Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
Il TAR Sardegna ricorda che anche negli affidamenti diretti, pur caratterizzati da ampia discrezionalità, la stazione appaltante deve spiegare le ragioni della scelta e rispettare la lex di gara.
Quando si parla di affidamento diretto, quanto è davvero “libera” la stazione appaltante nella scelta del contraente? E fino a che punto può esercitare la propria discrezionalità senza motivare la sua scelta? È sufficiente richiamare la fiducia o serve sempre una motivazione chiara e coerente con le regole di gara?
Affidamento diretto sottosoglia e obbligo di motivazione: la sentenza del TAR Sardegna
Sono domande che ricorrono spesso quando si parla delle procedure di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) da utilizzarsi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee (c.d. “sottosoglia”). Domande a cui abbiamo dedicato lo Speciale affidamenti sottosoglia (a cura del dott. Pierluigi Girlando) ma che, periodicamente, ricevono l’intervento della giustizia amministrativa per chiarirne i contorni.
È il caso della sentenza n. 793 del 3 ottobre 2025, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna è entrato nel merito di una procedura sottosoglia avviata tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto), del D. Lgs. 36/2023, seppur sviluppatasi mediante un confronto di preventivi.
Alla gara avevano partecipato due operatori. L’amministrazione aveva disposto l’esclusione di un’impresa concorrente, ritenendo non conformi gli impianti di trattamento indicati nell’offerta, e aveva affidato il servizio a un altro operatore. L’impresa esclusa ha impugnato la decisione sostenendo che la stazione appaltante aveva interpretato in modo errato la lex specialis e aveva introdotto, in corso di procedura, un requisito non previsto dal capitolato tecnico.
Secondo l’amministrazione, come già evidenziato dall’ANAC in diversi pareri e confermato dalla giurisprudenza più recente, il fatto di richiedere più preventivi o di indicare criteri orientativi di selezione non trasforma l’affidamento diretto in una vera e propria gara. Si tratta pur sempre di una procedura semplificata e fiduciaria, nella quale la stazione appaltante non è tenuta a svolgere un confronto comparativo strutturato tra le offerte, né a effettuare una valutazione ponderata dei punteggi o dei contenuti proposti dagli operatori. Diverso il giudizio del TAR.
La sentenza del TAR
Il TARha chiarito che, anche negli affidamenti diretti sotto soglia, l’amministrazione deve motivare la scelta del contraente, spiegando le ragioni che rendono l’offerta selezionata più idonea a soddisfare l’interesse pubblico.
Il principio discende direttamente dall’art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
In altre parole: va bene l’affidamento diretto, ma serve sempre una motivazione. Poche righe, ma chiare, capaci di spiegare il perché di quella scelta.
Pur riconoscendo la discrezionalità della stazione appaltante nell’affidamento diretto, il TAR ha, quindi, ricordato che questa non può tradursi in arbitrarietà o travisamento dei fatti. La discrezionalità, infatti, non esonera dall’obbligo di coerenza, logicità e trasparenza.
Nel caso esaminato, la Commissione aveva travisato il contenuto del capitolato tecnico: il testo ammetteva esplicitamente l’utilizzo di impianti di stoccaggio o operazioni intermedie (come D13, D14 o D15), mentre l’amministrazione aveva preteso la disponibilità di un impianto di smaltimento “proprio”, requisito del tutto estraneo alla lex di gara.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento del TAR, occorre partire da due articoli chiave del D.Lgs. n. 36/2023, che insieme disegnano l’equilibrio tra semplificazione e garanzie di trasparenza.
L’art. 50 disciplina gli affidamenti diretti sotto soglia, consentendo alle stazioni appaltanti di scegliere il contraente anche attraverso un semplice confronto di preventivi. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: le decisioni devono sempre essere “giustificate” in base a criteri di economicità, qualità e coerenza con il principio del risultato.
L’art. 17, comma 2, aggiunge un passaggio
fondamentale: in caso di affidamento diretto, l’amministrazione
deve specificare nell’atto di affidamento “le ragioni
della scelta” e i requisiti dell’operatore economico
selezionato.
È un obbligo che non nasce da formalismo burocratico, ma da un
principio di buona amministrazione. Significa che la
semplificazione procedurale non elimina la responsabilità di
motivare: l’amministrazione può scegliere liberamente, ma deve
saper spiegare perché quella scelta è la
migliore.
A questi articoli si affianca l’Allegato I.1, che definisce l’affidamento diretto come decisione “discrezionale”, ma “nel rispetto dei principi” del Codice, tra cui la trasparenza, la concorrenza e il principio del risultato.
In sostanza: libertà sì, ma sempre motivata.
Analisi tecnica
Il TAR Sardegna affronta con grande chiarezza il punto di equilibrio tra discrezionalità e obbligo di motivazione, toccando tre aspetti operativi di forte impatto per chi gestisce o partecipa a procedure sotto soglia.
1. L’affidamento diretto non è una “zona franca”
La natura fiduciaria dell’affidamento diretto non significa assenza
di regole. Quando l’amministrazione decide di “procedimentalizzare”
la scelta — ad esempio con una RDO su MEPA — si vincola
automaticamente alle regole che si è data.
Nel caso esaminato, il capitolato ammetteva espressamente l’uso di impianti di stoccaggio, ma la Commissione ha applicato criteri diversi da quelli fissati, incorrendo in un vizio evidente di eccesso di potere.
2. La motivazione come strumento di trasparenza
L’obbligo di motivare serve a garantire non solo i concorrenti, ma
anche l’amministrazione stessa. Una decisione chiara, coerente e
documentata è la miglior difesa contro ricorsi e contestazioni.
La semplificazione introdotta dal nuovo Codice non elimina il dovere di rendere comprensibili le scelte: ogni affidamento diretto deve essere “tracciabile” e spiegato, soprattutto quando comporta esclusioni o valutazioni tecniche.
3. L’errore tecnico come vizio di legittimità
Il TAR ha riconosciuto che la Commissione ha escluso l’impresa per
motivi che non trovavano riscontro nei documenti di gara. Un errore
fattuale, in questo caso, basta per far cadere l’intero impianto
dell’aggiudicazione.
Anche negli affidamenti diretti, il giudice amministrativo può intervenire quando la decisione risulta manifestamente illogica o contraddittoria rispetto alle premesse fissate dalla stazione appaltante.
Conclusioni operative
La sentenza del TAR Sardegna segna un punto fermo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che partecipano agli affidamenti diretti.
Ecco i principali spunti operativi:
- motivare sempre: anche negli affidamenti discrezionali, va indicato il motivo per cui si sceglie un determinato operatore, evidenziando elementi di convenienza, qualità o affidabilità;
- rispettare la lex specialis: una volta pubblicate le regole, queste vincolano l’amministrazione. Qualsiasi modifica o interpretazione estensiva è illegittima;
- controllare la coerenza delle decisioni: ogni atto deve essere coerente con la documentazione di gara e con i principi del Codice;
- gestire la discrezionalità in modo trasparente: la libertà di scelta non significa arbitrio; il principio del risultato richiede scelte motivate, documentate e verificabili;
- valutare il rischio risarcitorio: un’esclusione illegittima può comportare responsabilità risarcitoria anche solo per la perdita di chance, come nel caso deciso dal TAR.
In definitiva, la sentenza ricorda che l’affidamento diretto non è un “non-procedimento”: resta un atto amministrativo che deve essere razionale, motivato e tracciabile. La semplificazione non può mai tradursi in approssimazione: ogni scelta, anche discrezionale, deve poter essere spiegata — e, se serve, difesa davanti al giudice. Una decisione che, al di là del caso specifico, riafferma un principio semplice ma essenziale: la fiducia non basta, serve sempre una motivazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sardegna 3 ottobre 2025, n. 793