Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati
Mentre nella prossima Legge di Bilancio potrebbe arrivare la proroga dell’aliquota al 50% per le detrazioni su ristrutturazioni ed efficienza della prima casa — come annunciato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti — dal 25 dicembre 2025 diventa operativo il Conto Termico 3.0.
Il Conto Termico 3.0
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 7 agosto 2025 del MASE – che entrerà in vigore, appunto, il giorno di Natale – si attendono le Regole applicative (provvedimento MASE su proposta GSE) per l’accesso alle misure.
Sul Conto Termico 3.0 abbiamo già approfondito:
- Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
- Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
In questo approfondimento ci concentreremo sulle condizioni di ammissibilità “comuni” a tutti gli interventi. Ricordiamo, infatti, che il decreto suddivide:
- disposizioni comuni previste nel Titolo IV del DM 7 agosto 2025;
- disposizioni specifiche per le imprese, contemplate nel Titolo V del DM 7 agosto 2025.
Conto Termico 3.0: la condizione preliminare
Sia che si tratti di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici (Titolo II) o di interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), l’art. 10, comma 1, del DM stabilisce una condizione preliminare per accedere agli incentivi:
“Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.”
In termini pratici significa che:
- non basta essere l’esecutore materiale o il soggetto che sostiene la spesa;
- occorre avere un titolo giuridico che consenta l’utilizzo legittimo dell’immobile su cui si realizza l’intervento.
Il decreto richiede che chi chiede l’incentivo (cioè il soggetto responsabile) abbia un diritto che gli consenta di intervenire sull’immobile. Questo può derivare:
- dalla proprietà;
- da un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- oppure da un diritto personale di godimento, come un contratto di locazione, comodato o affitto d’azienda che includa la facoltà di eseguire lavori di efficientamento.
In sostanza, il soggetto deve essere legittimato ad agire sull’immobile e a sostenere le spese, non semplicemente un soggetto terzo (come l’impresa installatrice).
Dal punto di vista operativo, quando si presenta la domanda al GSE, occorrerà dichiarare e dimostrare la disponibilità dell’immobile tramite documenti come:
- atto di proprietà o visura catastale;
- contratto di locazione o comodato registrato;
- altro titolo valido (ad esempio concessione o autorizzazione del proprietario).
Conto Termico 3.0: impianto di climatizzazione registrato
Il comma 2 dell’art. 10 specifica un secondo requisito tecnico fondamentale di ammissibilità per poter ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0: la presenza di un impianto di climatizzazione invernale esistente.
L’incentivo non può essere richiesto per edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento. Il Conto Termico, infatti, non finanzia nuove installazioni su edifici mai dotati di impianto, ma solo sostituzioni o riqualificazioni di impianti già esistenti alla data in cui il decreto entra in vigore (25 dicembre 2025).
In pratica:
- un edificio appena costruito o mai riscaldato non rientra tra quelli incentivabili;
- un edificio con un vecchio impianto a gasolio, a biomassa o con pompe di calore obsolete può accedere agli incentivi se l’intervento prevede la sostituzione o l’efficientamento di quel sistema.
Se l’intervento riguarda più unità immobiliari o più edifici (ad esempio un condominio):
- tutti devono avere un impianto di riscaldamento già esistente;
- non è ammesso includere nel progetto edifici “freddi” o non riscaldati, perché non sarebbe un miglioramento dell’efficienza energetica ma una nuova installazione.
Gli impianti preesistenti devono essere:
- verificabili e funzionanti (non ruderi o apparecchi dismessi da anni),
- coerenti con i parametri tecnici minimi stabiliti negli allegati del decreto (es. potenza nominale, tipologia di combustibile, rendimento, classe emissiva, ecc.).
È una clausola che serve a garantire la tracciabilità tecnica dell’intervento e a evitare richieste di incentivo per impianti “fantasma” o non documentabili.
Infine, il decreto introduce un obbligo di tracciabilità amministrativa:
- l’impianto oggetto di intervento deve risultare iscritto nel catasto regionale degli impianti termici (ove istituito, come in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, ecc.);
- in mancanza del catasto regionale, la registrazione può essere sostituita da documentazione tecnica equivalente (libretto di impianto, dichiarazione di conformità, rapporti di controllo di efficienza energetica, ecc.).
In sintesi:
| Requisito | Significato pratico | Effetto sull’ammissibilità |
| Impianto esistente | Deve essere presente un impianto di climatizzazione invernale funzionante o comunque esistente alla data di entrata in vigore del decreto | Gli edifici nuovi o privi di riscaldamento sono esclusi |
| Edifici multipli | Tutti devono avere un impianto preesistente | Non si può includere un edificio “nuovo” in un progetto unico |
| Compatibilità tecnica | L’impianto sostituito deve rispettare i parametri minimi (allegati I e II) | Impedisce incentivi per impianti non conformi o irregolari |
| Registrazione | L’impianto deve risultare iscritto nel catasto regionale (se presente) | Necessario per la verifica GSE |
Conto Termico 3.0: la sostituzione dell’impianto in edifici plurifamiliari
Il comma 3 dell’art. 10 disciplina un caso particolare: quello in cui si voglia sostituire più impianti autonomi esistenti (cioè presenti in più edifici o in più unità immobiliari) con un unico impianto centralizzato di climatizzazione invernale.
In sostanza, il decreto riconosce che la centralizzazione può rappresentare una forma di efficientamento energetico, ma ne vincola l’accesso agli incentivi a precise condizioni tecniche e giuridiche.
Intanto, occorre ricordare che si parla di impianto centralizzato quando un unico sistema di generazione del calore serve più edifici o più unità immobiliari (ad esempio un condominio, un complesso di edifici pubblici, o un campus aziendale). Il Conto Termico 3.0 incentiva questi interventi solo se sostitutivi di impianti esistenti e solo se rispettano le seguenti regole.
a) Il dimensionamento della potenza nominale del nuovo
generatore
“Il dimensionamento della potenza nominale del nuovo
generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato
sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici,
in conformità alla normativa tecnica UNI.”
Significa che:
- la potenza del nuovo impianto deve essere proporzionata ai fabbisogni reali dell’intero complesso servito (non sovradimensionata né sottodimensionata);
- il tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito o geometra abilitato alla progettazione termotecnica) deve asseverare il calcolo, ossia dichiarare con responsabilità professionale che la potenza è corretta;
- il calcolo deve seguire le norme UNI di riferimento (in particolare la serie UNI/TS 11300 sul fabbisogno energetico per la climatizzazione e produzione di ACS).
b) Disponibilità e unicità del soggetto responsabile
“Gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella
disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve
essere nella disponibilità di un unico soggetto
responsabile.”
Questo punto è giuridico e amministrativo:
- Tutti gli edifici o unità serviti dal nuovo impianto devono
appartenere o essere nella disponibilità di un unico soggetto
ammesso (cioè di chi richiede l’incentivo).
Esempi:- un Comune che riunisce più edifici pubblici sotto un’unica centrale termica;
- un’azienda con più stabilimenti o corpi di fabbrica;
- un condominio con impianto centralizzato, purché l’istanza sia presentata da un unico rappresentante (amministratore).
- L’intervento deve essere nella disponibilità di un solo soggetto responsabile, cioè colui che sostiene le spese e stipula il contratto con il GSE.
Il GSE deve, dunque, avere un unico interlocutore amministrativo e fiscale.
c) Compatibilità e preesistenza degli impianti
“Nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di
impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore
preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste
all’allegato I al presente decreto.”
Significa che:
- tutti gli edifici coinvolti devono avere un impianto preesistente, come già richiesto dal comma 2;
- i generatori esistenti devono essere conformi o documentabili secondo i criteri tecnici dell’allegato I (ad esempio: impianti funzionanti, correttamente dimensionati, con rendimento e classe emissiva rilevabili).
d) Produzione centralizzata di acqua calda sanitaria (ACS)
“Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere
adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda
sanitaria.”
Questo ultimo inciso estende il beneficio:
- il nuovo impianto centralizzato può servire non solo per il riscaldamento, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS);
- in tal caso, l’impianto diventa più efficiente e integrato, con possibile incremento dell’incentivo per le spese connesse.
Conto Termico 3.0: requisiti tecnici di qualità e conformità
Il comma 4 dell’art. 10 riguarda i requisiti tecnici di qualità e conformità delle apparecchiature e dei componenti utilizzati negli interventi incentivati dal Conto Termico 3.0. In sostanza, il legislatore chiarisce quali prodotti possono essere utilizzati e come devono essere progettati e dimensionati gli impianti per poter accedere agli incentivi.
Vediamolo punto per punto, utilizzando il nostro solito metodo dell’”esplosione normativa”.
“Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati...”
Questa parte stabilisce un vincolo di qualità e tracciabilità dei materiali utilizzati. Ciò significa che:
- in caso di apparecchi e componenti di nuova costruzione, questi
devono essere:
- nuovi di fabbrica, mai utilizzati prima;
- conformi alle norme di prodotto vigenti, marcati CE;
- accompagnati da dichiarazioni di prestazione e di conformità (DoP, schede tecniche, certificazioni di rendimento, classe emissiva, ecc.).
- in caso di apparecchi e componenti ricondizionati, l’art. 2, comma 1, lettera d), del DM definisce “ricondizionato” un prodotto o parte di esso già immesso sul mercato, poi dismesso, sottoposto a pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e testato per ripristinare funzionalità e prestazioni originarie.
In pratica, sono ammessi anche prodotti “rigenerati”, ma solo se certificati come conformi alle specifiche tecniche originali dal fabbricante o dall’operatore che effettua il ricondizionamento.
“...i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore...”
Il decreto ribadisce che ogni impianto deve essere progettato su misura, non assemblato in modo empirico o standardizzato. Il dimensionamento corretto è una condizione essenziale per accedere all’incentivo.
Significa che:
- la potenza termica del generatore, la capacità di accumulo, la superficie del campo solare, ecc., devono essere coerenti con le esigenze energetiche reali dell’edificio;
- il calcolo deve essere fatto secondo le norme UNI e UNI/TS, in
particolare:
- UNI/TS 11300 (fabbisogno energetico per riscaldamento e ACS);
- UNI EN 12831 (dimensionamento impianti termici);
- UNI 10349 (dati climatici di riferimento);
- UNI EN ISO 52000 e seguenti (prestazione energetica degli edifici).
“...in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.”
Il fabbisogno di energia termica deve essere:
- determinato attraverso calcoli tecnici documentati, e
- asseverato (cioè dichiarato con responsabilità professionale) da un tecnico abilitato: ingegnere, architetto, perito o geometra iscritto all’albo con competenza in impianti termici.
L’asseverazione serve a:
- garantire che il progetto risponda a criteri di efficienza e sicurezza;
- fornire al GSE una base oggettiva per la verifica dell’ammissibilità dell’intervento.
Conto Termico 3.0: continuità e responsabilità post-incentivo
Il comma 5 dell’art. 10 del DM introduce un principio fondamentale di continuità e responsabilità post-incentivo. Gli impianti che hanno beneficiato del Conto Termico 3.0 devono mantenere nel tempo tutte le condizioni tecniche e amministrative che hanno giustificato la concessione dell’incentivo.
Anche in questo caso, analizziamo nel dettaglio la disposizione normativa.
“Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi...”.
Significa che non basta rispettare i requisiti al momento della domanda o dell’erogazione:
- l’impianto deve continuare a possedere e garantire nel tempo:
- le caratteristiche tecniche (efficienza, potenza, prestazioni, classe emissiva, ecc.);
- le condizioni di utilizzo (destinazione d’uso, localizzazione, regolarità amministrativa);
- gli obblighi di esercizio e manutenzione previsti dalle regole applicative del GSE e dalle normative regionali sugli impianti termici.
In altre parole, l’incentivo è legato alla permanenza del beneficio ambientale ed energetico che ha motivato il contributo pubblico.
“...durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi...”.
Il decreto introduce un vincolo temporale prolungato. L’impianto incentivato deve, cioè, restare conforme per tutta la durata del contributo e per i 5 anni successivi. Durante questo tempo, il GSE o altre autorità (Regione, MASE, Guardia di Finanza, ENEA) possono effettuare controlli documentali o in loco.
“...decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata.”
Il termine dei 5 anni decorre dal pagamento dell’ultima rata dell’incentivo, non dalla data di conclusione dei lavori o dal collaudo. Questo dettaglio è importante perché:
- la durata effettiva del vincolo varia in base alla tipologia di incentivo (ad esempio 5 anni di rate + 5 di mantenimento = 10 anni totali di obbligo);
- consente al GSE di verificare la stabilità e la reale efficienza dell’intervento nel medio periodo.
“Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.”
È la parte sanzionatoria del comma. Se viene accertato che:
- l’impianto non è più funzionante o è stato rimosso;
- sono stati modificati i componenti principali (es. generatore sostituito con modello non conforme);
- è cessata la disponibilità dell’immobile o è cambiata la destinazione d’uso in modo non coerente con la domanda originaria;
- non sono stati rispettati gli obblighi di manutenzione e controllo;
il GSE può revocare l’incentivo e chiedere la restituzione delle somme già percepite (totale o parziale).
In caso di dolo o falsa dichiarazione, può inoltre segnalare l’irregolarità alle autorità competenti per i profili penali o amministrativi.
Conto Termico 3.0: limitazione temporale
Il comma 7 dell’art. 10 del DM introduce una limitazione temporale all’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di contributi o sovraincentivazioni sullo stesso immobile o impianto.
Vediamolo nel dettaglio, passo dopo passo.
“A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all’art. 8...”
Questa parte specifica l’ambito di applicazione. La norma riguarda solo gli interventi del Titolo III, cioè quelli disciplinati dall’art. 8, relativi a:
- impianti a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico, microcogenerazione, teleriscaldamento, ecc.);
- sistemi ad alta efficienza energetica per la produzione di calore.
Sono quindi esclusi gli interventi del Titolo II (art. 5) relativi all’efficienza dell’involucro edilizio, all’illuminazione o alla building automation.
“...non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti...”.
È il cuore del comma. Una volta ottenuto un incentivo per un certo tipo di impianto termico, non è possibile richiederne un altro della stessa tipologia (cioè dello stesso genere tecnologico) sullo stesso immobile per almeno un anno. Ciò vale anche se si tratta di un potenziamento o di un’estensione dell’impianto già incentivato.
“...realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze...”.
Qui il decreto precisa l’ambito spaziale del divieto. La limitazione riguarda tutti gli spazi fisicamente e funzionalmente collegati all’edificio in cui si è realizzato l’intervento incentivato:
- l’edificio principale e le sue pertinenze (garage, locali tecnici, depositi);
- eventuali fabbricati rurali o serre agricole (molto rilevante per gli impianti a biomassa e per il settore agroenergetico).
Questo significa che il divieto non si aggira semplicemente spostando l’impianto di qualche metro o installandolo in un locale accessorio dello stesso fabbricato.
“...per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.”
Il termine di un anno decorre:
- dalla data di stipula del contratto tra il GSE e il soggetto responsabile per il precedente intervento;
- non dalla data di fine lavori né da quella di erogazione del contributo.
La stipula del contratto GSE segna, quindi, l’avvio formale del rapporto di incentivazione, quindi il “periodo di blocco” inizia da quel momento. Dopo un anno, il beneficiario può:
- presentare una nuova domanda per un intervento differente o tecnologicamente diverso;
- o, se necessario, potenziare l’impianto esistente con una nuova richiesta, purché conforme alle regole tecniche e ai limiti di cumulabilità previsti.
Conto Termico 3.0: la diagnosi energetica
L’art. 15 del DM disciplina in modo completo il tema della diagnosi energetica e della certificazione energetica (APE), chiarendo quando sono obbligatorie, chi deve redigerle, come vengono incentivate e con quali limiti.
L’articolo serve a garantire che gli incentivi del Conto Termico siano assegnati solo a interventi realmente efficienti e misurabili, imponendo:
- una diagnosi energetica preventiva, per individuare gli interventi più efficaci;
- un attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento, per verificare i risultati conseguiti.
In questo modo, il GSE può confrontare la situazione “prima e dopo” e valutare l’effettivo miglioramento energetico dell’edificio.
È una norma molto importante perché lega direttamente il riconoscimento dell’incentivo alla qualità tecnico-progettuale dell’intervento.
Anche in questo caso, analizziamo l’articolo nel dettaglio.
Comma 1 — Quando la diagnosi e l’APE sono obbligatorie
La norma distingue due casi:
- Interventi sull’involucro edilizio
(art. 5, comma 1, lettere a – isolamento termico – e d – trasformazione in edificio a energia quasi zero):
➜ Serve sempre una diagnosi energetica prima e un APE dopo i lavori. - Altri interventi rilevanti
(art. 5, lett. b e c → infissi e schermature solari;
art. 8, lett. a-g → impianti termici, pompe di calore, biomassa, solare termico, microcogenerazione, ecc.):
➜ Diagnosi e APE obbligatori solo se:- l’intervento riguarda l’intero edificio, e
- l’impianto di riscaldamento ha potenza nominale ≥ 200 kW.
Comma 2 — Esclusioni
Non servono diagnosi e APE se l’impianto:
- è abbinato a sistemi di produzione di calore di processo (ad esempio usi industriali o artigianali non legati al comfort degli ambienti), oppure
- è connesso a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
L’idea è che in questi casi l’intervento riguarda un sistema termico più ampio o di processo, per cui la diagnosi sull’edificio non avrebbe significato diretto.
Comma 3 — Modalità di redazione
Entrambi i documenti (diagnosi e APE) devono:
- rispettare le specifiche tecniche dell’allegato I del decreto;
- essere redatti secondo le normative nazionali e regionali vigenti (UNI/TS 11300, D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015, ecc.).
Questo assicura uniformità di criteri e confrontabilità dei dati energetici tra le diverse regioni.
Comma 4 — Prenotazione dell’incentivo e casi alternativi
- Nei casi di prenotazione dell’incentivo (art. 14, comma 2, lett. b, punti ii–iv), la diagnosi energetica va allegata già in fase di prenotazione, prima dell’avvio dei lavori.
- Per gli altri interventi, dove la diagnosi non è obbligatoria, è sufficiente una relazione tecnica descrittiva dell’intervento che dimostri l’ammissibilità al meccanismo incentivante.
In pratica:
- diagnosi dettagliata per gli interventi complessi;
- relazione tecnica semplificata per quelli minori.
Comma 5 — Incentivo per diagnosi e APE delle Pubbliche Amministrazioni
Per le amministrazioni pubbliche (o le ESCO che operano per loro conto):
- le spese per diagnosi e APE sono incentivate al 100%,
- a condizione che rientrino nei limiti previsti dall’allegato I.
- Escluse da questo beneficio le cooperative di abitanti e sociali, che rientrano invece nel comma 11.
L’obiettivo è sostenere gli enti pubblici, spesso privi di risorse per gli studi preliminari.
Comma 6 — Contributo anticipato per le PA
Alle amministrazioni pubbliche è riconosciuto anche un contributo anticipato per coprire parte delle spese di diagnosi:
- 50% in anticipo (prima dei lavori);
- 50% a saldo dopo la realizzazione di almeno un intervento indicato nella diagnosi.
Il contributo è calcolato secondo i valori massimi dell’allegato II, tabella 21.
Comma 7 — Limiti di richieste
Ogni soggetto pubblico può chiedere:
- massimo 3 contributi l’anno,
- o 5 contributi l’anno se si tratta di comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni o PA centrali.
Serve a evitare che pochi enti monopolizzino il contingente disponibile.
Comma 8 — Limite di spesa complessivo
Il GSE eroga i contributi entro il tetto di spesa previsto dall’art. 3, comma 4 (20 milioni di euro del contingente specifico). Superato tale limite, non sono accettate ulteriori richieste.
Comma 9 — Termine per la trasmissione della diagnosi
Entro 12 mesi dall’accettazione della richiesta, la diagnosi deve essere inviata al GSE. In caso contrario:
- si perde il diritto al contributo,
- e il GSE recupera le somme già erogate.
Comma 10 — Non cumulabilità
Se la PA ha già ottenuto il contributo per la diagnosi (comma 6), non può conteggiare quella spesa tra le spese ammissibili per l’incentivo complessivo (artt. 6 e 9). Serve a evitare doppio finanziamento della stessa attività.
Comma 11 — Incentivo per i soggetti privati
Per soggetti privati, cooperative di abitanti e cooperative sociali:
- la spesa per diagnosi e APE è incentivata al 50%,
- sempre entro i limiti dell’allegato I.
Comma 12 — Relazione con l’incentivo principale
- L’incentivo per diagnosi e APE (commi 5 e 11) non si somma al valore massimo dell’incentivo principale, ma è aggiuntivo.
- Tuttavia, se la diagnosi e l’APE non sono obbligatorie, le relative spese professionali possono rientrare nelle spese generali già previste dagli artt. 6 e 9.
Quindi:
- se la diagnosi è obbligatoria, ha un suo incentivo autonomo;
- se è facoltativa, può essere inclusa nel costo totale dell’intervento.
Comma 13 — Valori massimi
Il contributo massimo riconoscibile è determinato nei limiti dell’allegato II, che stabilisce importi in funzione:
- della tipologia di edificio,
- della dimensione dell’impianto,
- e del soggetto beneficiario.
Comma 14 — Regole applicative
Tutte le modalità pratiche (modulistica, documentazione, scadenze) saranno precisate dal GSE nelle Regole applicative emanate ai sensi dell’art. 19, comma 2.
In sintesi
| Tema | Sintesi | Misura di incentivo |
| Obbligo diagnosi e APE | Per interventi principali sull’involucro o impianti ≥ 200 kW | Obbligatorie prima e dopo |
| Esclusioni | Calore di processo e teleriscaldamento | Nessun obbligo |
| PA | Diagnosi e APE incentivate al 100% + contributo anticipato 50% | 100% della spesa |
| Privati e cooperative | Diagnosi e APE incentivate al 50% | 50% della spesa |
| Termine | Diagnosi da trasmettere entro 12 mesi | Pena decadenza |
| Cumulabilità | No doppio conteggio delle stesse spese | Incentivo separato o incluso |
| Limiti annuali | Max 3 richieste (5 per grandi enti) | Contingente art. 3, c.4 |