Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio

Il TAR Lazio (sentenza n. 12426/2025) ribadisce la natura vincolata dell’ordine di demolizione, l’inapplicabilità del “Salva Casa” senza regolamenti regionali e la responsabilità del proprietario attuale, anche se non autore dell’abuso.

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Quali sono i limiti della difesa di fronte a un’ingiunzione di demolizione? È possibile invocare la natura pertinenziale delle opere o l’assenza di vincoli per sottrarsi alle conseguenze dell’abuso? E, soprattutto, in che misura la normativa sopravvenuta, come il decreto “Salva Casa”, può incidere su procedimenti sanzionatori già avviati?

Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: la sentenza del TAR Lazio

Sono domande al centro dell’intervento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 12426 del 23 giugno 2025, ha affrontato un caso complesso di abusi edilizi caratterizzato da una pluralità di opere, apparentemente “minori”, ma valutate nella loro portata complessiva.

Nel caso sottoposto al giudizio del TAR, l’amministrazione comunale aveva adottato un’ordinanza di demolizione relativa a otto interventi abusivi relativi a magazzini, tettoie, gazebo, forno, piscina e difformità interne all’edificio principale. Il ricorrente aveva contestato l’atto per genericità, sproporzione delle sanzioni, insussistenza del carattere edilizio delle opere e, soprattutto, invocava l’applicabilità del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024 che ha innovato la disciplina della sanatoria edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Inoltre, veniva sostenuto che:

  • gli abusi fossero stati “ereditati” dai precedenti proprietari;
  • la natura pertinenziale delle opere le sottraesse dal regime autorizzatorio.

I principi espressi dalla sentenza

Il TAR ha chiarito, con un’analisi approfondita, che le difese del ricorrente non trovano fondamento giuridico. L’ordinanza, infatti, non era affatto generica: conteneva la descrizione puntuale delle violazioni con riferimento a dimensioni, caratteristiche tecniche e distanze dai confini. Anche sul piano procedimentale, il Comune aveva rispettato quanto richiesto dalla Legge n. 241/1990, garantendo al privato il diritto di difesa mediante la comunicazione di avvio del procedimento.

Nel merito, i giudici hanno ricordato che l’ingiunzione di demolizione costituisce un atto vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, privo di margini di discrezionalità e non subordinato a valutazioni di interesse pubblico. La successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza, rappresenta una conseguenza automatica della norma e non una misura discrezionale.

Quanto alle opere contestate, non si tratta di mere sistemazioni esterne o di pertinenze urbanisticamente irrilevanti: magazzini, gazebo e piscina hanno consistenza materiale e volumetria tali da incidere sull’assetto urbanistico, configurando veri e propri abusi edilizi.

È stata inoltre ribadita l’irrilevanza della successione degli abusi: il proprietario attuale risponde sempre dell’adempimento dell’ordine di ripristino, a prescindere dall’autore materiale delle opere. Infine, l’assenza di vincoli paesaggistici non elimina l’obbligo di rispettare la disciplina edilizia ordinaria.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si colloca all’interno di un quadro normativo chiaro e consolidato. Il punto di riferimento principale è il d.P.R. 380/2001, che agli articoli 31 e 36 disciplina rispettivamente l’ordine di demolizione con acquisizione gratuita e l’accertamento di conformità. Quest’ultimo, in particolare, può essere utilizzato solo in presenza di una doppia conformità urbanistica ed edilizia, non certo per sanare situazioni già sanzionate con ordinanza esecutiva.

Accanto al Testo Unico, la Legge n. 241/1990 garantisce la regolarità procedimentale attraverso l’obbligo di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi. È proprio a queste garanzie che il TAR ha fatto riferimento per escludere qualunque vizio di legittimità nell’azione amministrativa.

Quanto al cosiddetto decreto “Salva Casa”, i giudici hanno precisato che, in assenza dei regolamenti regionali attuativi, la disciplina non può produrre effetti concreti sul territorio regionale stesso. Inoltre, il principio generale di irretroattività impedisce di incidere su procedimenti già avviati.

A completare il quadro, restano di rilievo i parametri urbanistici fissati dal D.M. 1444/1968 e la disciplina dei titoli edilizi introdotta dal D.Lgs. 222/2016, che rendono evidente come interventi del tipo contestato non possano essere qualificati come liberi o marginali.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, la sentenza offre alcune riflessioni importanti per chi opera in materia edilizia. Innanzitutto, emerge chiaramente la natura vincolata dell’ordine di demolizione. L’amministrazione non ha la facoltà di valutarne l’opportunità, ma deve necessariamente disporlo in presenza di abuso. Di conseguenza, argomenti basati sulla sproporzione della misura o sull’assenza di interesse pubblico non hanno alcun rilievo.

In secondo luogo, viene chiarito che la categoria della pertinenza urbanistica è residuale e limitata: riguarda solo opere di modesta entità, precarie e prive di impatto autonomo sul territorio. Una piscina, un magazzino o una tettoia di consistenti dimensioni non possono rientrare in tale nozione, anche se legate funzionalmente a un’abitazione principale.

Altro passaggio significativo riguarda la responsabilità del proprietario. Chiunque sia oggi titolare dell’immobile è tenuto a ottemperare all’ordine demolitorio, a prescindere da chi abbia realizzato le opere. Si tratta di un principio che assume rilievo concreto nelle compravendite immobiliari e nella verifica dello stato legittimo, che rimane elemento imprescindibile in ogni operazione edilizia.

Infine, va sottolineato l’approccio restrittivo rispetto al “Salva Casa”. La sentenza conferma che non si tratta di una norma a efficacia diretta e immediata, ma di una disciplina che necessita di atti regionali di attuazione. E, comunque, non è idonea a paralizzare provvedimenti già adottati sotto la precedente normativa.

Conclusioni operative

Con il nuovo intervento, il TAR Lazio ha dunque respinto il ricorso, confermando integralmente l’ordinanza di demolizione. Confermati anche alcuni principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che dovrebbero ormai essere chiari a tutti:

  • l’ordine di demolizione è un atto vincolato: non può essere evitato invocando l’assenza di vincoli, la sproporzione o l’interesse pubblico;
  • le opere di consistenza rilevante non sono mai pertinenze e necessitano di titolo edilizio;
  • gli abusi vanno valutati nella loro “globalità” e non in maniera “atomistica”;
  • il “Salva Casa” non produce effetti automatici: senza regolamenti regionali non è operativo e non incide retroattivamente sui provvedimenti sanzionatori in corso;
  • il proprietario attuale è sempre responsabile degli abusi presenti sull’immobile.

Concludendo, la difesa tecnica deve essere fondata su una corretta ricostruzione dello stato legittimo, evitando argomenti marginali che difficilmente possono superare i rilievi ufficiali.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.