Ordine di demolizione, condono e poteri del giudice penale: interviene la Cassazione
La Cassazione (sentenza n. 32167/2025) chiarisce i rapporti tra giudice penale e autorità amministrativa, i limiti del condono edilizio in Sicilia e l’estensione reale dell’ordine di demolizione.
Quando l’immobile abusivo è stato acquisito al patrimonio comunale, ha ancora senso chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione? Chi è competente a decidere sull’esecuzione della demolizione disposta in sentenza penale? Il condono “terzo” è invocabile in presenza di vincoli paesaggistici, specie in Sicilia, e vale il silenzio assenso? E quali effetti hanno i lavori di completamento o le superfetazioni su un manufatto già abusivo?
Ordine di demolizione, condono e poteri del giudice penale: la sentenza della Cassazione
Ha risposto a queste domande la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32167 del 29 settembre 2025, è intervenuta:
- sul rapporto tra procedimento penale e poteri amministrativi;
- su limiti oggettivi del terzo condono edilizio (D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 269/2003);
- sull’irrilevanza del silenzio assenso sotto vincolo paesaggistico;
- sulle conseguenze dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
- sulla natura dell’ordine di demolizione.
Il caso riguarda una nuova unità abitativa realizzata in area vincolata, per la quale era stata chiesta la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione e, in via gradata, la considerazione di istanze sananti mai realmente praticabili.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva confermato l’ordine di demolizione disposto con la sentenza penale di condanna. I motivi del ricorso erano molteplici e ruotavano attorno a tre principali questioni giuridiche:
- si sosteneva che l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale avesse fatto venir meno l’interesse alla demolizione e che, di conseguenza, l’ordine dovesse essere sospeso o revocato;
- si invocava la pendenza di una domanda di sanatoria, sostenendo che il giudice penale non potesse pronunciarsi sull’esecuzione finché l’amministrazione non avesse definito la procedura di condono;
- veniva dedotta la presunta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di condono edilizio ai sensi della legge regionale siciliana, con l’ulteriore argomento che l’intervento abusivo — pur in zona vincolata — avrebbe potuto essere sanato alla luce della normativa regionale.
Cosa ha risposto la Cassazione
Gli ermellini hanno dichiarato inammissibili tutti i motivi, chiarendo che:
- l’acquisizione al patrimonio comunale fa venir meno l’interesse alla sospensione dell’ordine;
- il giudice penale ha piena competenza sull’esecuzione della demolizione, anche in presenza di istanze di sanatoria;
- il silenzio assenso non si applica ai procedimenti di condono in area vincolata, né può essere invocato in base alla legislazione siciliana.
La Cassazione ha, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso, ma l’occasione è utile per fare chiarezza su una serie di principi che definiscono l’attuale assetto del diritto penale edilizio.
Principi espressi dalla sentenza
La Cassazione ha affrontato con rigore le principali questioni legate all’esecuzione degli ordini di demolizione e alla compatibilità tra giurisdizione penale e amministrativa.
Anzitutto, viene ribadito che una volta che l’immobile abusivo è stato acquisito al patrimonio comunale, il responsabile dell’abuso perde qualsiasi interesse concreto a chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione. L’unica possibilità residua è quella di eseguire spontaneamente la demolizione, purché il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell’opera per ragioni di pubblico interesse. In assenza di tale delibera, il procedimento amministrativo ha come unico esito obbligato la demolizione, da eseguirsi a spese del responsabile.
Sul piano processuale, la Corte riafferma che l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura amministrativa ma funzione ripristinatoria. Come più volte ribadito anche dalla giustizia amministrativa, l’ordine di demolizione è un atto dovuto che chiude il sistema sanzionatorio edilizio. La sua esecuzione spetta allo stesso giudice che lo ha pronunciato, secondo la regola generale dell’art. 665, comma 1, c.p.p., e non all’amministrazione comunale.
Particolare rilievo assume il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità sostanziale dei titoli abilitativi eventualmente prodotti dal ricorrente, come permessi in sanatoria o condoni pendenti. Non si tratta di “disapplicare” un atto amministrativo, ma di accertare se il titolo sia stato rilasciato in conformità alle condizioni di legge: se queste mancano, il giudice penale può non tenerne conto, evitando così che un provvedimento illegittimo impedisca il ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte ha, inoltre, ricordato che l’ordine di demolizione ha natura reale, incidendo sul bene in sé e non solo sulla persona del responsabile. I suoi effetti si estendono quindi anche a chiunque abbia un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, pur restando l’obbligo di attivarsi in capo al condannato.
Infine, viene ribadito che la demolizione riguarda non solo l’opera originariamente abusiva ma anche tutte le superfetazioni, pertinenze o opere accessorie che ne costituiscono completamento. Qualsiasi intervento successivo su un manufatto abusivo — anche se apparentemente qualificabile come manutenzione o ristrutturazione — eredita l’illiceità originaria e non può essere considerato legittimo. Il principio di fondo è quello della radicale abusività del fabbricato, che comporta l’estensione dell’ordine di demolizione a tutte le parti che ne rendono incompleto il ripristino.
Il condono in Sicilia e la sentenza della Corte costituzionale
Un punto di particolare rilievo della pronuncia riguarda l’applicabilità del terzo condono edilizio alla Regione Siciliana, da sempre terreno di confronto tra legislazione statale e normativa regionale.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, anche in presenza di statuto speciale, la Regione non può introdurre deroghe ai principi fondamentali fissati dallo Stato nelle cosiddette “grandi riforme economico-sociali”. Il condono del 2003 rientra a pieno titolo in questa categoria, e le sue limitazioni — in particolare il divieto di sanatoria per opere abusive in area vincolata di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) — si impongono anche al legislatore siciliano.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo il tentativo della Regione Siciliana di introdurre, con la legge regionale n. 19/2021, una “interpretazione autentica” della legge di recepimento del condono (L.R. n. 15/2004), che avrebbe consentito la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non assolutamente inedificabili. Secondo la Consulta, tale norma aveva in realtà natura innovativa e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, travalicando i limiti dello statuto di autonomia regionale.
Come sottolineato anche dal TAR Sicilia nella sentenza n. 912 del 29 aprile 2025 la giurisprudenza regionale si è ormai uniformata a questo principio.
Ne consegue che:
- il silenzio assenso è escluso nei procedimenti paesaggistici e di condono, anche in Sicilia;
- le opere che comportano aumenti di volume o nuova costruzione in zona vincolata non possono essere condonate, neppure se il vincolo è solo “relativo”;
- la Soprintendenza conserva poteri consultivi ma non può disporre autonomamente la rimessione in pristino, competendo tale funzione al Comune.
Il quadro è stato ulteriormente rafforzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72/2025, che ha riaffermato l’assoluta intangibilità del limite dei 150 metri dalla battigia, ribadendo che nessuna opera realizzata entro tale fascia può essere oggetto di condono, nemmeno nelle Regioni a statuto speciale.
In sintesi, la Cassazione si colloca perfettamente in questa linea: nessun automatismo, nessun silenzio assenso, nessuna deroga regionale ai limiti fissati dallo Stato. In presenza di vincolo paesaggistico, l’unico esito possibile per le nuove costruzioni abusive resta la demolizione.
Quadro normativo di riferimento
La decisione della Cassazione si inserisce in un quadro normativo ormai consolidato, che definisce in modo puntuale i poteri del giudice penale e i limiti oggettivi alla sanatoria degli abusi edilizi.
Il punto di partenza è l’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che disciplina la repressione delle opere abusive e consente al giudice penale di disporre la demolizione del manufatto direttamente con la sentenza di condanna. Si tratta di una misura di natura amministrativa ma a funzione ripristinatoria, volta a ristabilire la legalità urbanistica violata.
L’art. 32 del d.l. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, definisce invece i confini del cosiddetto terzo condono edilizio, chiarendo che la sanatoria è ammissibile solo per interventi “minori” e comunque esclusa per opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale. È questa la norma cardine che la Cassazione richiama per ribadire l’impossibilità di regolarizzare nuove costruzioni o ampliamenti in zone vincolate.
Sul piano processuale, l’art. 665 del codice di procedura penale attribuisce al giudice che ha pronunciato la condanna la competenza sull’esecuzione dei provvedimenti, compreso l’ordine di demolizione. In altre parole, il controllo sull’attuazione resta in ambito giudiziario e non amministrativo.
Infine, le sentenze della Corte costituzionale n. 252/2022 e n. 72/2025 hanno ribadito la prevalenza delle norme statali in materia di condono edilizio anche nelle Regioni a statuto speciale, come la Sicilia. La Consulta ha chiarito che i limiti introdotti dal legislatore statale — in particolare il divieto di sanatoria per opere abusive in zona vincolata e il rispetto della fascia di 150 metri dalla battigia — costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento, inderogabili da parte delle leggi regionali.
Analisi tecnica
La sentenza della Cassazione n. 32167/2025 rappresenta una sintesi efficace del sistema sanzionatorio edilizio, confermando la piena coerenza tra i poteri del giudice penale e la funzione amministrativa di tutela del territorio.
Sul piano operativo, la Corte sancisce tre punti cardine:
- acquisizione e carenza d’interesse – dopo l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, il responsabile non ha più titolo per chiedere la sospensione dell’ordine: può solo eseguire volontariamente la demolizione, se non c’è delibera consiliare di mantenimento.
- autonomia del giudice penale – l’ordine di demolizione emesso in sede penale non è subordinato al potere comunale, ma ne rappresenta l’integrazione. Il giudice deve verificare la legittimità dei titoli prodotti, disapplicandoli se privi dei presupposti legali.
- estensione dell’effetto reale – l’obbligo di demolizione investe l’intero fabbricato e tutte le opere connesse, comprese pertinenze, ampliamenti e superfetazioni che ostacolano il ripristino.
Conclusioni operative
La sentenza della Cassazione n. 32167/2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai granitico: l’ordine di demolizione non è un provvedimento accessorio o discrezionale, ma una conseguenza inevitabile dell’abuso edilizio. Quando l’immobile è acquisito al patrimonio comunale, il responsabile perde qualsiasi titolo per opporsi o chiedere sospensioni. L’unica opzione possibile resta l’esecuzione spontanea della demolizione, sempre che il Consiglio comunale non abbia deliberato diversamente per motivi di interesse pubblico.
Il messaggio è chiaro: il giudice penale non solo può, ma deve verificare la legittimità dei titoli sananti prodotti dal condannato e, se privi dei requisiti formali e sostanziali, non può considerarli ostativi all’esecuzione. La presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria non sospende automaticamente l’ordine di demolizione, soprattutto quando si tratta di opere nuove, in zona vincolata e chiaramente non condonabili.
Particolare rilievo assume, ancora una volta, la posizione della Regione Siciliana, dove la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha definitivamente chiuso ogni margine di incertezza: il terzo condono del 2003 resta disciplinato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e le leggi regionali non possono introdurre eccezioni o interpretazioni estensive. Né il silenzio assenso né l’assenza di vincolo assoluto possono legittimare la regolarizzazione di opere abusive in area paesaggisticamente protetta.
In prospettiva operativa, la pronuncia richiama tecnici, professionisti e amministrazioni a un principio di realtà:
- l’acquisizione comunale dell’immobile segna la fine di ogni possibilità di sospendere o revocare l’ordine, salvo la demolizione volontaria;
- il giudice dell’esecuzione è pienamente competente a valutare i titoli prodotti, anche disapplicandoli se privi di fondamento;
- l’ordine di demolizione riguarda l’intero fabbricato e tutte le opere che ne impediscono il ripristino, comprese superfetazioni e pertinenze;
- nelle aree vincolate, soprattutto in Sicilia, il condono edilizio non è più uno strumento praticabile: ogni tentativo di sanatoria in questi contesti è destinato a fallire.
In sintesi, la Cassazione riafferma un principio di fondo: la tutela del territorio non può essere oggetto di compromesso. La demolizione non è una sanzione punitiva, ma l’unico mezzo per ristabilire la legalità urbanistica e paesaggistica violata.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2025, n. 32167