Impugnazione dell’aggiudicazione: il TAR sulla decorrenza dei termini
Il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario? Ecco la risposta del giudice amministrativo
Può un concorrente attendere la conclusione della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario prima di proporre ricorso contro l’aggiudicazione definitiva? Oppure il termine decorre immediatamente dalla comunicazione dell’atto?
Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 17242, offre un chiarimento importante su un tema che spesso genera incertezza tra operatori e stazioni appaltanti: la decorrenza del termine di impugnazione di un'aggiudicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) e dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Impugnare un’aggiudicazione: i termini previsti
Una società aveva impugnato la revoca di una precedente aggiudicazione disposta nell’ambito di una procedura ristretta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.
A seguito di una prima ordinanza cautelare favorevole del TAR,
il Consiglio di Stato aveva invece ritenuto prevalente l’interesse
della stazione appaltante a proseguire la procedura, sollecitando
la definizione nel merito.
Nel frattempo, i lotti oggetto del ricorso erano
stati aggiudicati ad altri raggruppamenti temporanei d’imprese, con
comunicazione sul portale di gara.
Proprio per questo motivo la stazione appaltante e gli aggiudicatari eccepivano l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la società ricorrente non aveva impugnato nei termini le nuove aggiudicazioni e aveva peraltro manifestato la volontà di rinunciare all’appalto.
Sul punto, il TAR ha richiamato espressamente:
- l'art. 120, comma 2, c.p.a., secondo cui “il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici”;
- l'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 (già art. 76 del d.lgs. n. 50/2016), che disciplina la comunicazione degli esiti di gara e dell’aggiudicazione;
- l'art. 100 c.p.c., che sancisce l’onere dell’interesse ad agire.
Ne deriva che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla sua comunicazione formale, e non dalla successiva verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, fase che incide solo sull’efficacia del provvedimento, non sulla sua validità.
La decisione del TAR
Il Collegio ha dato ragione alla SA, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la società non aveva tempestivamente impugnato le aggiudicazioni dei lotti oggetto di contestazione.
Richiamando un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che l’aggiudicazione costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse del concorrente escluso: l’annullamento degli atti precedenti, non seguito dall’impugnazione dell’aggiudicazione, non è idoneo a produrre effetti utili.
Pertanto, il concorrente che abbia impugnato atti intermedi deve necessariamente impugnare anche l’aggiudicazione sopravvenuta; diversamente, il ricorso diviene improcedibile, poiché l’atto finale - se non impugnato - si consolida e rende inutile la decisione sugli atti anteriori.
Si smentisce l’impostazione difensiva della ricorrente, secondo cui il termine di impugnazione dovrebbe decorrere solo dopo la verifica positiva dei requisiti dell’aggiudicatario.
Tale interpretazione è definita non
condivisibile, poiché altererebbe la certezza dei rapporti
giuridici e contrasterebbe con la ratio acceleratoria del rito in
materia di appalti.
La verifica dei requisiti, infatti, ha natura
meramente condizionante
l’efficacia dell’aggiudicazione, ma non sospende il
decorso del termine per la sua impugnazione.
Una diversa lettura finirebbe per vanificare la celerità dei procedimenti e consentire ricorsi tardivi, in contrasto con i principi di concentrazione e tempestività propri del contenzioso amministrativo in materia di contratti pubblici.
Conclusioni operative
Il TAR Lazio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
La sentenza ribadisce alcuni punti importanti per stazioni appaltanti e operatori economici:
- il termine per impugnare un’aggiudicazione decorre dalla comunicazione dell’atto ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 36/2023, non dalla verifica dei requisiti;
- la verifica dei requisiti incide solo sull’efficacia dell’aggiudicazione, non sulla sua validità;
- l’omessa impugnazione tempestiva dell’aggiudicazione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- chi ha già impugnato atti intermedi deve monitorare la pubblicazione o la comunicazione dell’aggiudicazione e proporre motivi aggiunti entro il termine perentorio.
Documenti Allegati
Sentenza