La
Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 10
luglio scorso ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema
di decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni correttive e
integrative del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” con
alcune proposte emendative e con la richiesta di attivare un Tavolo
permanente Stato-Regioni per il monitoraggio dell’applicazione del
Codice.
Al parere della Conferenza unificata ha fatto seguito quello del
Consiglio di Stato del 14 luglio scorso che ha espresso il
proprio parere favorevole con una serie di osservazioni e
condizioni.
I due pareri, necessari affinché il Governo possa approvare
definitivamente il decreto legislativo (terzo correttivo al codice
dei contratti), arrivano in tempi veramente rapidi se si considera
che lo schema era stato approvato dal Consiglio dei ministri meno
di un mese fa (esattamente il 27 giugno scorso) ed era stato
trasmesso al Consiglio di Stato ed alla Conferenza il 30
giugno.
Ricordiamo che il terzo decreto correttivo tiene conto:
- delle osservazioni della Commissione europea nei confronti
della Repubblica italiana in ordine alla trasposizione delle
direttive in materia di contratti pubblici (lettera di messa in
mora n. 2007/2309);
- della sentenza della Corte di giustizia della comunità europea
e il 15 maggio 2008, relativa all'esclusione automatica delle
offerte anomale dei contratti sotto soglia;
- delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse nel parere
n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed
attuazione, ai sensi dell'articolo 5 del Codice di contratti
pubblici.
I due pareri allegati alla presente news contengono, come abbiamo
avuto modo di precisare un si condizionato in cui, di fatto, sono
inserite alcune censure tra le quali possono essere ricordate le
seguenti:
- nella disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo va
soppresso il riferimento al promotore e, quindi, l'indizione della
gara da parte dell'amministrazione deve avvenire con le modalità
previste dall'articolo 55 del Codice stesso. Inoltre sembra
maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e
alla logica di questo istituto il ricorso all'appalto di
progettazione e esecuzione;
- la norma relativa al subappalto deve essere riesaminata in
quanto la modifica introdotta, pur essendo conforme ai principi
comunitari contiene la possibilità da parte dei subappaltatori di
un ribasso non superiore all’8 %, di molto inferiore a quello
attualmente vigente. Siccome non viene fornita alcuna motivazione
sulla scelta operata, Il Consiglio di Stato non può che richiamare
l’attenzione circa l’opportunità di riesaminare i termini del
ribasso operabile;
- la disciplina del collaudo statico deve rientrare nella
disciplina generale dei collaudi;
- le norme che prevedono i costi per le assicurazioni dei
dipendenti sul quadro economico vanno soppresse;
- deve essere eliminata la norma sulla qualificazione delle
imprese di costruzione di dieci anni;
- la disciplina della finanza di progetto è inutile e, quindi, da
sopprimere perché, di fatto, duplica quella della concessione di
lavori pubblici.
Ma si tratta soltanto di alcune delle osservazioni che nel
complesso sono circa 25 e che dovranno produrre le opportune
modifiche nel testo che il Governo dovrà approvare definitivamente,
successivamente all’esame delle competenti commissioni
parlamentari.
Attualmente il terzo decreto correttivo è all’esame delle
commissione Ambiente della Camera dei deputati che, in ogni caso,
per potere procedere nei lavori era in attesa dei pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato; ricordiamo che le
commissioni parlamentari dovranno esprimersi prima della pausa
estiva e, quindi, entro l’8 agosto.
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