Detrazioni edilizie e successioni: nuovo principio di diritto dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di trasferimento agli eredi delle quote residue in caso di decesso del titolare delle detrazioni, distinguendo fra diverse ipotesi

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Cosa succede alle detrazioni fiscali per interventi edilizi in caso di successione? Gli eredi possono continuare a beneficiare delle quote residue se non hanno da subito la detenzione materiale e diretta dell’immobile? Oppure la mancata disponibilità nell’anno di apertura della successione comporta la perdita definitiva del beneficio?

Detrazioni edilizie: il Fisco sulle quote residue in caso di successione

A questi dubbi ha risposto l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 7/2025, che interviene su una questione molto frequente nella pratica edilizio-fiscale: la sorte delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del titolare.

Il Fisco interviene quindi sull'ipotesi di immobili oggetto di lavori agevolati, caduti in successione a seguito della morte del contribuente che aveva iniziato a fruire della detrazione, distinguendo tra diversi casi:

  • immobili in detenzione materiale e diretta degl eredi;
  • immobili concessi in comodato o locazione a terzi;
  • immobili rientrati nella disponibilità degli eredi al termine della locazione o del comodato.

I riferimenti normativi

Il quadro di riferimento è l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che disciplina la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che prevede:

  • aliquota ordinaria pari al 36%, elevata al 50% per le spese sostenute per interventi su abitazioni principali (art. 16, comma 1, d.l. 63/2013, come modificato dalla legge di Bilancio 2025);
  • fruizione in 10 rate annuali di pari importo;
  • trasferibilità delle quote residue in caso di vendita o successione dell’immobile.

Il comma 8 dell’articolo 16-bis stabilisce che:

  • in caso di vendita, la detrazione si trasferisce all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti;
  • in caso di decesso, il beneficio fiscale passa solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Sul punto l’Agenzia aveva già fornito chiarimenti con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, precisando che la detenzione deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e che la concessione in locazione o comodato impedisce la fruizione della quota di competenza di quell’anno.

Il principio di diritto

Con il Principio di diritto n. 7/2025, l’Agenzia chiarisce definitivamente la questione, specificando che:

  • non è necessario che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussista già nell’anno di apertura della successione;
  • l’erede che acquista successivamente la detenzione (ad esempio, alla scadenza di un contratto di locazione o comodato) può beneficiare delle rate residue di detrazione, a condizione che la detenzione sia mantenuta per l’intero anno di imposta;
  • resta preclusa la detrazione della quota riferita all’anno del decesso se l’immobile era concesso a terzi e nessun erede ne aveva la disponibilità diretta;
  • se la detenzione varia tra più eredi negli anni successivi, il diritto alla detrazione va ripartito proporzionalmente tra chi detiene effettivamente l’immobile nell’anno di riferimento.

Il principio viene esteso anche ad altre agevolazioni:

  • Bonus verde (art. 1, commi 12-15, L. 205/2017);
  • Ecobonus (art. 1, commi 344-349, L. 296/2006 e d.m. 6 agosto 2020);
  • Superbonus (art. 119 d.l. 34/2020), in quanto le regole interpretative risultano compatibili.

Conclusioni

Il chiarimento dell’Agenzia ha un impatto rilevante per contribuenti, professionisti e CAF, evidenziando che:

  • la detrazione non si perde automaticamente se l’erede non ha subito la detenzione al momento della successione;
  • ciò che conta è la disponibilità materiale e diretta dell’immobile nell’anno in cui si intende utilizzare la quota di detrazione;
  • le quote residue potranno quindi essere recuperate negli anni successivi, a condizione che l’erede sia detentore diretto dell’immobile dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • la regola vale anche per Superbonus, Ecobonus e Bonus verde.

Un principio che, pur restringendo l’accesso alla quota relativa all’anno del decesso, offre certezza operativa e apre la strada a una gestione più semplice delle successioni in materia di agevolazioni edilizie.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati