Omesso inserimento dei CAM nella lex specialis: il Consiglio di Stato annulla la gara
Palazzo Spada ribadisce che l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi nella lex specialis costituisce vizio insanabile della procedura: la gara è nulla e l’illegittimità può essere fatta valere anche al momento dell’aggiudicazione
Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema dell’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, riaffermando la natura obbligatoria e inderogabile di tali requisiti.
Conferma ne è la sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7898, con cui la Sezione V ha stabilito che la mancata previsione dei CAM nella lex specialis costituisce un vizio di legittimità insanabile, che comporta l’annullamento della gara.
Lex specialis senza CAM: gara da annullare
Nel caso in esame, una società aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara sostenendo che la lex specialis non contenesse alcun riferimento ai criteri ambientali minimi previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione, tuttavia, aveva difeso la legittimità della procedura, sostenendo che alcuni partecipanti - compreso il ricorrente - avessero comunque presentato offerte tecniche contenenti elementi di sostenibilità ambientale, in linea con lo spirito della disciplina.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’assenza dei CAM non avesse inciso in modo sostanziale sul risultato della gara. L’impresa ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
CAM: le previsioni del Codice Appalti
Fulcro della decisione è l’applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il quale sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei documenti di gara, i criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dai decreti del Ministero dell’Ambiente, in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).
Tale obbligo discende direttamente dai principi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Codice, che richiama la sostenibilità ambientale come criterio trasversale di tutte le fasi dell’appalto, e si collega al principio del risultato e al principio della fiducia, che impongono all’amministrazione di garantire l’efficienza e la qualità delle procedure nel rispetto degli obiettivi ambientali.
La giurisprudenza — in continuità con le sentenze Cons. Stato n. 6574/2025 e n. 6754/2025 — considera l’inserimento dei CAM un obbligo inderogabile, la cui omissione determina un vizio di legittimità della lex specialis.
La decisione del Consiglio di Stato
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento sempre più rigoroso, volto a garantire la piena attuazione del principio di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici.
I CAM non rappresentano semplici raccomandazioni: sono
requisiti obbligatori che incidono sulla
formulazione delle offerte e sulla valutazione comparativa dei
progetti.
La loro omissione non solo altera il confronto concorrenziale, ma
priva la procedura di una componente essenziale di legittimità.
In termini sistemici, si rafforza la funzione di “parametro legale” dei CAM, richiamando le stazioni appaltanti a un rigoroso rispetto degli obblighi ambientali in sede di progettazione e affidamento.
Proprio per questo i giudici hanno accolto l’appello, affermando che “L’omesso inserimento dei CAM nella lex specialis costituisce un vizio di legittimità insanabile dei provvedimenti di gara, data la natura imperativa della relativa disciplina”. Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui la presentazione di offerte “verdi” da parte dei concorrenti potesse rimediare al vizio originario della procedura.
Una tale interpretazione, secondo i giudici, “finirebbe per ledere l’interesse dell’operatore non aggiudicatario a ottenere la riedizione della gara secondo regole conformi al paradigma normativo”, svuotando di significato il principio di parità di trattamento.
Di particolare rilievo è il ragionamento con cui il Collegio affronta la questione processuale. L’omissione dei CAM, pur configurando un vizio grave, non costituisce una clausola immediatamente escludente: non limita in via diretta la partecipazione alla gara e, pertanto, non richiede un’impugnazione tempestiva del bando. Il concorrente può far valere tale illegittimità in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, quando la lesione del proprio interesse è divenuta concreta e attuale.
Conclusioni operative
Con l’accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato la nullità dell’intera procedura di gara, ribadendo che i CAM:
- sono obbligatori in tutte le fasi dell’appalto, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione;
- devono essere espressamente inseriti nella lex specialis e nei documenti di gara;
- la loro omissione integra un vizio insanabile, non sanabile ex post;
- la mancata previsione può essere impugnata insieme all’aggiudicazione, non essendo clausola immediatamente lesiva.
Se ne ricavano alcune interessanti indicazioni operative per amministrazioni e concorrenti:
- per le stazioni appaltanti, la decisione impone un’attenta revisione delle proprie procedure di predisposizione dei bandi, integrando sistematicamente i CAM come parte integrante della documentazione di gara;
- per gli operatori economici, invece, la pronuncia conferma la possibilità di far valere l’illegittimità della procedura anche in fase successiva, a tutela del principio di concorrenza e della corretta applicazione delle regole ambientali.
Documenti Allegati
Sentenza