Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione

Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis

di Redazione tecnica - 17/10/2025

Può una stazione appaltante ammettere a una gara un raggruppamento in cui un componente non possiede, in modo proporzionale, i requisiti tecnici rispetto alla parte di prestazione che eseguirà? E nei servizi di ingegneria vale la stessa regola prevista per i lavori pubblici?

Sono domande centrali per comprendere la portata del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e la diversa logica che il legislatore ha voluto introdurre tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.

Servizi di ingegneria: la qualificazione è complessiva, non serve la corrispondenza tra quote

Su questo punto è intervenuto il TAR Veneto con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 1815, che ha chiarito definitivamente che nei servizi di ingegneria e architettura non vige alcun principio legale di corrispondenza tra la quota di qualificazione posseduta da ciascun componente di un RTP e la quota di prestazione che lo stesso si impegna a svolgere.

La controversia nasce dall'impugnazione da parte di un RTP,  dell'aggiudicazione di un appalto di servizi di ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, contestando la mancata esclusione di altri concorrenti e, in particolare, l’ammissione di un gruppo di lavoro che includeva un componente ritenuto privo dei requisiti tecnici ed economici proporzionati alla quota dichiarata.

Secondo la tesi del ricorrente, la mancanza di corrispondenza tra requisiti e quota di partecipazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica del raggruppamento, in quanto indice di inaffidabilità tecnico-professionale.

Il TAR ha respinto tale ricostruzione, sottolineando che, nel settore dei servizi, il sistema dei requisiti non è strutturato secondo logiche di qualificazione “a compartimenti stagni”, ma in base a una valutazione complessiva di idoneità del raggruppamento, coerente con la responsabilità solidale di tutti i partecipanti.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si fonda su una lettura sistematica del d.lgs. n. 36/2023, che distingue chiaramente tra:

  • lavori pubblici, nei quali vige la necessità di corrispondenza tra la quota di qualificazione e quella di esecuzione, sancita dall’art. 100, comma 6, e dagli allegati tecnici;
  • servizi e forniture, per i quali tale corrispondenza non è imposta ex lege, ma può essere prevista solo dalla lex specialis di gara, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

In particolare, l’art. 68, comma 11, prevede che, nei raggruppamenti di operatori economici, “tutti i componenti sono responsabili in solido per l’esecuzione dell’intera prestazione”, a garanzia dell’amministrazione aggiudicatrice.

L’art. 100, inoltre, rimette alla stazione appaltante la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, purché siano proporzionati e pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto.

La decisione del TAR

Il Collegio ha osservato che la legge di gara non richiedeva una corrispondenza proporzionale dei requisiti per ciascun componente del raggruppamento, ma solo che:

  • ogni soggetto fosse in possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione all’Albo o al Registro delle Imprese);
  • i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale fossero posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Da ciò consegue che la mancanza di requisiti tecnici individuali proporzionali alla quota di esecuzione non costituisce causa di esclusione, a meno che la lex specialis non disponga diversamente.

Il TAR ha così riaffermato il principio già espresso dall’Adunanza Plenaria n. 27/2014, secondo cui, negli appalti di servizi e forniture, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione del singolo operatore e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la figura del “giovane professionista” – obbligatoria ai sensi dell’art. 66, comma 2, e dell’Allegato II.12 – non richiede una specifica titolarità di funzioni o responsabilità, essendo sufficiente la sua effettiva partecipazione al gruppo di lavoro in coerenza con le finalità formative e di crescita professionale previste dalla norma.

La pronuncia dassume rilievo perché consolida una distinzione strutturale ormai chiara nel nuovo Codice:

  • nei lavori, la qualificazione è personale e proporzionale alla quota di esecuzione;
  • nei servizi, la qualificazione è collettiva e riferita alla capacità complessiva del raggruppamento.

Questo approccio, coerente con il principio del risultato e con la libertà organizzativa riconosciuta ai professionisti, consente una maggiore apertura del mercato e una più ampia partecipazione, riducendo il rischio di esclusioni formali non giustificate da esigenze sostanziali di affidabilità.

La decisione valorizza anche il ruolo della discrezionalità amministrativa: spetta infatti alla stazione appaltante decidere se richiedere la corrispondenza tra requisiti e quote, ma tale scelta deve essere esplicita nella lex specialis e coerente con la natura e l’importo del servizio da affidare.

Conclusioni operative

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che la finalità del Codice non è quella di frammentare la qualificazione in quote proporzionali, bensì di garantire che il gruppo nel suo insieme disponga delle competenze e delle capacità necessarie per l’esecuzione del servizio.

Ciò implica un approccio più aderente al principio del risultato e al favor partecipationis, riducendo il rischio di esclusioni per meri vizi formali.

Da questa decisione si ricavano alcuni orientamenti di carattere operativo per stazioni appaltanti e operatori:

  • nei servizi di ingegneria e architettura, la corrispondenza tra quota di esecuzione e requisiti di qualificazione non è obbligatoria, salvo che sia prevista in modo espresso nella lex specialis;
  • la qualificazione del raggruppamento va considerata in chiave unitaria: ciò che rileva è l’idoneità complessiva del gruppo a garantire la corretta esecuzione della prestazione;
  • la responsabilità solidale dei componenti costituisce un elemento di garanzia sufficiente per l’amministrazione, che non necessita di ulteriori vincoli di corrispondenza;
  • la figura del giovane professionista deve essere effettivamente coinvolta nelle attività, anche di supporto, ma senza che ciò implichi la necessità di un ruolo autonomo o dirigenziale.
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