Tardiva registrazione dei contratti di locazione: il Fisco sulle sanzioni
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 56/2025 recepisce l’orientamento della Cassazione: la sanzione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità
Una novità importante per proprietari, inquilini e professionisti che gestiscono locazioni pluriennali. Con la Risoluzione del 13 ottobre 2025, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i criteri di calcolo della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, ponendo fine a un contrasto interpretativo che durava da oltre un decennio.
Una presa di posizione che modifica in modo significativo la prassi finora adottata e che riduce l’esposizione sanzionatoria per chi, pur con ritardo, ha provveduto alla registrazione dei contratti.
Sanzione per tardiva registrazione contratti locazione: la Risoluzione del Fisco
Il tema riguarda l’applicazione dell’art. 69 del Testo unico dell’imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986), che disciplina le sanzioni per omessa o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini del tributo.
Il dubbio interpretativo concerneva la base di calcolo della sanzione: se dovesse essere riferita all’imposta di registro commisurata ai corrispettivi dell’intera durata del contratto o solo a quella calcolata sul canone della prima annualità, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento annuale.
La norma è stata modificata dal d.Lgs. n. 81/2025, la quale stabilisce che “Chi omette la richiesta di registrazione degli atti [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.”
Per i contratti di locazione pluriennali, l’articolo 17 del medesimo Testo unico consente di assolvere l’imposta:
- annualmente, sul canone relativo a ciascun anno; oppure
- in un’unica soluzione, sull’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
La circolare 26/E del 2011 aveva finora sostenuto che, ai fini sanzionatori, la base imponibile dovesse essere sempre quella complessiva, indipendentemente dalla modalità di pagamento dell’imposta.
L’orientamento della Cassazione
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato più volte la questione, fino a consolidare il principio secondo cui la sanzione per tardiva registrazione deve essere calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità del contratto, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale.
La Cassazione ha ribadito che l’imposta di registro sui contratti pluriennali ha natura annuale, salvo l’opzione del pagamento in un’unica soluzione, introdotta dal legislatore per finalità di anticipazione finanziaria e incentivata da una riduzione dell’imposta (pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità).
Applicare la sanzione sull’intero corrispettivo, secondo la Corte, violerebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché sanzionerebbe anche annualità non ancora maturate e non oggetto di ritardo.
La nuova posizione dell’Agenzia delle Entrate
Con la nuova Risoluzione, l’Agenzia recepisce formalmente il principio affermato dalla Cassazione e supera parzialmente le precedenti indicazioni della circolare n. 26/E del 2011.
In particolare, chiarisce che:
- in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione pluriennale, la sanzione ex art. 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro dovuta sul canone della prima annualità, se l’imposta è versata anno per anno;
- per le annualità successive, in caso di ritardato pagamento, si applica la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- resta ferma la possibilità per il contribuente di accedere al ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
La Risoluzione richiama inoltre la prossima entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024), che assorbirà le disposizioni dell’articolo 69 nel nuovo art. 41.
L’Agenzia precisa infine che, per i contratti soggetti a cedolare secca, in caso di tardiva registrazione si applica la sanzione in misura fissa prevista dal nuovo articolo 69 del TUR:
- 250 euro in caso di omessa registrazione;
- 150 euro se la registrazione è tardiva.
Implicazioni pratiche per locatori e professionisti
La risoluzione rappresenta un importante allineamento dell’Amministrazione finanziaria alla più recente giurisprudenza, ponendo fine a una lunga incertezza interpretativa e riportando coerenza tra principio di proporzionalità e modalità effettiva di assolvimento dell’imposta di registro.
Il chiarimento fornito con la Risoluzioneha effetti immediati sulla gestione delle locazioni pluriennali e sui comportamenti di regolarizzazione.
Questi in sintesi i punti da tenere in considerazione:
- ricalcolo delle sanzioni: nei casi di registrazione tardiva, la sanzione va ora commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, con una sensibile riduzione rispetto al passato, soprattutto per i contratti di lunga durata o di importo elevato;
- riesame dei procedimenti pendenti: gli uffici territoriali dell’Agenzia sono invitati a rivedere le posizioni aperte, anche in contenzioso, alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, potendo proporre la cessazione della materia del contendere;
- ravvedimento operoso: resta confermata la possibilità di sanare spontaneamente la violazione con le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- cedolare secca: per i contratti soggetti al regime sostitutivo, la sanzione rimane in misura fissa (150 o 250 euro), indipendentemente dal canone e dalla durata;
- prospettiva normativa: il principio interpretativo resta valido anche dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), che riunirà in un unico corpo normativo le disposizioni oggi frammentate tra i decreti legislativi 471 e 472 del 1997.
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