Impianti fotovoltaici e aree idonee: il Consiglio di Stato sui limiti regionali

La sentenza n. 6160/2025 ribadisce che le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori all’installazione di impianti FER prima del D.M. Aree Idonee

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, solo lo Stato può stabilire i criteri per individuare le aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, e come definite dal D.M. MASE 21 giugno 2024. Delibere regionali che vadano contro queste indicazioni sono illegittime e di conseguenza anche i provvedimenti a esse collegate.

Fotovoltaico e aree idonee: no del Consiglio di Stato a criteri imposti dalle Regioni

Sulla base di questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza del 14 luglio 2025, n. 6160, ha annullato due delibere della Regione Piemonte che,  prima dell’adozione del D.M. Aree Idonee, avevano previsto che nelle aree agricole di elevato interesse agronomico potessero essere realizzati solo impianti agrivoltaici, escludendo i fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Palazzo Spada ha infatti chiarito che, in assenza dei decreti interministeriali previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021, le Regioni non potevano introdurre limiti propri o moratorie, poiché la competenza a stabilire criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee appartiene allo Stato, mediante decreti adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

La società appellante, attiva nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, aveva avviato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 11 MWp su terreni agricoli classificati nelle classi II e III di capacità d’uso del suolo. A seguito dell’emanazione delle delibere regionali che vietavano la costruzione di impianti a terra, la società aveva impugnato gli atti dinanzi al TAR, che aveva respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato, in sede d’appello, ha invece riformato la decisione, accogliendo le ragioni della società.

Quadro normativo di riferimento

Ricordiamo che il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (“RED II”) – rappresenta il quadro di riferimento per la promozione delle energie rinnovabili in Italia.

L’art. 20 attribuisce al Governo la competenza a individuare, tramite decreti interministeriali, i principi e i criteri per la definizione delle aree idonee e non idonee.

Il Consiglio di Stato ha richiamato in particolare:

  • il comma 6, che vieta alle Regioni di disporre moratorie o sospensioni dei procedimenti di autorizzazione;
  • il comma 8, che individua come aree idonee ex lege talune categorie di terreni, anche in assenza dei decreti attuativi, tra cui quelli non vincolati e situati fuori dalle fasce di rispetto dei beni tutelati dal d.lgs. 42/2004.

La competenza statale deriva dall’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Pertanto, fino all’adozione del decreto interministeriale del 2024, le Regioni non potevano esercitare un potere normativo autonomo in materia di localizzazione degli impianti FER.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure dell’appellante, affermando che “Sussiste l’impossibilità per la Regione di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia prima della fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee”.

Le delibere piemontesi hanno dunque violato:

  • l’art. 20, commi 1, 6 e 8 del d.lgs. 199/2021;
  • i principi europei di promozione delle FER e decarbonizzazione, sanciti dalla direttiva 2018/2001/UE;
  • i principi di leale collaborazione e riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il Consiglio di Stato ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025, relativa alla Regione Sardegna, che aveva dichiarato illegittime disposizioni analoghe per eccesso di potere legislativo.La decisione ha quindi disposto l’annullamento delle delibere piemontesi e la compensazione integrale delle spese di giudizio.

L’orientamento giurisprudenziale

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, volto a impedire che le Regioni o gli enti locali ostacolino la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso limiti impropri.
Tra le decisioni più significative si segnalano:

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 466/2025, che ha escluso la possibilità per le Regioni di anticipare i criteri delle aree idonee prima del D.M. attuativo;
  • TAR Sicilia, 26 agosto 2024, n. 2475, che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti comunali fondati sulla sola mancata inclusione dell’area tra quelle idonee;
  • Consiglio di Stato, 21 luglio 2025, n. 6434, che ha censurato limiti percentuali regionali alle autorizzazioni FER in contrasto con i principi di libertà d’iniziativa imprenditoriale e sostenibilità ambientale.

In tutte queste pronunce emerge un orientamento univoco: la transizione energetica non può essere ostacolata da discipline regionali frammentarie o da moratorie locali, poiché la competenza regolatoria in materia di aree idonee appartiene esclusivamente allo Stato.

In definitiva, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le Regioni conservano poteri di pianificazione e governo del territorio, ma non possono introdurre discipline autonome che incidano sulla localizzazione degli impianti FER.

Anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024, tali poteri devono esercitarsi entro la cornice dei criteri statali e senza effetti espulsivi o moratori, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra livelli di governo.

Conclusioni operative

Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento delle delibere regionali impugnate dalla società.

Dalla sentenza derivano alcune indicazioni operative fondamentali:

  • le Regioni non possono introdurre limiti o moratorie in attesa dei decreti statali o in contrasto con essi;
  • gli impianti fotovoltaici situati in aree non vincolate e fuori dalle fasce di rispetto restano idonei ex lege;
  • ogni pianificazione regionale deve essere coerente con i criteri del D.M. 21 giugno 2024 e con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione;
  • eventuali restrizioni ulteriori sarebbero illegittime per violazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 e dei principi di competenza statale in materia ambientale ed energetica.

La decisione ribadisce un principio di fondo: la pianificazione energetica è materia di competenza statale, e la frammentazione normativa ostacola gli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile fissati dal PNIEC e dal Green Deal europeo.

Le Regioni possono intervenire solo per attuare i criteri nazionali, non per condizionarli: ciò garantisce uniformità, certezza giuridica e coerenza con gli impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di energia e clima.

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