo quadro nel settore ambientale. Un concorrente, terzo classificato, aveva contestato l’ammissione dell’aggiudicatario sostenendo – tra gli altri motivi – la violazione dell’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
Secondo tale prospettazione, i documenti prodotti dall’aggiudicataria (in particolare il contratto di avvalimento con società estera) erano privi della prescritta traduzione ufficiale in italiano, con conseguente invalidità dell’offerta.
In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso, motivo per cui la questione è stata riproposta in appello al Consiglio di Stato.
Il quadro normativo
L’art. 168, comma 5, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che "I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale”.
La disposizione impone dunque la traduzione certificata solo per i documenti redatti esclusivamente in lingua straniera.
Il ricorrente riteneva che l’assenza di traduzione ufficiale inficiava l’offerta dell’aggiudicatario. Tuttavia, i documenti contestati risultavano predisposti fin dall’origine in doppia versione: una in lingua straniera e una in lingua italiana, entrambe sottoscritte dalle parti.
Da qui la questione interpretativa: è sufficiente la coesistenza di un originale in lingua italiana per escludere l’obbligo di traduzione certificata?
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 168, comma 5, opera esclusivamente quando il documento sia redatto unicamente in lingua straniera.
Pertanto, se il documento è stato predisposto in originale anche in italiano e sottoscritto dalle parti, non è necessaria alcuna ulteriore traduzione giurata.
Il Collegio ha sottolineato che:
- la presenza di un documento bilingue assicura la piena intelligibilità e validità dell’atto;
- la richiesta di una traduzione ufficiale ulteriore costituirebbe un formalismo inutile, contrario ai principi di massima partecipazione e proporzionalità;
- il sistema non deve introdurre oneri documentali non previsti dalla norma, né aggravare in modo sproporzionato la posizione dei concorrenti.
L'appello è stato quindi respinto, confermando che la traduzione ufficiale è obbligatoria solo quando l’atto sia stato redatto esclusivamente in lingua straniera, mentre non è necessaria quando il documento sia predisposto in originale anche in italiano.
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